Tar : processo di rigore annullato e amministrazione condannata – Necessaria discrezionalità amministrativa

Il Tar Lazio annulla il  provvedimento adottato da un Comandante nei confronti di un sottoposto. Vittima dell’ingiusta punizione, un Maresciallo dell’Esercito Italiano, punito con 5 giorni di rigore per grave negligenza nell’espletamento di un servizio. Al militare non fu data alcuna comunicazione di avvio del procedimento né tanto meno una concessione dei termini necessari alla difesa. Fu punito con 5 giorni di rigore in un processo farsa conclusosi in una sola giornata , il tutto ” in spregio alla tempistica di cui al D.M. n. 603/1993 e al D.M. n. 690/1996 . Ovviamente il Maresciallo non si diede per vinto e propose il ricorso gerarchico.

Vinto il  ricorso gerarchico,  al militare venne comunicato l’avvio di un nuovo procedimento disciplinare, i cui  termini di conclusione furono fissati in 20 giorni ,  assegnando al militare 15 giorni per il deposito di eventuali giustificazioni e 5 giorni per la nomina del difensore. Il processo  si  concluse con l’irrogazione di  6 giorni di  rigore.

Il Militare propose nuovamente  ricorso gerarchico rivendicando la violazione del divieto di ne bis in idem ( stesso procedimento ripetuto due volte per la medesima causa),  la genericità della contestazione, la falsa applicazione dell’art. 59 del d.P.R. n. 3/1957, la decadenza della possibilità di contestare l’infrazione, la violazione degli art. 58 e 59 del d.P.R. n. 545/1986 e l’ eccesso di potere sotto svariati profili. Il  ricorso gerarchico venne respinto dalla superiore autorità perché infondato.

Il Maresciallo si  rivolse quindi al Tar. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, le scelte discrezionali dell’Amministrazione in materia disciplinare non sono insindacabili ma sono soggette al vaglio del giudice amministrativo ogni qual volta siano rilevabili evidenze tali da palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, una distorsione nell’esercizio del potere attribuito.

Nella sentenza che vi proponiamo di seguito, il  Tar giudica negativamente l’operato complessivo dell’Amministrazione, osservando il travalicamento di quei canoni di imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza che ne delimitano l’ambito di scelta. Ne consegue una condannata al pagamento delle spese di giudizio di € 1.000,00 oltre oneri di legge e l’annullamento di tutti gli atti impugnati . Di seguito l’ interessante sentenza. Vai a pagina 2

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