coronavirus

Stato Maggiore Difesa: Circolare misure urgenti emergenza epidemiologica da COVID-19

Lo Stato Maggiore della Difesa ha emanato le linee guida da seguire per il personale delle ffaa. La pubblichiamo di seguito:

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

06-03-2020

1. Con il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 sono state emanate disposizioni urgenti di sostegno
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.



2. In particolare, l’articolo 19 ha introdotto misure nei confronti dei lavoratori pubblici, stabilendo:
a. al comma 1, che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19 sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;

b. al comma 3, che i periodi di assenza dal servizio imposti da provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (sinora sono stati emanati i DPCM del 23 febbraio 2020, del 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020) costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

3. Ciò posto, per l’intero periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e nelle more di eventuali disposizioni di settore:

a. il personale militare assente dal servizio per le ragioni di cui al precedente para 2, lett. a.,
certificate dalla competente autorità sanitaria, è da collocare in licenza straordinaria. Il periodo trascorso in tale posizione non deve –al momento– essere computato nel limite massimo previsto; ciò in deroga alle disposizioni impartite in materia da questa Direzione Generale con circolari n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014 e n. M_D GMIL 0487885 del 4 agosto 2015 (per i volontari in ferma prefissata);

b. per quanto concerne la situazione di cui al para 2, lett. b., il militare interessato è tenuto a dare sollecita comunicazione al proprio comando/ente di appartenenza degli eventi che impediscono, in base alle misure di contenimento del contagio, l’espletamento del servizio, ai sensi dell’articolo 748, comma 5, lett. b. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. In tale caso, i periodi di assenza costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.



4. Si soggiunge, altresì, che è fatta salva la facoltà del Comandante di Corpo di concedere una licenza straordinaria “per gravi motivi debitamente documentati” fino a 45 giorni annui, nella misura necessaria a soddisfare eventuali esigenze connesse con la situazione di emergenza in atto (circolare n. M_D GMIL 0855250 del 3 dicembre 2015).

5. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti, per la opportuna e tempestiva informazione del personale interessato.






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