https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LAZIO/SENTENZA/257/2020

Scompaiono oltre 33mila euro dalle casse della Brigata Alpina Taurinense. Militare condannato dalla Corte dei Conti

Un maresciallo della Taurinense era riuscito ad appropriarsi, nel corso degli anni, di una somma di  poco superiore a 33mila euro. Di seguito parte della sentenza della corte dei conti.

Nel 2018 la Direzione di Intendenza della Brigata Alpina Taurinense trasmetteva alla Procura Regionale una denuncia di danno erariale. Nella segnalazione veniva evidenziato che nel settembre del 2018 l’Ufficiale responsabile della suddetta Direzione aveva informato il Comandante del Reparto di avere appreso dal Capo del Servizio Amministrativo e dal Capo Gestione Finanziaria della medesima articolazione di un ammanco di denaro, presumibilmente ad opera di un 1° Maresciallo titolare della carica di Cassiere sino al luglio 2018, poiché, a seguito di una serie di controlli successivi sulle operazioni di pagamento effettuate era stata riscontrata la sussistenza di nr. 13 pagamenti non dovuti, per complessivi Euro 13.471,16, che erano stati disposti dallo stesso con bonifici bancoposta sul proprio c/c bancario nell’arco temporale dal dicembre 2017 al febbraio 2018.

Tali illeciti erano stati realizzati mediante la previa falsificazione, da parte del Sottufficiale in parola, della documentazione cartacea da inserire nella contabilità, nonché attraverso la manomissione del flusso informatico originariamente approvato da inviare online alle Poste Italiane, con inserimento del proprio IBAN e generalità, per il successivo pagamento fraudolento.

A fronte delle descritte condotte delittuose era stata inviata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

Il Comandante della Brigata riferiva, inoltre, che gli ulteriori accertamenti esperiti su tutte le operazioni svolte dal convenuto a partire dal suo insediamento il 06.11.2011, avevano consentito di acclarare che il medesimo si era indebitamente impossessato anche dell’importo di Euro 20.225,46, quali somme riscosse in contanti nel corso del tempo dal citato Sottufficiale per proventi a vario titolo e non registrate nel bilancio dell’Ente militare.

Nominata una specifica Commissione di inchiesta, venivano trasmessi gli esiti finali delle capillari verifiche amministrative esperite al riguardo, con particolare riferimento alla determinazione nr. 3 , con la quale veniva accertato un danno erariale complessivo ammontante ad Euro 33.696,62, addebitandolo per condotta dolosa esclusivamente all’odierno convenuto.

In tale prospettiva, il menzionato Organo collegiale non ha individuato alcuna responsabilità a carico delle figure di Capo del Servizio Amministrativo e di Capo Gestione Finanziaria, nelle persone degli Ufficiali che si erano avvicendati nelle cariche durante il periodo oggetto degli illeciti perpetrati in modo fraudolento e con particolare callidità dal Cassiere, non essendo emersi profili di colpa in relazione al loro operato.

Ravvisata, in merito ai fatti in trattazione, l’esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del convenuto, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta all’Amministrazione militare, la Procura Regionale ha emesso nei suoi confronti l’invito a dedurre, ai sensi dell’articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016, recante il Codice della giustizia contabile; il citato omissis non ha depositato deduzioni scritte né ha chiesto di essere sentito in audizione personale.

Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio con cui veniva contestato al predetto convenuto il danno di Euro 33.696,62, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

Nel corso del suo intervento il Procuratore Regionale ha richiamato l’atto introduttivo e le sue conclusioni, chiedendo la dichiarazione di contumacia del convenuto e l’accoglimento integrale della domanda.

Considerato in DIRITTO

Nel merito, la domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento nella sua interezza.

Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto al Ministero della Difesa, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con la presunta condotta illecita posta in essere in qualità di Sottufficiale che ricopriva la carica di Cassiere presso la Brigata Alpina Taurinense.

Con riferimento all’ipotesi accusatoria, concernente l’indebita appropriazione di somme di denaro, a decorrere dall’anno 2011, di cui il nominato aveva la personale disponibilità in funzione dell’incarico rivestito, estesamente illustrata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione con richiamo alla documentazione versata in atti, ne appare ampiamente giustificata la sussistenza nell’ottica del fatto materiale della condotta antigiuridica, alla luce delle molteplici e convergenti fonti probatorie rivenienti dalle capillari indagini amministrative interne svolte dalla citata Commissione di inchiesta, alle quali la Sezione formula espresso ed integrale rinvio.

In tale contesto, non è superfluo evidenziare, quale sfondo di carattere generale, che il convenuto nella veste di Cassiere del Reparto militare era pacificamente qualificabile come agente contabile.

L’eventuale ammanco di somme di denaro produce responsabilità contabile per il solo fatto dell’accertato disavanzo; siffatta peculiare tipologia di responsabilità, infatti, pur non essendo riconducibile alla responsabilità oggettiva, viene sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza connotata da una specifica distribuzione dell’onere della prova, che impone al Pubblico Ministero contabile, nell’ambito del giudizio per responsabilità contabile in senso stretto, di provare soltanto il carico contabile ed i fatti costitutivi dell’obbligazione, ed all’agente contabile, specularmente, di dimostrare i fatti impeditivi, con effetti liberatori, del regolare adempimento degli obblighi di restituzione discendenti dalla gestione del bene pubblico, quale il denaro, i valori o altro materiale.

Del resto, merita rammentare in siffatta ottica, quale fattore assorbente direttamente connesso alle precedenti osservazioni sulla natura dell’illecito perpetrato, con riferimento all’atteggiamento processuale assolutamente inerte manifestato dal nominato , il quale non ha ravvisato l’esigenza di controdedurre a seguito della notifica dell’invito, non si è costituito in giudizio e non ha fatto pervenire alcuna documentazione a difesa,

Il Collegio condanna il sigl. Omissis al pagamento in favore del Ministero della Difesa per l’importo di Euro 33.696,62, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data del 25.10.2018 di trasmissione della relativa denuncia alla Procura Regionale, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come da dispositivo.


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