Poliziotti bloccano ex militare dell’Esercito che spara sui passanti – Per uno encomio , per gli altri promozione





La vicenda risale al novembre 2007, quando un ex tiratore scelto dell’Esercito inizio a sparare sui passanti dal balcone di casa sua. Uccise una persona e ne ferì altre otto.  Dopo la tragica vicenda, un Ispettore Capo della Polizia di Stato intervenuto nello scontro a fuoco,  ha impugnato il provvedimento con cui , l’amministrazione ha ritenuto di attribuirgli l’encomio solenne anziché, come per altri colleghi intervenuti nella medesima operazione di polizia asseritamente a parità di esposizione al rischio, la promozione al grado superiore per merito straordinario.

Il poliziotto nell’ azione rivendica la sua attività di soccorso a favore di due feriti ed il salvataggio di uno di loro, totalmente esposto al fuoco del cecchino, oltre all’attività di salvataggio e soccorso di un militare dell’Arma; Altresì si identifica come il primo ad essere entrato nell’edificio ove era barricato il cecchino e dove erano state poste, all’insaputa di tutti, insidie e trappole esplodenti.

In sintesi, secondo il poliziotto, la sua attività rientrerebbe in toto tra quella ad elevato rischio, con una elevata consapevolezza di rischio in quanto solo occasionalmente il predetto non sarebbe risultato ferito dal cecchino.Il Ministero dell’ Interno però riconosce nell’ encomio solenne il giusto riconoscimento per l’agente. A questo punto viene interrogato il Tar.

Secondo il  tribunale Amministrativo  del Lazio, Il ricorso non merita accoglimento in quanto le ricompense attribuibili al personale della Polizia di Stato per meriti straordinari e speciali sono disciplinate dal d.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782, modificato dal d.P.R. 7 giugno 1999 n. 247, e in particolare la promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovraintendenti, a norma dell’art. 72 del d.P.R. n. 335/1982, “può essere conferita  agli assistenti e assistenti capo  i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all’Amministrazione della pubblica sicurezza. Al personale con qualifica di sovraintendente capo, che si trovi nelle condizioni previsti dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità”.




La valutazione dei requisiti per la concessione delle ricompense spetta agli organi amministrativi, ai quali la legge conferisce un ampio potere di apprezzamento discrezionale. l’insindacabilità, in quanto espressione di potere discrezionale, dei criteri con cui l’amministrazione ha, nel caso in esame, ritenuto di effettuare una graduazione, al fine dell’attribuzione dei riconoscimenti, tenendo conto della maggiore o minore esposizione al rischio di un grave e concreto pericolo di vita.L’amministrazione infatti ha ritenuto di riconoscere la promozione in un primo momento esclusivamente a chi, nella primissima fase di intervento, era risultato concretamente esposto al fuoco del cecchino per prestare i primi soccorsi ai feriti , risultandone anche attinto  o comunque nell’ultima fase aveva proceduto materialmente all’arresto dello squilibrato esponendosi ad elevatissimo rischio personale , e quindi a seguito degli approfondimenti contenuti nella Relazione per la Commissione Centrale per le Ricompense del 23.02.2009, anche ad ulteriori 7 operatori, inizialmente proposti soltanto per l’encomio solenne, in quanto i predetti si erano di fatto esposti ad un elevatissimo grado di rischio.

Il Tar: nel caso di specie “dall’esame della documentazione allegata, appare chiaro che il ricorrente è stato impegnato in una prima fase definita a “minore rischiosità” allorquando il cecchino ha permesso di soccorrere i feriti colpiti; per quanto concerne la seconda fase, definita ad “elevata rischiosità”, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente questi risulta essere intervenuto solo successivamente all’interno dello stabile e dopo essere stato reso edotto dai colleghi, entrati per primi, dell’esistenza di trappole esplodenti ivi collocate che ne rendevano l’intervento ad elevata rischiosità”.



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