https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PIEMONTE/SENTENZA/86/2020

Truffa sugli straordinari. La corte dei Conti clemente con maresciallo dell’ Aeronautica Militare

Lo scorso mese di ottobre un maresciallo dell’ Aeronautica militare era finito alle cronache per essere stato accusato e condannato in Cassazione per il reato di truffa militare pluriaggravata e continuata.

Questa storia dai contorni controversi, scaturì da una segnalazione di un sottoposto relativamente agli orari svolti dal maresciallo. In seguito alla segnalazione, il controllo venne esteso a tutto il personale dell’Ufficio Comando, ma si constatò che le incongruenze riguardavano soltanto la posizione del primo maresciallo, il quale – secondo i giudici di  Cassazione – in quanto amministratore del sistema Perseo, era nelle condizioni di potere intervenire sui dati relativi alle presenze in servizio e modificarli a suo vantaggio per trarne profitto;



Bisogna evidenziare che il maresciallo ha  sempre negato di aver commesso detti illeciti, ma la tesi difensiva non ha convinto i giudici che lo hanno condannato ad un anno e sei mesi di reclusione ed alla “rimozione dal grado” con la concessione dei doppi benefici di legge, il che significa che la pena non verrà espiata. Il maresciallo non perderà il grado e non andrà in galera, ciò non toglie che la giustizia militare, molto probabilmente,  deve ancora terminare il suo corso.

Ma tra la giustizia militare e quella ordinaria, in questi casi viene obbligatoriamente interpellato un altro organo deputato a stabilire eventuali risarcimenti a favore di una o dell’altra parte. Parliamo della Corte dei Conti. Il maresciallo infatti è stato citato dalla Procura Contabile , per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale per euro 1.740,37 in favore della predetta amministrazione militare per il reato di truffa militare pluriaggravata e continuata.

Stralcio della sentenza della Corte dei Conti

La citata sentenza ha accertato – sostengono i giudici –  che il convenuto aveva, con artifici e raggiri consistenti nella falsa esposizione di ore di lavoro straordinario mai effettuate e affermando di aver fruito di premessi orari non spettanti, procurato un ingiusto profitto per complessivi euro 6.220,68 lordi.

Dalla sentenza citata dalla Procura Regionale si evince che il militare avrebbe manipolato i dati inseriti nei gestionali Perseo 1 e Perseo 2, che avrebbero incrementato illecitamente le indennità effettivamente spettanti, nella misura complessiva di euro 6.220,68 lordi (euro 3.813,06 per straordinari mai effettuati, euro 1.266,02 per permessi orari non spettanti, euro 1.141,60 per compensi forfettari d’impiego non dovuti).

La Procura – continua la sentenza – afferma, altresì, che il convenuto ha concordato con l’amministrazione di appartenenza un piano di ammortamento, con ciò ammettendo la propria responsabilità. La procura contabile quindi chiede la condanna del convenuto, ravvisando la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.



Il convenuto rappresenta di aver dato la massima disponibilità alla restituzione delle somme illecitamente percepite, e di aver aderito ad un piano di rimborso in 23 rate mensili, pur dichiarandosi estraneo ai fatti.

Attribuisce, infatti, le indebite percezioni stipendiali ad un problema tecnico del software di gestione dei dati. Chiede pertanto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, attualmente in fase d’appello.

L’Avv. del militare ha insistito sulla sospensione, facendo presente di aver già riversato all’amministrazione di appartenenza le intere somme che gli vengono contestate, anche in misura maggiore del dovuto, e chiede una CTU per accertare il saldo in positivo o negativo tra la pretesa attorea e i versamenti già andati a buon fine.

La Sezione ritiene che allo stato degli atti . il militare abbia versato, nel corso del piano di rimborso concordato con l’amministrazione militare, l’intera somma contestata dalla Procura attrice, circostanza che è stata confermata dal P.M. Continua




Ne consegue che il danno non è attuale e che nulla, ad oggi, abbia a pretendere la Procura Regionale nei confronti del maresciallo. Conseguentemente, va dichiarata, in via preliminare di merito, la cessazione della materia del contendere nel presente processo per l’avvenuta soddisfazione delle pretese attoree.

Ogni altra richiesta, come l’invocata consulenza tecnica da parte convenuta per stabilire se l’importo è stato restituito e in quale misura, risulta, allo stato, priva di riflessi pratici sull’intentata azione erariale. Trattandosi di questione risolta in via preliminare di merito, la Sezione compensa integralmente le spese tra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.l.vo n. 174/2016.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente le spese tra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.L.vo n. 174/2016.


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