Transito a ruolo civile. È legittimo cumulare pensione privilegiata e stipendio

Gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, divenuti inidonei e transitati al diverso ruolo civile, se sussistono le condizioni*, hanno diritto al cumulo della pensione privilegiata con lo stipendio. È questo il principio affermato in una importantissima sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che pone fine ad anni di contenzioso.
* almeno un’invalidità riconosciuta dipendente dal precedente servizio e ascrivibile a una delle otto categorie di Tab. A del dPR 915/78 e smi.

Una sentenza che fa giurisprudenza.

Sembrava una questione pacifica, almeno per noi: difatti l’art. 139 del dPR 1092/73 riconosce il diritto a percepire il trattamento pensionistico privilegiato, che deriva dal precedente servizio, con lo stipendio dovuto nel diverso ruolo civile.

Tuttavia, negli ultimi anni una serie di decisioni rischiava di far prevalere l’orientamento più restrittivo sostenuto dall’Amministrazione. Quest’ultima eccepiva il divieto di cumulo richiamando i concetti di “derivazione, continuazione e rinnovo” tra i due rapporti lavorativi, come previsto dal precedente art. 133, destinato però a disciplinare le sole pensioni ordinarie.
Convinti della nostra linea interpretativa, abbiamo ottenuto il deferimento alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti da parte della I Sezione Centrale d’Appello, dinanzi alla quale era stata impugnata dall’Amministrazione una sentenza di primo grado della Sezione Puglia, favorevole al ricorrente. Leggi tutto, clicca QUI

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