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Tutela legale personale in divisa – Amministrazione concede fino a 5.000,00 €




Malgrado la notizia non abbia suscitato un degno clamore mediatico, è opportuno portare a conoscenza del personale appartenente ai Comparti Sicurezza e Difesa, la disposizione  contenuta nei  provvedimenti di concertazione  del” triennio normativo ed economico 2016-2018″,  relativamente alla  “Tutela legale”.

E’ necessario evidenziare che le citate disposizioni si applicano al ricorrere delle seguenti tre condizioni cumulative:
a. personale militare, con esclusione del:
– personale dirigente e del personale volontario non in servizio permanente (art. 17, comma 1, DPR 39/2018; art. 1, comma 1, DPR 40/2018);
– personale nel grado di maggiore e tenente colonnello e gradi corrispondenti (art. 17, comma 1, DPR 39/2018; art. 1, commi 1 e 2, DPR 40/2018);
– personale in congedo, poiché i DD.PP.RR. in esame sono emanati in attuazione del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 recante le “procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.
b. “indagato o imputato” e “convenuto”. Costituisce prova dell’assunzione della qualità di:
– indagato, la “informazione di garanzia” ex art. 369 c.p.p., e la “informazione della
persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa” ex art. 369-bis c.p.p.;




 

– 2 –
– imputato, la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p., la richiesta di giudizio
immediato ex art. 453 c.p.p., la richiesta di decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p., la richiesta di applicazione della pena a norma dell’art. 447, comma 1, c.p.p , il decreto di citazione diretta a giudizio e il giudizio direttissimo ex art. 449 c.p.p.;
– convenuto, la citazione a comparire a udienza fissa ex art. 163 c.p.c. e l’atto di citazione in giudizio ex art. 86 D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile”);
c. “per fatti inerenti al servizio”. Al riguardo, il requisito della “inerenza al servizio” deve essere valutato sulla base degli stessi parametri che danno luogo a rimborso delle spese legali nei casi di cui all’art. 32 L. 152/1975 e all’art. 18 D.L. 67/1997, esigendosi pertanto un nesso di strumentalità diretto tra l’adempimento del servizio e il compimento dell’atto o condotta che hanno dato luogo all’instaurazione del procedimento penale.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE
a. Il Militare interessato dovrà:
(1) presentare l’istanza presso l’Ente di appartenenza corredata dai seguenti elementi:
– specificazione che l’istanza viene avanzata ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 (o, per il personale dell’Arma dei Carabinieri, dell’art. 29 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39), e che l’attività di difesa sarà affidata a un libero professionista di fiducia;
– descrizione dei fatti oggetto dell’indagine, dell’imputazione o della citazione a
giudizio con l’esatta individuazione dell’attività di servizio nel contesto della quale
essi hanno avuto luogo;
– precisazione della fase in cui pende il procedimento;
– importo chiesto a titolo di anticipazione, entro il limite massimo 5.000,00 euro. La norma prevede che tale importo massimo possa essere richiesto anche in forma frazionata, vale a dire presentando più istanze successive nel tempo;
– documentazione giudiziaria comprovante l’assunzione della qualità di indagato,
imputato o convenuto (vds. paragrafo 2.b);
– dichiarazione recante presa d’atto dell’obbligo legale di restituzione:
 dell’intera somma nei casi previsti dai commi 2 e 3 delle citate disposizioni
(responsabilità per dolo nel giudizio penale, responsabilità a qualunque titolo nel
giudizio civile e amministrativo);
 fuori dai casi in cui sussiste l’obbligo di rivalsa, della differenza tra quanto
percepito a titolo di anticipazione e quanto effettivamente corrisposto per la
propria difesa in giudizio;
– dichiarazione di assunzione dell’onere di comunicare l’esito definitivo del
procedimento giudiziario oggetto dell’istanza, nonché di produrre pertinente
documentazione attestante l’importo delle spese sostenute;
(2) presentare all’Ente, entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipo, la/le fattura/e di importo corrispondente, saldata/e con sistemi tracciabili (bonifico o assegno non trasferibile intestato al professionista).
b. L’Ente:
(1) anticiperà la somma dopo aver chiesto ed ottenuto dalla propria   Amministrazione l’autorizzazione alla spesa;
(2) avrà cura di comunicare alla Direzione Generale per il Personale Militare l’avvenuta concessione dell’anticipo ai sensi dei provvedimenti di concertazione in oggetto affinché tale somma possa essere eventualmente detratta in sede di conguaglio dall’importo complessivo del rimborso eventualmente concesso, al termine del procedimento, ai sensi dell’art. 18 D.L. 67/1997. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata al Ministero dell’Interno nei casi in cui si tratti di fattispecie ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 32 L. 152/1975.




Quanto sopra esposto è contenuto nella direttiva rilasciata da Persomil 
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