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IL QUADRO NORMATIVO : DIVIETO ESERCIZIO ATTIVITA’ EXTRAPROFESSIONALI
Esercizio altre Professioni: divieto. Pubblichiamo un dettagliato ed analitico punto di situazione sullo specifico argomento tratto dalla rete. In particolare, l’articolo richiama gli obblighi ed i divieti cui il Personale Militare deve sottostare in materia di attività extra professionali. Dalla lettura del saggio si può dunque evincere l’incompatibilità dello Status di militare con l’esercizio di altre attività anche a carattere saltuario e non continuativo. Il tutto con le dovute e debite eccezioni. Nell’articolo è inoltre riportata un’ emblematica sentenza del Consiglio di Stato.
Sul piano del diritto positivo e dalla lettura delle disposizioni che lo contengono si evince la chiara volontà del legislatore di stabilire un divieto assoluto per il personale militare, in regime di pubblico impiego, di esercitare il commercio o l’industria, di svolgere qualunque professione e di assumere impieghi alle dipendenze di pubblici e privati, ostandovi il testuale disposto di cui agli art. 894, d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 e 23 bis, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165;
la ratio di tale esclusione, per gli appartenenti alle Forze Armate , può ragionevolmente rinvenirsi nella volontà legislativa di riconnettere rilevanza alla specificità che connota lo status di militare e trova conferma, a livello di diritto positivo, sia nell’ambito della disciplina specifica di settore ( il codice dell’ordinamento militare), sia in quella generale del pubblico impiego, privatizzato e non; Continua a leggere in fondo alla pagina
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