Il Giudice Amministrativo dà ragione al militare: per il riconoscimento della causa di servizio l’Amministrazione non può oberare il dipendente alla produzione della documentazione ma deve procedere essa stessa a effettuare le corrette valutazioni sulla base degli elementi forniti dal militare.
Ciò è quanto emerso dalla sentenza n.470/2017 della prima sezione del TAR del Veneto, pubblicata il 15/05/2017, con la quale i giudici chiariscono che “a fronte dell’indicazione di un evento di cui viene messa in luce una chiara correlazione con la prestazione lavorativa e del quale sono state altresì indicate tutte le circostanze idonee a verificarne la veridicità da parte della stessa Amministrazione resistente … non può ritenersi ulteriormente esigibile, al fine dell’assolvimento dell’onere probatorio incombente sul richiedente, anche la produzione di una serie di allegazioni, che non costituiscono una costante di ciascun incidente stradale, quali quelle relative all’intervento” (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).
La vicenda dunque aveva inizio allorquando un dipendente della Guardia di Finanza si vedeva respingere la domanda di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo che aveva proposto a seguito di un incidente subito in servizio.
Contro questo provvedimento interveniva l’avvocato Lina Ratano, difensore del militare, presentando puntuale ricorso che risulta integralmente accolto.
Viene quindi annullata la determinazione che non ha riconosciuto la dipendenza della patologia in questione da causa di servizio sul presupposto che gli elementi prodotti dall’interessato, ma anche quelli risultanti dagli atti dell’Amministrazione, fossero generici.
In sostanza, i Giudici Amministrativi hanno ritenuto che, a fronte dell’indicazione, da parte del militare, di un incidente stradale di cui viene messa in luce una chiara correlazione con la prestazione lavorativa, l’Amministrazione non può esigere la produzione di una serie di documenti che non costituiscono una costante di ciascun sinistro stradale, (quali ad esempio quelli relativi all’intervento dell’Autorità di polizia sul luogo dell’incidente e/o l’indicazione di specifiche fonti testimoniali).
La sentenza del T.A.R. di Venezia costituisce una pronuncia di grande interesse nel panorama giurisprudenziale in materia di c.d. incidente “in itinere”, ossia quell’infortunio occorso al dipendente durante il tragitto per andare o tornare dal lavoro e si pone in quel solco che lo considera come evento idoneo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in quanto sussiste il nesso di causalità tra attività lavorativa in senso ampio ed evento dannoso.
Avv. Lina Ratano
Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it