RIORDINO DELLE CARRIERE. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

La CAMERA DEI DEPUTATI ha rilasciato il bollettino DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV) sul parere circa lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (AG. 118).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa:
esaminato lo schema di decreto legislativo di cui all’atto del Governo n. 118, nelle sedute del 17 ottobre, del 26 novembre e del 3 e 4 dicembre 2019, ai cui resoconti si rinvia, e avendo svolto un ciclo di audizioni, sull’arco delle sedute del 24 ottobre e del 12 novembre 2019;
visti i pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e della sezione consultiva del Consiglio di Stato;

considerati i contenuti emersi nel contesto del dibattito e delle audizioni o, sul piano generale, che:
la delega legislativa per l’adozione del provvedimento è contenuta nell’articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto decreto sicurezza). La delega scade da legge il 30 settembre 2019, ma per via del meccanismo dello scorrimento, il termine effettivo viene a scadere il 29 dicembre 2019;
il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo 35 del citato «decreto sicurezza», contempla un apposito fondo nel quale sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e ulteriori risorse stanziate con successivi provvedimenti normativi;
l’istruttoria svolta dalla Commissione, attraverso le numerose audizioni che hanno visto pronunciarsi i vertici militari e le rappresentanze del personale, ha evidenziato la necessità di approvare il provvedimento contestualmente a una serie di osservazioni e condizioni utili a raggiungere un equilibrio condiviso dai vari soggetti interessati;

in estrema sintesi, lo schema ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. In virtù del collegamento funzionale con il decreto legislativo n. 94 del 2017, si prevedono disposizioni che incidono sul reclutamento, l’avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici del personale militare;
vi sono disposizioni comuni a più categorie di personale militare, compreso il personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Si tratta di una serie norme che incidono su una gamma ampia di istituti giuridici. Si individuano ulteriori requisiti per il reclutamento nelle Forze armate, si incide sulla disciplina della riserva dei posti nei concorsi di cui all’articolo 673 c.o.m., sull’aspettativa, sulle dimissioni volontarie e il transito del personale militare nei ruoli civili. Viene, inoltre, novellato l’articolo 627 del c.o.m., al fine di chiarire che gli appartenenti al ruolo Sergenti, nell’ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse e si modifica la rubrica dell’articolo 2209-septies al fine di precisare che le disposizioni transitorie dell’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri sono riferite al personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti, eliminando dubbi interpretativi dovuti all’attuale formulazione che fa riferimento al «personale non dirigente».




La novella all’articolo 640 consente alle aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate in stato di gravidanza e impossibilitate a svolgere gli accertamenti per l’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare, di svolgere i richiamati accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione dell’impedimento, per una sola volta, anche in deroga, ai limiti di età;
vale la pena – per ulteriori ragguagli – rinviare alla relazione svolta nella citata seduta del 17 ottobre 2019;
il provvedimento ha dunque a oggetto il riordino delle carriere. In sostanza, si tratta di determinare il trattamento economico stipendiale di tutto il personale. Al riguardo, tale trattamento è totalmente parametrizzato, nel senso che ad ogni grado o qualifica è associato un parametro, il cui valore unitario determina automaticamente l’ammontare dello stipendio.




Anche la parte variabile del trattamento economico corrisposta attraverso numerose indennità di base e accessorie è legata a parametri fissi;
tale modello suscita perplessità legate all’imminente introduzione nel mondo delle Forze armate di associazioni a carattere sindacale con capacità di raggiungere accordi contrattuali attraverso un procedimento di negoziazione. Con un sistema parametrico rigido, l’attenzione del negoziato è portata ad intervenire sulla carriera gerarchica.

Poiché, allo stato attuale, ogni aumento di stipendio è legato ad una promozione gerarchica, questo modello tende alla naturale proliferazione di gradi e qualifiche alle quali con difficoltà si deve cercare di corrispondere con impieghi funzionali. Tracce evidenti di questa commistione di interessi possono essere trovate in questo provvedimento e in quello che lo ha preceduto;
la Commissione ha prestato quindi attenzione agli effetti economici che verranno introdotti con il provvedimento e considera indispensabile esaminare attentamente le tabelle che l’Amministrazione della difesa ha fornito nella Relazione tecnica, eventualmente chiedendo che vengano integrate con un quadro dettagliato dei trattamenti economici in essere e delle variazioni che il provvedimento determinerà per i singoli gradi e qualifiche di ogni categoria;

la Commissione ritiene anche maturo il tempo di dare esplicito riconoscimento al personale che svolge ricerca a livello interforze, come accade nelle realtà più avanzate (come, per esempio, gli Stati Uniti);
ritenuto, quanto alle singole disposizioni che:
all’articolo 1 (Disposizioni comuni a più categorie), sarebbe opportuno circoscrivere il processo disciplinare soltanto a particolari situazioni. Altrimenti il procedimento disciplinare prevarrebbe sul giudicato della magistratura e si tratterebbe di un paradosso a fronte di una sentenza di assoluzione. Inoltre, laddove l’articolo 1 introduce modifiche all’articolo 930 c.o.m., occorre che la novella sia volta a estendere e non a restringere la platea dei beneficiari del transito nei ruoli civili a parità di condizioni, ricomprendendo tutti i volontari che hanno subito un infortunio ascrivibile a causa di servizio di categorie IV e V di cui alla TAB. A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981;
all’articolo 2 (Disposizione a regime in materia di ufficiali), al comma 1, lettera a), è necessario limitare ai medici militari entrambe le attività di perito o di consulente e contestualmente sopprimere le parole: «a eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni.». La norma proposta con l’Atto del Governo n. 118 appare paradossale: il medico militare può svolgere attività peritali non per difendere la giusta causa ma soltanto l’Amministrazione.

Deve essere ricordato, come affermato con sentenza della Corte EDU, che al medico militare non può riconoscersi il carattere di terzietà e indipendenza di giudizio in quanto dipendente dall’Amministrazione della Difesa;
sarebbe opportuno aggiungere una modifica all’articolo 183, comma 3, del c.o.m., prevedendo che vengano utilizzate associazioni civili specializzate e accreditate nel territorio nazionale, nonché personale convenzionato esterno all’ordinamento militare, che si occupino, con particolare attenzione della prevenzione dei suicidi e del DPTS in ambiente militare. Per le stesse finalità, è opportuno che l’Amministrazione della Difesa sia autorizzata a dotarsi di dispositivi interattivi da distribuire al personale;

all’articolo 5 (Disposizioni transitorie in materia di marescialli) il provvedimento prevede limitazioni per partecipare nell’immediato al «Concorso Complementare Marescialli» legate all’età e agli anni trascorsi in servizio permanente. Sarebbe opportuno consentire ai Graduati la partecipazione al «Concorso Complementare Marescialli» fino al compimento del 48esimo anno di età, purché perduri il servizio permanente effettivo;



all’articolo 6 (Disposizioni a regime in materia di sergenti), in ossequio al principio di equi-ordinazione con le altre Forze di Polizia a ordinamento militare, la durata del corso, legittimamente denominato «di aggiornamento e formazione professionale» per sergenti non deve superare i 75 giorni; inoltre, le modifiche introdotte al comma 1 del provvedimento proposto possono essere migliorate, al fine di prevedere uno sviluppo più armonico delle carriere iniziali, favorendo il ricambio generazionale nei ruoli di base, se questi potranno contare su una percentuale annua dei transiti quanto meno costante rispetto a una soglia minima – e non massima – del 50 per cento. Inoltre, deve essere tenuto in considerazione la normativa precedente che prevedeva la possibilità di partecipare al concorso con 5 anni di anzianità nel ruolo.

Trattandosi di criteri di partecipazione ai concorsi, la presente modifica non prevede costi aggiuntivi per l’Amministrazione Difesa;
all’articolo 10 (Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare), dovrebbe essere valorizzato, anche dal punto di vista stipendiale, il conseguimento delle qualifiche apicali dei graduati, dei sergenti e dei marescialli con il grado di luogotenente e rispettiva qualifica. È quindi opportuno attribuire a questo personale, i seguenti parametri stipendiali:
primo luogotenente – parametro 150;
luogotenente – parametro 145;
sergente maggiore capo QS – parametro 132,5;
caporalmaggiore capo scelto QS – parametro 123;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) anche al fine di superare le attuali difformità in materia di rapporti tra procedimento penale e disciplinare rispetto al resto del pubblico impiego, sia integrata la disciplina attualmente vigente per le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare mediante l’introduzione della possibilità di promuovere o riattivare il procedimento disciplinare ogniqualvolta si venga in possesso di elementi nuovi, ritenuti sufficienti per concluderlo, ivi inclusi i provvedimenti giurisdizionali non definitivi, talché le previsioni del c.o.m. siano allineate alle modifiche che l’articolo 14 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha apportato in tal senso alla disciplina del Testo unico del pubblico impiego (articolo 55-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dalla quale l’articolo 1393 era stato mutuato nel 2015;

2) nel medesimo articolo 1, comma 1, lettera u), numero 1, il capoverso comma 1-bis sia sostituito dal seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai volontari in ferma prefissata annuale o raffermati, nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesione in servizio a causa di una infermità ascrivibile alla IV e alla V categoria della TAB. A. allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio. Tale personale transita, secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente»;

3) nell’articolo 1, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma: «2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g- bis, non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, pronunciata ai sensi dell’articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.»;

4) nell’articolo 2, al comma 1, lettera a), il capoverso comma 1.1 sia sostituito dal seguente: «Nell’esercizio delle attività libero professionali di cui al comma l, i medici militari non possono svolgere attività di perito o di consulente nei procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l’Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l’Amministrazione di appartenenza.»;

5) nell’articolo 5 sia aggiunto il comma seguente: «1-bis. All’articolo 682 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comma 5, lettera a), numero 1. 1, le parole: “il 45 esimo anno di età,” sono sostituite dalle parole: “il 48 esimo anno di età,”. Siano sostituite altresì le parole: “hanno compiuto dieci anni di servizio, di cui almeno sette in servizio permanente” con le seguenti: “siano in servizio permanete effettivo.”»;

6) nell’articolo 6, comma 1, lettera c), le parole: «non inferiore a tre mesi» siano sostituite dalle seguenti: «non superiore a 75 giorni». Inoltre, nel medesimo articolo 6, comma 1, lettera a), nei numeri 1.2. e 1.3 siano premesse le seguenti parole: «nel limite minimo», in luogo delle attuali «nel limite massimo»;

7) nell’articolo 10, sia aggiunto il seguente comma: «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, al personale militare sotto indicato sono attribuiti i seguenti parametri stipendiali:
primo luogotenente – parametro 150;
luogotenente – parametro 145;
sergente maggiore capo QS – parametro 132,5;
caporalmaggiore capo scelto QS – parametro 123.»;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo di premettere all’articolo 2, comma 1, la lettera 0-a), con cui sia aggiunto all’articolo 183 comma 3 del c.o.m. il seguente comma 3-bis: «3-bis. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate con associazioni civili specializzate e accreditate nel territorio nazionale, nonché con personale convenzionato esterno all’ordinamento militare con il compito di occuparsi con particolare attenzione della prevenzione dei suicidi e del DPTS in ambiente militare. Per le stesse finalità l’Amministrazione della difesa è autorizzata ad avvalersi di:

a) soluzioni basate su dispositivi mobili (smartphone, tablet, smartwatch) per la prevenzione del PTSD attraverso la formazione alla resilienza e quale ausilio alla terapia del PTSD, attivabili anche a distanza, in setting testuale e in modalità anonima, risultato di avanzate ricerche scientifiche e ispirate a buone pratiche di partner NATO di riferimento;

b) sensori epidermici con sistemi di controllo indossabili o connessi a dispositivi mobili (smartphone, tablet, smartwatch) per la rilevazione di stati d’animo estremi, quali quelli derivanti da ferite, perdita di coscienza o per effetto di tossine, e quindi l’attivazione di salvataggio e contromisure;

b) valuti il Governo di apportare modifiche ai decreti legislativi n. 490 del 1997 e n. 66 del 2010 (c.o.m.) per prevedere i ruoli e le modalità di reclutamento degli ufficiali del ruolo dei Ricercatori interforze;

c) valuti il Governo, a valle dei necessari approfondimenti anche in materia di trattamento previdenziale, di modificare la vigente disciplina per la partecipazione ai concorsi per il Ruolo Tecnico dell’Arma dei carabinieri da parte degli Ufficiali della riserva selezionata, incrementando, ove possibile, i limiti di età attualmente previsti per l’accesso a tale Ruolo.

d) valuti il Governo di aggiungere la seguente disposizione: «Al personale militare impiegato all’estero ai sensi degli articoli 1808 e 1809 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero che ricopre cariche elettive di cui all’articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in attuazione a quanto sancito dal decreto legislativo n. 195 del 1995 articolo 7, qualora vincitore di concorso interno bandito dal Ministero della difesa per il personale in servizio e previo superamento del relativo corso ove previsto, a domanda dell’interessato, è attribuita, al termine dei relativi mandati, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria e comunque senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.».

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