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Lesioni permanenti dopo aggressione di una detenuta. Poliziotta penitenziaria vittima del dovere? La sentenza

La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 20 luglio 2016, ha confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto i benefici previsti per le vittime del dovere a L.S. , vigilatrice del Corpo di Polizia Penitenziaria, per le lesioni permanenti derivate dall’aggressione subita ad opera di una detenuta del Carcere Circondariale di Milano, benefici negati dal Ministero dell’Interno in assenza di un rischio eccedente quello ordinario connesso all’attività di Istituto espletata dalla vigilatrice.

Per la Corte di merito l’attività di vigilanza dei detenuti, all’interno della struttura carceraria, svolta dai lavoratori appartenenti alla polizia penitenziaria andava qualificata come servizio di mantenimento dell’ordine pubblico e le invalidità permanenti riportate nell’attività di servizio costituivano l’effetto di lesioni subite nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, alla stregua della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, lett. b) in combinato disposto con la L. n. 466 del 1980, art. 3.

La Corte di merito riconosceva, inoltre, il diritto all’adeguamento dell’assegno mensile L. n. 407 del 1998, ex art. 2, in misura pari ad Euro 500,00, oltre perequazioni ex lege.

Avverso tale sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese L.S. con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria.

Stralcio di sentenza della Corte di Cassazione

Con i primi due motivi di ricorso la parte ricorrente denuncia violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, per l’erronea interpretazione data dalla Corte del gravame alle disposizioni normative a presidio del beneficio richiesto, sia quanto a concetto di ordine pubblico sia quanto all’esclusione, nella specie, di un rischio superiore all’alea connaturata al servizio svolto, trascurando di considerare che a condizione di vittima del dovere (cui conseguono i benefici riconosciuti in sede di merito) sussiste soltanto in presenza di eventi eccedenti il rischio ordinario e istituzionale connesso alle funzioni svolte e costituisce un quid pluris rispetto alla situazione che dà luogo al riconoscimento della causa di servizio; con il terzo motivo è censurato, per violazione di legge, il capo di sentenza relativo all’adeguamento dell’assegno vitalizio.

I primi due motivi del ricorso, logicamente connessi, sono da accogliere.


Questa Corte di legittimità ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.

La L. 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

All’art. 1, successivo comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.


Con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, è stato emesso il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e de terrorismo, che all’art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento:

a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla L. 3 agosto 2004, n. 206;

b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;

c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

È stata, quindi, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.

È dunque essenziale – per la vittima del dovere che abbia contratto un’infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”.

Il principio è stato ulteriormente ribadito, in riferimento ad agente della Polizia penitenziaria, dalle Sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 10792 del 2017 che, in applicazione del comma 563, lett. c) ha ritenuto l’evento dannoso verificatosi “nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari”, tali ritenendo anche le case circondariali, in peculiare fattispecie in cui il sinistro occorso ad un agente della Polizia penitenziaria si era verificato durante lo svolgimento dell’ordinaria attività di vigilanza all’esterno della infrastruttura carceraria.

Garantire l’ordine all’interno degli istituti di prevenzione e di pena e tutelarne la sicurezza sono stati posti dalla legge istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (L. 15 dicembre 1990, n. 395 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia) tra i compiti istituzionali e dunque essenziali degli agenti di polizia penitenziaria.

Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l’ordine all’interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza;”.

La L. 26 luglio 1975, n. 354, di riforma dell’ordinamento penitenziario, alla quale la norma istitutiva del Corpo ha rinviato, prevede, dettando le regole cui deve conformarsi il trattamento penitenziario, il mantenimento dell’ordine e della disciplina nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà
.

È pur vero che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono “essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica” ossia a svolgere compiti di polizia di sicurezza, ma ciò nell’ambito delle forze di polizia, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e in adempimento dell’espletamento dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché di pubblico soccorso (L. n. 121 del 1981, art. 16:

“Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l’Arma dei carabinieri” quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”.

Altro è, dunque, l’impiego della polizia penitenziaria in servizi di ordine pubblico contraddistinto dal mantenimento dell’ordine e dalla tutela della sicurezza cui istituzionalmente attende all’interno degli istituti di prevenzione e pena.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda proposta da L.S..

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