È costituzionalmente illegittima l’automatica cessazione dal servizio dei militari per la perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, senza dunque lo svolgimento di un procedimento discipinare ad hoc.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, sentenza n. 268/2016, bocciando gli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del Codice dell’ordinamento militare (Dlgs 66/2010, n. 66). I fatti La questione era stata sollevata dal Tar Lombardia e dal Tar Campania
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