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Premio di congedamento per VFB transitati nei corpi di polizia. Sentenza del Consiglio di Stato

La sentenza che vi proponiamo oggi, tratta il premio di congedamento previsto per i Volontari in Ferma Breve delle Forze Armate che hanno proseguito la carriera permanendo nei ranghi dell’Amministrazione della Difesa ovvero sono transitati in quelli delle Forze di Polizia.

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia alcuni VFB, assunti nel corpo della Polizia di Stato dopo aver svolto servizio nelle Forze Armate come volontari in ferma breve triennale come previsto dal bando del 5° concorso per l’immissione nelle carriere delle Forze di Polizia (D.D. 4 giugno 2002), cui avevano partecipato con successo, impugnavano le note con le quali il Reggimento Artiglieria Terrestre a Cavallo, con sede a Milano, aveva intimato la restituzione del “premio di congedamento”, previsto dall’art. 40 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, che era stato corrisposto loro all’atto del congedamento, argomentando il carattere indebito dell’erogazione.

Con sentenza  emessa in forma semplificata, il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Nel rigettare la tesi propugnata dai ricorrenti, per i quali unico presupposto per la corresponsione del premio sarebbe stato il formale congedamento, a qualsiasi titolo, del militare – senza, dunque, che potesse ostarvi la circostanza di essere transitati, poi, nei ruoli della Polizia di Stato -, il T.A.R. osservava, con ampi richiami alla giurisprudenza assolutamente prevalente, che la concessione del beneficio si giustificava per coloro che uscivano definitivamente dalla vita militare senza aver maturato il diritto a pensione, mentre analoga ratio non era dato scorgere per il caso dei militari che si trovassero a proseguire nella carriera permanendo nei ranghi dell’Amministrazione della Difesa ovvero transitando in quelli delle Forze di Polizia.



I ricorrenti hanno proposto appello, criticando la sentenza di primo grado con quattro motivi di gravame (il quinto ne trae le conseguenze in punto di illegittimità degli atti impugnati in primo grado), coi quali, in sintesi, hanno sostenuto che: a) il premio di congedamento sarebbe stato previsto dall’art. 40 della legge n. 958/86 come gratifica, in relazione alla sola circostanza dell’effettivo congedo dalle Forze Armate, restando irrilevante una eventuale successiva immissione dell’interessato in un ruolo di pubblici dipendenti ad ordinamento civile (Vigili del Fuoco, Agenti di Polizia, Corpo Forestale dello Stato); b) lo stesso bando di arruolamento, all’art. 20, comma 1, stabiliva che “Al termine della ferma volontaria contratta, nel caso di cessazione dal servizio, compete: – la corresponsione di un premio … di congedamento nella misura prevista dalle vigenti disposizioni”; c) essi versavano in stato di disoccupazione quando avevano percepito il premio e ancora all’atto della richiesta di restituzione, essendo trascorsi nove mesi dal congedo alla loro rioccupazione, sicché il T.A.R. avrebbe errato nell’escludere che vi fosse esigenza di sopperire alle necessità immediate di rientro nella vita civile in attesa di nuova occupazione; d) il T.A.R. sarebbe incorso in travisamento dei fatti laddove avrebbe erroneamente escluso l’esservi stato il congedo illimitato, cioè la definitiva cessazione della vita militare.

Il Ministero della Difesa si è costituito e con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione ha chiesto la reiezione dell’appello.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello, i cui motivi si prestano a un esame congiunto in ragione della loro stretta connessione, è infondato.

Non si ravvisa, infatti, motivo per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, ancora di recente ribadito da questa stessa Sezione (C.d.S., sez. II, 4 maggio 2020, n. 2834) nei termini seguenti:

«1. Rileva il Collegio che l’art. 40, comma 1, L. 24 dicembre 1986, n. 958, ha introdotto il c.d. premio di congedamento, beneficio dovuto, in particolare “all’atto del congedamento ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata”.

Come esattamente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, è la formulazione stessa (“all’atto del congedamento”) che dimostra che la ratio della norma deve essere individuata nel senso di voler assicurare uno speciale indennizzo una tantum per facilitare il reinserimento nella società dei militari in ferma prolungata.

2. L’interpretazione giurisprudenziale univoca e consolidata di questo Consiglio, infatti (cfr., infra multa, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7775; Consiglio di Stato, sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5205; Consiglio di Stato, sez. IV, 26 maggio 2008, n. 2503; Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2172; Consiglio di Stato, sez. IV, 02 marzo 2011, n. 1337), in casi identici, è sempre stata nel senso che il premio di congedamento, previsto dall’art. 40, L. 24 dicembre 1986, n. 958:

– ha il suo presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile;

– non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo.

In tale scia, deve rilevarsi che il “premio di congedamento” non ha natura retributiva; non integra un trattamento di fine rapporto; e neppure costituisce un’elargizione a titolo grazioso di un generico sostegno, ma costituisce un beneficio una tantum di natura genericamente indennitaria per aiutare chi cessa completamente dal servizio militare a fronteggiare le concrete difficoltà del momento.

Peraltro, si deve rilevare l’irrilevanza dei riferimenti alla natura peculiare ed autonoma del servizio prestato in ferma su base volontaria annuale o quadriennale, in quanto il periodo di cui all’art. 621, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, costituisce rapporto di servizio a tempo determinato, che non può essere ricondotto al servizio continuativo, preso in considerazione dall’art. 1 d.P.R. n. 1032-1973 ai fini della computabilità nell’indennità di buonuscita.

Come tutti i periodi pre-ruolo, la ferma volontaria è qualificabile come servizio “riscattabile” ai fini previdenziali dall’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 165-1997, ossia l’interessato può ottenerne a domanda il computo con onere a suo carico di contribuzione volontaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2239; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2009, n. 6555; Consiglio di Stato, sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5545).

Pertanto, e in ogni caso, il diritto al premio non può quindi essere riconosciuto ai militari che, una volta cessati dalla ferma prolungata, non sono affatto rientrati nella vita civile, ma in seguito alla vincita del relativo concorso sono poi transitati in servizio permanente effettivo.

3. Nel caso di specie, l’odierno appellato è risultato vincitore del concorso indetto con decreto 4 giugno 2002 per l’accesso al servizio volontario di ferma triennale, con possibilità di immissione, al termine di tale periodo, nella carriera iniziale delle forze armate o della Polizia di Stato o in altri corpi ad ordinamento civile.

L’appellato, terminato il servizio in ferma volontaria prefissata svolto presso il Comando Logistico Nord di Padova (iniziato con l’incorporazione avvenuta l’8 gennaio 2004), in data 31 dicembre 2007 veniva posto in congedo illimitato, non avendo la Polizia di Stato stabilito di provvedere ad alcun nuovo incorporamento, ma senza pregiudicare in alcun modo il diritto dell’appellato medesimo ad essere immesso nelle carriere iniziali delle Amministrazioni stesse.

La circolare della Direzione Generale per il Personale Militare del 4 marzo 2008 nonché le note prot. n. 920 del 27 marzo 2008 dello Stato Maggiore dell’Esercito e n. 47-28 del 10 aprile 2008 della Direzione Generale per il Personale Militare, specificano come “I presupposti giuridici per l’erogazione del beneficio in parola consistono nel congedamento e nell’immissione in via definitiva nella vita civile dei volontari…. I predetti volontari sono cessati dal trattamento e congedati a causa della indisponibilità di fondi che non ha reso possibile, da parte delle Amministrazioni interessate, l’incorporazione di tutti gli aventi diritto entro il 31 dicembre 2007, ma tale provvedimento non pregiudica in alcun modo il diritto dei medesimi ad essere immessi nelle carriere iniziali delle amministrazioni stesse”.

Infatti, il Comando di Amministrazione del ricorrente ha invitato lo stesso a restituire la somma corrisposta impropriamente, precisando che, in caso di mancata immissione per qualsiasi motivo nelle Forze di Polizia, lo stesso Comando avrebbe proceduto alla riliquidazione del suddetto premio.

L’Amministrazione appellante, con atto 1 marzo 2010 ha poi provveduto all’incorporazione dell’appellato [….] nei ruoli della Polizia di Stato, confermando, così confermando la non spettanza del beneficio contestato in questo giudizio».

Il caso in esame non differisce punto da quello esaminato nel richiamato precedente, essendo pacifico che gli odierni appellanti, dopo aver svolto servizio nelle Forze armate come volontari in ferma breve triennale, sono stati infine assunti nel corpo della Polizia di Stato come allievi agenti ed assistenti di pubblica sicurezza.

Il lasso di tempo in concreto intercorso tra il congedo dal reggimento militare presso il quale avevano prestato il servizio volontario di ferma e l’assunzione nella carriera iniziale della Polizia di Stato in ragione del fatto di essersi utilmente collocati nelle graduatorie finali al termine della ferma non determina, dal punto di vista giuridico, alcuna soluzione di continuità nel transito nella carriera iniziale delle Forze di polizia, nel peculiare senso di escludere che il loro congedamento fosse funzionale al definitivo reinserimento nella vita civile, il quale soltanto, alla stregua dell’allora vigente art. 40, co. 1, della richiamata legge n. 958/86 (recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”), costituiva il presupposto del beneficio economico per cui è causa (cfr. anche C.d.S., sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4861: «l’emolumento compete ai volontari in ferma prolungata (vedi Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1337) e quindi non già ai volontari in ferma breve che, non transitati nel servizio permanente effettivo, nondimeno, proprio in relazione alla prestazione della ferma, siano ammessi a partecipare a selezioni per l’accesso a forze di polizia o ad altre amministrazioni»).

Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha potuto rilevare che i riferimenti contenuti nell’art. 40 cit. «all’atto del congedamento» (primo comma) ed all’ «invio in congedo» (terzo comma) costituivano espressioni con le quali non poteva che intendersi il momento della cessazione della ferma di leva prolungata per il reinserimento del militare o del graduato nella vita civile.

Infine, non giova alla causa degli appellanti il richiamo all’art. 20, comma 1, del bando di arruolamento («Al termine della ferma volontaria contratta, nel caso di cessazione dal servizio, compete: – la corresponsione di un premio … di congedamento nella misura prevista dalle vigenti disposizioni»), nel quale l’espressione «nel caso di cessazione dal servizio», una volta contestualizzata la previsione all’interno dello stesso bando e del quadro normativo poc’anzi illustrato, si riferisce all’ipotesi alternativa al transito, a seconda del caso, nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate o nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

D’altronde, la diversa interpretazione di quella espressione che legasse il beneficio economico in questione alla cessazione definitiva dal servizio presso l’Amministrazione militare indipendentemente dall’occupazione successiva, purché ad ordinamento civile (lo sostengono gli appellanti – secondo cui, in definitiva, il “servizio” sarebbe quello militare – con la tesi che il premio gratificherebbe coloro che escono dalla vita militare, quale che sia la loro rioccupazione civile: pag. 4 dell’appello), non spiegherebbe perché, in quel comma, il termine “servizio” sarebbe riferibile, oltre alle Forze armate, anche e solo alle Forze di polizia ad ordinamento militare che pure il bando di arruolamento accomuna in maniera costante e coerente, finanche nella terminologia, alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.

Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate, ricorrendone i presupposti di legge per la peculiarità della vicenda sostanziale e la natura degli interessi coinvolti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.


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