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Incidente mentre si reca all’ospedale militare, ma guida il papà. Non è viaggio “in itinere”

Il Ministero della difesa non gli riconosce la dipendenza da fatti di servizio. L’uomo, un maresciallo dell’Arma dei carabinieri,  rimase vittima di un incidente stradale mentre andava in auto all’Ospedale militare di Catanzaro.

Al militare in seguito venne respinta anche la domanda di concessione dell’equo indennizzo.

Secondo il Ministero, la lesione era stata cagionata dal fatto illecito del terzo, ossia del padre del maresciallo che era alla guida dell’autovettura e che per un colpo di sonno perse il controllo del mezzo sul quale trasportava il figlio.

 le circostanze di modo, tempo e luogo in cui si è verificato l’incidente, escludono la possibilità di riconoscerlo conte avvenuto “in itinere”, atteso che lo stesso si è verificato per distrazione del genitore-autista” 

Il militare impugnò il provvedimento di diniego presso il Tar. Il giudice di primo grado accolse il ricorso , ordinando all’Amministrazione di rinnovare il procedimento. Il Ministero della difesa propose appello al Consiglio di Stato domandando la riforma della sentenza.

 Ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 461 del 2001 – sostenono i giudici – il C.V.C.S. accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione, ai fini del riconoscimento della causa di servizio e a tale accertamento, espresso sotto forma di parere, l’Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi.

D’altro canto – continua la sentenza –  il regolamento del 2001 ha attribuito alle C.M.O., territorialmente competenti, l’istruttoria per l’effettuazione della diagnosi di infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia  e quindi, in definitiva, solo le funzioni strumentali di accertamento sanitario con formulazione della diagnosi.

Nel caso in esame, il parere del C.V.C.S. afferma testualmente che “l’infermità -OMISSIS-NON PUO RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto le circostanze di modo, tempo e luogo in cui si è verificato l’incidente, escludono la possibilità di riconoscerlo come avvenuto in itinere, atteso che lo stesso si è verificato per distrazione del genitore-autista”.

In punto di fatto, è proprio l’interessato, nella domanda del 5 novembre 1994, a indicare nella distrazione, in conseguenza di un colpo di sonno, dell’autista-genitore, che lo accompagnava alla visita di controllo presso l’Ospedale militare di Catanzaro, la causa della perdita del controllo dell’autovettura e dell’incidente occorso. Analogo riscontro si ha nella ricostruzione dell’incidente redatta dal Compartimento della Polizia Stradale, nella quale l’urto dell’autovettura contro lo spartitraffico è fatto risalire causalmente al colpo di sonno dell’autista.

Tale ricostruzione causale dell’incidente – sintetizzata nelle parole sopra citate del parere del C.V.C.S., trasfuso nel decreto impugnato in primo grado – rende non configurabile l’infortunio in itinere

Può pertanto concludersi nel senso che il parere del C.V.C.S. ha ravvisato in modo legittimo tale cesura del nesso causale laddove ha affermato che “le circostanze di modo, di tempo e luogo in cui si è verificato l’incidente, escludono la possibilità di riconoscerlo come avvenuto in itinere, atteso che lo stesso si è verificato per distrazione del genitore-autista.”.

In conclusione, l’appello del Ministero della Difesa è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso proposto dinanzi al Giudice di prime cure.

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