TETTO MASSIMO ORE STRAORDINARIO PERSONALE CIVILE EX ART. 25 COMMA 3 DEL CCNL FUNZIONI CENTRALI

A seguito di specifico rilievo mosso dall’Ufficio Centrale di Bilancio c/o Difesa sul tema recato in epigrafe, nell’ambito dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativo contabile degli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico dello Stato, si diramano le seguenti indicazioni alle quali codesti Enti dovranno attenersi nelle segnalazioni da effettuarsi ai fini della richiesta di pagamento dello straordinario.

Si evidenzia in proposito che, ai sensi dell’art. 25 comma 3 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, “Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue.

Tale limite può essere elevato in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori.

Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa nazionale, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi i precedenti CCNL dei comparti di provenienza”. 3. Alla luce delle osservazioni dell’Ufficio Centrale di Bilancio, tenuto conto che il limite delle 200 ore non è stato elevato in sede di Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa, si ricorda che non è consentito autorizzare prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite di cui all’art. 25, comma 3 del CCNL Funzioni Centrali (200 ore).

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