Maresciallo punito per ordine poco chiaro ed univoco- Il Tar annulla il provvedimento

L’ennesima vicenda che vede vittima un militare posto tra incudine e martello. Il Sottufficiale dell’Arma, dovendo procedere ad attività istituzionale dell’Ufficio fuori sede, provvedeva, previa comunicazione ed autorizzazione di un Luogotenente , a comandare, quale autista, un appuntato scelto.

Prima di uscire ed iniziare il servizio, il predetto incontrava il responsabile della Sezione al quale comunicava l’utilizzazione del citato carabiniere quale autista. L’Ufficiale rilevava che, a tale impiego doveva essere adibito, come da disposizione orale in precedenza impartita,un altro appuntato scelto . Malgrado il sottufficiale  provvedeva a sostituire l’autista come disposto dal Capo Sezione, si ritrovava con un procedimento disciplinare a suo carico. Il  Capo Sezione decideva di  impartire al sottufficiale  ben 3 giorni di consegna. L’ufficiale contestava al Maresciallo:

Lo scrivente questa mattina, involontariamente parlando con Lei è venuto a conoscenza che arbitrariamente e violando le disposizioni da me impartite, doveva uscire con l’appuntato scelto Omissis invece dell’appuntato scelto Omissis che è a sua disposizione quale autista”.

Il Carabiniere veniva quindi  punito con la seguente motivazione: Maresciallo aiutante sost. Ufficiale di P.S. addetto alla Sezione di P.G., dovendo redigere un verbale di identificazione e elezione di domicilio delegato dall’A.G., non si atteneva alle specifiche direttive impartite dal superiore gerarchico circa l’eventuale impiego in suo supporto di un agente di P.G. del medesimo ufficio, determinando con tale comportamento un aggravio di tempo, personale e mezzi a danno del regolare ed efficiente andamento del servizio”.

Inutile il ricorso gerarchico. Il Maresciallo si  rivolgeva quindi al Tar che accoglieva il ricorso e condannava l’amministrazione alle spese processuali. Secondo il Tar Lazio infatti, è di cruciale importanza la differenza di significato tra “direttiva” impartita ed “ordine impartito”. Inoltre il comportamento non coerente tenuto dal responsabile della Sezione di p.g., che non ha respinto la richiesta del ricorrente, ha, di fatto, ingenerato concreti dubbi nello stesso circa il comportamento da assumere, contravvenendo a quanto stabilito dall’ art. 727 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 che statuisce che l’ordine impartito dal superiore deve essere chiaro ed univoco “ in modo da evitare dubbi”, proprio perché è rivolto ad imporre cogenti comportamenti in capo ai subordinati.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento censurato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Per visualizzare il ricorso n. 09920, clicca QUI

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