Procedimento disciplinare: l’impari dignità sociale nelle Forze armate

anello da sostituireTaranto, 3.8.2016 – “L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” secondo quanto dispone l’articolo 52, comma 3, della Costituzione; questo principio fa sorgere spontaneamente una domanda: “l’emanazione del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni, ha concluso il periodo transitorio e soprattutto ha attuato lo spirito repubblicano?

Per la scelta del “militare difensore” nel procedimento disciplinare, come di seguito illustrato in maniera stringata, pare proprio di no!

Tutti i militari sono a conoscenza che nel procedimento disciplinare, per comminare – a seguito di infrazioni – la sanzione di rigore o la sanzione di stato, sia obbligatoria la designazione del “militare difensore” a scelta dell’inquisito o in mancanza d’autorità anche appartenente ad altra Forza armata (vds a tal proposito un altro interessante aspetto nell’atto di sindacato ispettivo n. 4-05922 presentato nella seduta 637 in data 7.6.2016 a prima firma del Senatore M5S Bruno Marton [>>link]).

I requisiti e le incompatibilità del “militare difensore” sono ben esplicitati dal combinato degli articoli 1370 e 1380 del richiamato Codice, senza nessuna evidenza sul ruolo di appartenenza, sull’incarico ricoperto e sui titoli conseguiti.

E’ pacifico affermare quindi che la presenza del “militare difensore” nel procedimento disciplinare abbia la funzione istituzionale di garanzia nell’interesse pubblico alla correttezza e all’imparzialità del disposto legislativo di in parola.

Tuttavia non tutti i militari sono a conoscenza che il combinato degli articoli 1387 e 1388 dello stesso Codice introduca d’autorità l’assistenza dell’ “ufficiale difensore” in luogo del “militare difensore”, nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare nell’ipotesi di deferimento alla Commissione di disciplina, come a dire che nel rango degli ufficiali sia intrinseca la conoscenza universale nonché del diritto.

L’esistenza di simili disposizioni destano profondo sconcerto poichè l’elemento fondamentale per il funzionamento dell’organizzazione gerarchica risiede nella piena consapevolezza di operare nel rispetto di tutti i principi della Costituzione.

E’ palese quindi che l’ordinamento delle Forze armate sia ben lungi dall’essere informato allo spirito repubblicano!

Al fine di sollevare l’incostituzionalità del combinato degli articoli 1387, comma 5 e 1388, commi 2 e 6 del Codice dell’ordinamento militare ho inviato questo sintetico contributo di pensiero al Presidente della Repubblica (Capo delle Forze armate).

In attesa dell’autorevole determinazione non resta che registrare l’impari dignità sociale tra i ruoli!

Antonio De Muro

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