Si qualifica in servizio per compiacere l’amico – Maresciallo della Finanza dovrà risarcire il corpo





Un Maresciallo Capo della Guardia di Finanza per compiacere un conoscente dovrà risarcire l’ Amministrazione sia per il danno all’immagine  che per il  danno patrimoniale provocati .

Nel 2012 il Maresciallo avrebbe dovuto eseguire delle notifiche a una trentina di cinesi imputati in un processo penale. Quel giorno, invece ,  si recò presso la ditta di un conoscente, su richiesta di quest’ultimo, per aiutarlo nella controversia con un fornitore  in quanto quest’ultimo voleva la merce ma non voleva pagarla integralmente.

Il trasportatore che doveva consegnare la merce, dopo pochi minuti dal suo arrivo, vide arrivare un’impiegata che gli disse di entrare negli uffici perché c’era un controllo della Guardia di Finanza e che il finanziere gli doveva parlare. Una volta entrato, seduto ad una scrivania c’erano  il titolare e vicino a lui  un’altra persona che dopo un minuto si qualificò dicendo che era un maresciallo della Guardia di Finanza ,giustificando la sua presenza per un controllo in corso in quella ditta .

Il trasportatore fu interrogato dal maresciallo circa le motivazioni che lo avevano condotto presso la ditta.  Il trasportatore spiegò che era li per ritirare un titolo di credito come pagamento in contrassegno della merce che doveva consegnare e che aveva scaricato.

Qui la vicenda si complica. Il maresciallo mostrando il proprio tesserino di riconoscimento, qualificandosi come maresciallo della Guardia di Finanza  sequestrò l’assegno postdatato che sarebbe servito a pagare la merce e minacciò una pesante sanzione di circa 12.000 euro per la ditta di trasporti, negando al trasportatore la possibilità di riprendersi la merce , in quanto anch’essa sottoposta a sequestro. Dopo la sceneggiata, telefonò anche al titolare della ditta di autotrasporti, informandolo telefonicamente, dell’avvenuto “sequestro” dell’assegno e della merce.

Dalle testimonianze rese dalle parti, contenute nella sentenza della Corte dei Conti n. 258/2018,  l’amico del finanziere subito dopo lo ringraziò specificando che grazie a lui aveva ottenuto la merce senza doverla ingiustamente pagare per il totale” .

Dalla conseguente denuncia e dalle testimonianze rese dai presenti, la difesa del maresciallo è stata praticamente inutile. Malgrado avesse dichiarato di  essersi recato presso la ditta in questione, sita nelle vicinanze del luogo ove doveva eseguire la notifica, per assumere informazioni sui cinesi, che non aveva reperito, tale circostanza non trovò alcun riscontro probatorio.

Inoltre non è stato prodotto in giudizio alcun documento, come una relata di notifica negativa, che possa confermare che quel giorno il maresciallo abbia eseguito, almeno in parte, il servizio per il quale era stato comandato.

E’ quindi  certo, secondo la procura,  che il finanziere, durante l’orario di servizio, anziché svolgere le mansioni che gli erano state affidate, si è recato presso gli uffici dell’ amico non per esigenze di servizio, ma per motivi egoistici e personali.

Ne consegue, quindi, che  ha attestato falsamente, con modalità fraudolente, la propria presenza in servizio per tutto l’orario di lavoro, essendosi, invece, occupato in tale orario di favorire l’amico in una trattativa commerciale ai danni dell’altro contraente e ciò sfruttando la sua autorità di appartenente alla Guardia di Finanza, esibendo il tesserino, minacciando sanzioni e simulando sequestri.

La Procura per i fatti occorsi, ha chiesto il risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 9.100,00 a favore della Guardia di Finanza di cui € 100,00 per sviamento dell’energia lavorativa, € 4.000,00 per danno da disservizio e € 5.000,00 per danno all’immagine.



Costituito in giudizio lo scorso settembre 2018, ormai non più in servizio ,  la Corte dei Conti ha invece confermato la sanzione della Procura. Secondo i giudici amministrativi infatti la condotta del finanziere ha causato all’Amministrazione un danno patrimoniale costituito dal compenso corrispostogli per la prestazione lavorativa che non è stata resa, con violazione del sinallagma contrattuale. Per tale voce di danno appare congrua la quantificazione di € 100,00 operata dalla Procura quale costo per una giornata di lavoro.

Quanto al danno di immagine la condotta del maresciallo, caratterizzata dal dolo, è indiscutibilmente derivato un danno all’immagine del Corpo della Guardia di Finanza. La lesione proviene da soggetto che dovrebbe tutelare la legge e che invece, con la sua condotta, non osserva nemmeno il più elementare dei suoi doveri, ossia prestare il servizio per il quale viene compensato dall’Amministrazione.

La condotta è aggravata dal fatto che il convenuto, nell’orario di servizio, ha commesso un’attività illecita, utilizzando il suo potere e l’autorità che gode verso i cittadini la Guardia di Finanza, mostrando il tesserino e minacciando inesistenti sequestri e sanzioni, non per i fini pubblici per i quali il potere è concesso, ma per favorire il suo amico.

Per la gravità di tale comportamento si ritiene congruo come risarcimento all’immagine del Corpo della Guardia di Finanza l’importo di € 5.000,00, come da richiesta della Procura.

Respinta invece la  domanda di risarcimento del danno da disservizio  per difetto di prova in ordine alla sua sussistenza.

La Corte dei conti ha condannato quindi il finanziere al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Corpo della Guardia di Finanza, della somma complessiva di € 5.100,00, già comprensiva di rivalutazione, di cui € 100,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine della predetta amministrazione, oltre interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.



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