Procedure straordinarie per l’arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 Ufficiali medici nella Marina Militare, nell’Aeronautica Militare e nell’Arma dei Carabinieri.

Persomil ha reso nota la circolare che contiene le procedure straordinarie ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 19 maggio 2020,n. 34 per l’arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 Ufficiali medici nella Marina Militare, nell’Aeronautica Militare e nell’Arma dei Carabinieri.

Sono indette, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 128 del 19 maggio 2020, le procedure straordinarie di arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 Ufficiali medici, con una ferma eccezionale della durata di un anno, così ripartiti:

(1) 30 Ufficiali medici appartenenti al Corpo Sanitario Militare Marittimo della Marina Militare con il grado di Sottotenente di Vascello;

(2) 30 Ufficiali medici del Corpo Sanitario Aeronautico dell’Aeronautica Militare con il grado di Tenente;

(3) 10 Ufficiali medici appartenenti al Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri con il grado di Tenente.

b. I cittadini italiani, aspiranti all’arruolamento, dovranno essere in possesso, alla data dell’entrata in vigore del predetto Decreto Legge, dei seguenti requisiti:

(1) non aver superato il 45° anno di età;

(2) essere in possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia (Classe LM41) e della relativa abilitazione professionale;

(3) non essere stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare;

(4) non essere stato dimesso d’autorità da precedenti ferme nelle Forze Armate;

(5) non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza in applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;

(6) non essere in servizio permanente nelle Forze Armate o nell’Arma dei Carabinieri;

(7) non essere Ufficiale della Riserva selezionata;

(8) non essere Ufficiale ausiliario di cui all’articolo 937 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

(9) non essere stato arruolato ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (arruolamento eccezionale a domanda di militari dell’Esercito italiano, in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno).

c. Detti requisiti, ad eccezione del limite d’età, dovranno essere mantenuti sino alla data di arruolamento. Per leggere la circolare integrale, clicca QUI

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