Trasferimento d’autorità militare: può essere riesaminato?

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Avv. Francesco Pandolfi – I provvedimenti di trasferimento dei militari rientrano nel genus degli ordini e, come tali, sono sottratti tanto alla disciplina generale sul procedimento amministrativo ex L. n. 241/90 quanto all’obbligo di motivazione.

Natura dell’ordinamento militare

Quanto sopra da un punto di vista generale.
Più in particolare però, l’ordinamento giuridico ci dice che quel principio di fondo si deve in qualche modo armonizzare con altri principi di rango costituzionale.
Nello specifico: si deve amalgamare con tutti gli altri principi e criteri che segnano il modo di essere di qualsiasi rapporto tra Stato e cittadino, questo anche se l’ordinamento militare mantiene quella sua caratteristica di avere uno speciale rapporto di gerarchia all’interno e un obbligo di obbedienza.

Il caso

Nel caso trattato dal Tar Napoli, con ordinanza n. 1591/2017, lo Stato Maggiore Esercito dispone un trasferimento d’autorità: l’interessato è un Tenente Colonnello.
L’Amministrazione comunica, in particolare, il reimpiego d’autorità presso il Comando Reg. Militare Nord in Torino e modifica dell’incarico da Capo Sezione Sanità e Gravi Patologie a Ufficiale medico/DSS.

La soluzione prospettata dall’Ordinanza

E’ tanto semplice quanto efficace.
In effetti, l’ordinanza del Tar Napoli esordisce dicendo che i trasferimenti d’autorità, pur non richiedendo una particolare motivazione sul contemperamento degli opposti interessi, devono recare necessariamente l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a base del trasferimento.
In occasione del caso trattato, da una parte è fuori discussione che il ricorrente non abbia un diritto a rimanere nella medesima sede di servizio oltre il periodo prescritto dalle direttive, dall’altra va tenuto conto del radicamento che discende dall’avere prestato servizio per 13 anni nella stessa sede.
Ora, si da il caso che il provvedimento non spieghi le ragioni che hanno determinato questo particolare trasferimento, tra l’altro in una sede lontana rispetto a quella di provenienza e tale da impedire il contemperamento con gli interessi del destinatario.
Manca infatti l’indicazione circa l’assoluta necessità di reimpiego della sua professionalità solo presso la nuova sede di servizio, nonostante che nel frattempo è intervenuta la soppressione dell’incarico di “capo sezione sanità e gravi patologie”.

Conclusioni

L’Amministrazione deve riesaminare il trasferimento d’autorità; nel frattempo l’interessato rimane presso l’attuale sede di servizio.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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