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Esclusa dal concorso in Polizia Penitenziaria per un tatuaggio in via di rimozione. Riammessa!

Una ragazza dopo aver partecipato ad un concorso di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile e femminile, veniva esclusa per la presenza di un tatuaggio.

Malgrado la donna avesse dichiarato che era in trattamento laser per eliminarlo presso un medico di chirurgia estetica – consegnando apposita certificazione medica – e fatto presente che il trattamento necessitava di più sedute per essere eliminato, la commissione non volle sentire ragioni e la escluse dal concorso.

La donna presentò istanza cautelare presso il Tar e venne riammessa agli esami, li terminò e rimase in attesa della sentenza definitiva del Tar.



pan style=”font-size: 14pt;”>Stralcio della sentenza del Tar

Come esposto in narrativa, è all’esame la legittimità del provvedimento, emesso in sede di accertamento di seconda istanza dei requisiti psico – fisici previsti per l’assunzione quale allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, con cui la ricorrente è stata dichiarata “non idoneo” per -OMISSIS-), ai sensi art. 123 comma 1 lettera “c” del D. Lgs. 443 del 30 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni”.

Il Collegio rileva, in via preliminare, che in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 5001/2019 sopra richiamata, la ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio con le modalità ivi indicate, per cui il ricorso è procedibile.

Il ricorso, come preannunciato nella sede cautelare, è fondato.

L’art. 123 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (recante l’Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria), stabilisce che “costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui all’articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità: …c) le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l’estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano -OMISSIS-”.

L’Amministrazione ha poi specificato, con apposita circolare GDAP 0219217 – 2007, riguardante “Uso dei tatuaggi del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria”, che, alla luce della predetta normativa, “non costituisce causa di inidoneità, sia all’ingresso che alla permanenza nel Corpo , l’esistenza di tatuaggi che siano coperti dall’uniforme, sia essa invernale che estiva, maschile o femminile (salvo il caso disciplinato dal citato art.123, comma 1, lett. c), d. lvo 443/1992: presenza di tatuaggi deturpanti o indici di personalità abnorme riscontrata in sede di assunzione)”.

Nell’ambito della controversia in esame, alla luce della motivazione dell’atto, viene in rilievo che il tatuaggio sia situato sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme: è proprio infatti in riferimento alla visibilità che il tatuaggio assume rilevanza escludente; peraltro, la visibilità deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l’impossibilità del tatuaggio di essere coperto indossando la divisa (cfr. Cons. Stato, sez.VI, 13 maggio 2010, n. 2950).



Tanto precisato, il Collegio rileva che, nel caso in esame, l’esclusione della ricorrente è stata motivata dall’amministrazione in considerazione della rilevata presenza di tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme.

Il provvedimento impugnato, peraltro, non dà atto che il tatuaggio era in fase di avanzata rimozione, come da documentazione versata in atti, oltre che da quella prodotta dalla ricorrente in sede concorsuale, e nemmeno spiega le ragioni della ritenuta causa di esclusione, non presentando le caratteristiche di cui all’art. 123 del decreto legislativo n. 443/1992 prescritte ai fini del giudizio di inidoneità a svolgere il servizio di polizia penitenziaria.




Il provvedimento, pertanto, risulta carente di motivazione, sotto il profilo della mancata adesione della fattispecie esaminata ai parametri normativi, che della motivazione sono uno degli elementi obbligati ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in specie per gli atti espressione di discrezionalità tecnica, come è quello impugnato (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 4 giugno 2010, n. 15341; idem, 5 febbraio 2018, n. 1449; idem, 27 luglio 2018, n.8499).

In conclusione il ricorso, rivelatosi fondato, deve essere accolto e devono essere annullati i provvedimenti impugnati, nei limiti di interesse rappresentati dalla ricorrente, con ogni effetto in ordine al consolidamento della già disposta ammissione della ricorrente medesima al prosieguo della procedura da cui è stata esclusa illegittimamente.


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