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SENTENZE TRASFERIMENTO PERSONALE
COMPARTO SICUREZZA -COMPENDIO
Forze armate – In genere – Trattamento economico –
Assegnazione del militare presso la prima sede – Spettanza
dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, l. n. 100 del
1987 – Esclusione – Ragioni.
Militare assegnato alla prima sede.
T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 13/01/2017, n. 577
Al militare, in caso di assegnazione presso la prima sede, non spetta l’indennità di trasferimento
prevista dall’art. 1, l. 10 marzo 1987 n. 100, ora l. 29 marzo 2001 n. 86, in favore del personale
militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al
trasferimento d’autorità, neppure qualora la medesima sia successiva – come nel caso di specie –
ad una fase di addestramento, in quanto, in tale fase, l’interessato non è titolare di una sede di
servizio in senso proprio. Invero, la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase
addestrativa non può essere considerata alla stregua di una sede di servizio in senso proprio, per
cui, al termine di tale fase la successiva destinazione va considerata prima assegnazione della
sede di servizio e non trasferimento d’autorità, con conseguente insussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 1, l. 10 marzo 1987 n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui
all’art. 13, l. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza che sia trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di
permanenza nella sede.
Conformi e difformi:
Cfr. TAR Marche, 10 febbraio 2012 n. 110; Cons. St., sez. IV, 5 novembre 2004 n. 7204; id., 13
luglio 1998 n. 10831; Cons. St., sez. IV, 23 ottobre 2008 n. 5287.
Il trasferimento per motivi ambientali rientra tra gli atti di
trasferimento d’autorità.
FORZE ARMATE
T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), sez. I, 22/10/2014, n. 503
FORZE ARMATE – In genere
Il trasferimento per motivi ambientali rientra tra gli atti di trasferimento d’autorità e, dunque, tra gli
atti di esercizio del potere discrezionale, essendo diretto a tutelare il corretto funzionamento
dell’articolazione nella quale è inserito il militare trasferito e financo il prestigio dell’intero Corpo di
appartenenza. Nondimeno, questo non significa che tali atti siano sottratti al sindacato
giurisdizionale, ostandovi il riconoscimento costituzionale del diritto di difesa (art. 24 cost.),
specificamente contro gli atti della p.a. (art. 113 cost.), nonché l’affermazione che lo spirito
democratico della Repubblica informa anche le Forze armate (art. 52 cost.). Significa piuttosto che
il controllo che il g.a. è chiamato ad esercitare su di essi deve necessariamente limitarsi alla
verifica della sussistenza di vizi macroscopici di illogicità e irragionevolezza, ovvero di
travisamento dei fatti, o ancora di disparità di trattamento, oppure di intento vessatorio e
discriminatorio perseguito dall’autorità militare.
Conformi e difformi:
Cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 dicembre 2013 n. 1163, in Foro amm. TAR, 2013, 12,
3892.
Differenza tra trasferimento d’ufficio e quello a domanda del
personale delle Forze armate.
FORZE ARMATE
T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), sez. I, 09/02/2016, n. 24
Il discrimine tra trasferimento d’ufficio e quello a domanda del personale delle Forze armate deve
cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse
personale del dipendente; nel primo caso, il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare
l’interesse pubblico, mentre nel secondo, è solo riconosciuto compatibile con le esigenze
amministrative. Il trasferimento può essere qualificato d’autorità, ove sia destinato a soddisfare
prioritariamente l’interesse dell’Amministrazione, non essendo sufficiente, ai fini di una sua diversa
qualificazione giuridica, la dichiarazione di disponibilità al movimento da parte dell’interessato,
atteso che ciò che rileva, agli effetti della differenza fra trasferimento a domanda e trasferimento
d’ufficio, è la diversa rilevanza che in essi assumono i contrapporti interessi in gioco, con la
conseguenza che quando il trasferimento è disposto per soddisfare un interesse specifico
dell’Amministrazione, al militare spetta l’indennità. Scorri a fondo pagina per l’articolo integrale. Contatti 0434 520411 | e-mail: info@avvocatiepartners.it
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