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Un mese di sospensione, anzi no, facciamo 8. Il Tar annulla tutto

Un militare è rimasto coinvolto in una brutta storia ed è stato condannato. L’ufficiale inquirente, dopo essere stato nominato, ha proposto un mese di sospensione, ma la Difesa ha incredibilmente comminato una sospensione dal servizo di ben 8 mesi. L’intervento del Tar però ha annullato tutto.

La sentenza che trattiamo oggi riguarda la storia di un militare che, per via di disaccordi in abito familiare, viene condannato da un tribunale per un reato molto serio.  Successivamente alla condanna,  il Comando Logistico dell’Esercito, con provvedimento del Generale di Divisione, propone il procedimento disciplinare finalizzato all’irrogazione di una “sanzione di stato” poiché quella condanna è  ritenuta lesive del prestigio e del decoro della Forza Armata.

 il Comandante del Comando Logistico inizia il procedimento, nominando, tra l’altro, l’Ufficiale Inquirente che redige la Relazione Finale e il Comando Logistico dell’Esercito – valutati gli atti dell’inchiesta formale – propone di “definire la posizione disciplinare con l’irrogazione di una sanzione di stato pari a mesi uno di sospensione dal servizio”.

Sorprendentemente il Ministero della Difesa adotta il provvedimento ed  irroga invece “la sanzione disciplinare dall’impiego per 8 mesi”. L’ufficiale, chiede ed ottiene una misura cautelare dal Tar e rientra in servizio, fin quando si arriva all’udienza.

Stralcio di Sentenza del TAR LAZIO



L’atto introduttivo del presente giudizio e i motivi aggiunti in seguito proposti – sostengono i giudici – sono fondati e, pertanto, debbono essere accolti ai sensi e nei termini di seguito indicati.   Come esposto nella narrativa che precede, con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui il Ministero della Difesa gli ha irrogato la sanzione disciplinare di mesi 8 (otto) dal servizio, denunciando – tra l’altro – il difetto di motivazione a causa del rilievo che “il mancato accoglimento delle richieste di Ufficiale Inquirente e del Comandante Logistico non” permette “la indefettibile verifica dell’iter logico seguito dall’Amministrazione” e, ancora, ponendo in evidenza l’illogicità e la sproporzione della decisione assunta dalla Direzione Generale del Personale.

Tali censure – secondo i giudici – sono meritevoli di positivo riscontro. Ai fini del decidere appare opportuno ricordare che l’art. 1357 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) indica che le sanzioni disciplinari di stato sono:

– la sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da uno a dodici mesi;

– la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;

– la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;

– la perdita del grado per rimozione.

Secondo la giurisprudenza pressoché univoca del giudice amministrativo, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile nei casi di  ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento.

La valutazione della gravità dell’infrazione disciplinare commessa dal militare e la determinazione della sanzione adeguata rientrano, dunque, tra gli apprezzamenti di merito.



L’impugnato provvedimento di sospensione dall’impiego per mesi 8 (otto) per motivi disciplinari è stato adottato con la seguente motivazione:

“Ufficiale dell’Esercito, compiva nei confronti della consorte gli atti descritti nei capi di imputazione del procedimento penale n. 7373/2010 R.G.N.R. presso il Tribunale di Omissis e e configuranti le ipotesi di reati di cui all’art. 609 bis (-OMISSIS-) e dell’art. 572 c.p. (-OMISSIS-).

Per tali condotte:

– il Tribunale ordinario condannava l’Ufficiale alla pena (sospesa) di anni uno e mesi due di reclusione per il delitto previsto e punito dall’art. 609 bis c.p., dichiarandolo inoltre interdetto da qualsiasi ufficio attinente tutela, curatela e amministrazione di sostegno e dichiarando altresì la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;

 La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’Ufficiale colpevole anche del reato di cui all’art. 572 c.p. e unificato detto reato con quello ex art. 609 bis c.p., per il quale l’Ufficiale era già stato ritenuto responsabile, lo condannava alla pena (sospesa) di anni due di reclusione, al risarcimento dei danni cagionati alla Parte Civile nonché al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza della costituita Parte Civile;



La Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza n. 8401-2017 in data 13 luglio 2017, rigettava il ricorso proposto dall’Ufficiale, condannandolo inoltre al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese in favore della Parte Civile.

Con tale comportamento, l’Ufficiale ha leso il prestigio e il decoro della Forza Armata violando i doveri attinenti al proprio stato, al grado rivestito e al giuramento prestato nonché il dovere di tenere, in ogni circostanza, condotta esemplare, a mente degli articoli 1350 e 1352 del D.Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66 e degli articoli 712, 713, 717 e 732 del D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90”.

In qualche modo – sostengono i giudici – la Direzione Generale del Personale Militare ha cercato di esternare le motivazioni per le quali ha “ritenuto opportuno discostarsi dalla proposta del Comandante Logistico dell’Esercito” ma, in ogni caso, tali motivazioni si palesano inadeguate a supportare la decisione di infliggere una sanzione connotata da una così maggiore gravità rispetto a quella proposta;

Premesso che le sentenze di condanna costituiscono un “fatto incontestato”, la relazione finale dell’Ufficiale Inquirente riportava, infatti, testualmente interi periodi di esse, validi a rappresentare non solo difficoltà nella ricostruzione dei fatti ma anche difficoltà, se non impossibilità, nella “difesa sui singoli episodi”, tenuto conto – in particolare – dell’inerenza degli stessi a “vicende familiari”, verificatesi, tra l’altro, nell’“indubbio contesto di rancore della separazione”,

il Ten. Col.-OMISSIS-nell’espletamento della sua professione militare (che non è stato minimamente inficiato da queste vicende giudiziarie) è stato ampiamente riconosciuto dai giudici” e, ancora, teneva a rappresentare che il ricorrente <<ha sempre mostrato totale dedizione al servizio ed alla Forza Armata, ha sempre tenuto un comportamento consono allo “status” di militare ed al grado rivestito, non ha mai leso il prestigio ed il decoro della Forza Armata e non ha mai avuto comportamenti in contrasto con i doveri del giuramento o contrari ai principi di moralità e rettitudine>>, pervenendo così a escludere la sussistenza delle condizioni necessarie “perché possano applicarsi” gli artt. 1348, 1350 e 1352 del d.lgs. n. 66 del 2010 (individuate nell’idoneità dei fatti per i quali il militare ha subito la condanna a concretizzare una violazione del “dovere di fedeltà alle istituzioni repubblicane” e nell’accadimento degli stessi fatti “in servizio, in luoghi militari o comunque destinati al servizio”)

Tutto ciò detto, non vi è chi non veda come – stanti gli esiti dell’inchiesta formale, così come accuratamente rappresentati nella relazione finale dell’Ufficiale inquirente, e, comunque, tenuto conto delle peculiarità che connotano i fatti commessi – le ragioni poste a supporto dell’“opportunità di discostarsi” dalla proposta del Comandante Logistico dell’Esercito e, conseguentemente, della decisione finale adottata risultino inadeguate a giustificare non solo l’entità della sanzione di stato inflitta ma anche le violazioni contestate e, in ultimo, addebitate al ricorrente: l’accadimento dei fatti “in un contesto familiare privato” e, quindi, l’ampiamente evidenziata estraneità degli stessi fatti “al servizio” e “a luoghi militari o comunque destinati al servizio”, accompagnati, tra l’altro, da affermazioni attestanti la permanenza delle “vicende che hanno portato” alla condanna in un ambito privato ma anche la totale dedizione al servizio costantemente dimostrata dal ricorrente nel corso della sua carriera, dettagliatamente esposti nella relazione dell’Ufficiale Inquirente

Malgrado la “vicenda giudiziaria sia particolarmente grave e disdicevole”, riportata nel provvedimento impugnato, e, comunque, tale considerazione – oltre a rivelarsi “astratta” – si palesa insufficiente a rappresentare passaggi logici validi ad annientare le conclusioni dell’Ufficiale inquirente, il quale – seppure non aveva ritenuto la condotta dell’interessato totalmente immune da rilievi disciplinari – aveva comunque ampiamente e motivatamente circoscritto le violazioni ascrivibili al ricorrente, giungendo a configurare illeciti disciplinari diversi e sicuramente molto meno gravi di quelli oggetto della contestazione degli addebiti.

Di talché, devono ritenersi fondate le dedotte censure di difetto di motivazione e sproporzione, le quali, assorbite le ulteriori doglianze, determinano l’accoglimento del ricorso introduttivo, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatta – comunque – salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi dell’art. 119 del testo unico, approvato con il d.P.R. n. 3 del 1957 (cfr., in termini, C.d.S., Sez. IV, n. 1136/2020), precisando, peraltro, che, al riconoscimento di essa, è ben meritevole di essere ragionevolmente ricondotta l’impossibilità di aderire a qualsiasi pretesa di c.d. “restitutio in integrum”.

. Per le ragioni illustrate, l’atto introduttivo del presente giudizio e i motivi aggiunti in seguito proposti debbono essere accolti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’Amministrazione resistente.

 


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