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Previdenza complementare: Una sentenza controversa (T.A.R. Lazio n. 1292/2021

Il T.A.R. Lazio – Sezione Prima Stralcio – con sentenza n. 01292/2021 del 1° febbraio 2021 ha dichiarato inammissibile, sotto alcuni profili, il ricorso proposto da due organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e da alcuni suoi appartenenti avverso il mancato adempimento e/o ritardo circa l’obbligo normativo a provvedere per l’attivazione della previdenza complementare e il risarcimento danni.

Di seguito intendiamo chiarire quale sia il reale valore della pronuncia e quali siano le motivazioni che hanno reso inammissibile il ricorso.

Innanzi tutto, occorre precisare che la sentenza emessa dal T.A.R. Lazio rappresenta solo un primo orientamento in materia, dopo la pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ne ha affidato la competenza al giudice amministrativo.

Perché la Sentenza è controversa?

La motivazione principale per cui il Tar Lazio non ritiene ammissibile il ricorso è fondata nell’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti persone fisiche, appartenenti alla Polizia di Stato, trattandosi di controversia attinente alle procedure di concertazione di cui al D. Lgs. n. 195/1995.

In sostanza, tale legittimazione, spetterebbe esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia ad ordinamento civile) e ai comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali di interessi collettivi (quanto alle forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle forze armate), chiamate a partecipare ai predetti procedimenti.

La pronuncia proviene da quello stesso TAR Lazio Sez. Prima Bis che con le Sentenze n. 9186 e n. 9187, entrambe datate 23 novembre 2011, aveva accolto il ricorso per l’avvio della previdenza complementare, proposto da personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, dichiarando i ricorrenti titolari di una posizione giuridica legittimante e intimando alle Amministrazioni l’attivazione della procedura rivolta a dare concreta attuazione della “previdenza complementare” per il personale del comparto Sicurezza – Difesa.

E’ lo stesso Tribunale che, con le successive sentenze n. 2907 e n. 2908 del 21 marzo 2013, aveva ordinatoalle Amministrazioni competenti, di dare esatta e completa esecuzione a quanto statuito con le citate sentenze del 2011 entro il termine di 180 giorni, prevedendo in caso di persistente inottemperanza la nomina di Commissario “ad acta”.

Al Commissario, individuato nella figura del Direttore Generale del Personale Militare, veniva riconosciuto soltanto l’onere minimo indispensabile di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le OOSS maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure di concertazione per l’intero comparto Difesa e Sicurezza.

La seconda eccezione che conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso sarebbe costituita dalla deduzione e documentazione, da parte dell’amministrazione resistente, di aver posto in essere le procedure e gli adempimenti di propria competenza, finalizzati a dare corso alle disposizioni di legge, mediante la convocazione in diverse occasioni delle rappresentanze sindacali e militari del personale del comparto.

In particolare sarebbero stati convocati, prima negli anni 1999/2000, successivamente nel biennio 2005/2006 e ancora nel 2009, i tavoli di consultazione tra le amministrazioni interessate e le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie di riferimento che, tuttavia, non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Anche qui vi è un’evidente contraddizione da parte dell’organo giudicante amministrativo.  La domanda che occorre porsi è perché, nonostante le presupposte procedure da parte dell’Amministrazione, nel triennio 2011-2013, quindi in un periodo successivo, lo stesso TAR Lazio ordina di dare attuazione della previdenza complementare nominando, addirittura, un Commissario “ad acta”?

Il punto debilitato della sentenza

La sentenza de qua, in estrema sintesi, riprende, a sostegno del difetto di legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti persone fisiche tutte quelle pronunce precedenti alle decisioni intervenute a partire dal 2011 (T.A.R. Roma, Lazio sez. I, 08/03/2011, n.2092; Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 8008 del 2010; ancora 7448, 7456 e 7458 dd. 19 aprile 2010 e n. 10560 dd. 30 ottobre 2009 e n. 2991 dd. 24 febbraio 2010).

Come già accennato, lo stesso Tribunale dal 2011 in poi aveva intrapreso una posizione completamente diversa.

Insomma, con questa sentenza ritorna indietro nel tempo, di oltre 10 anni.

Vale a dire, il Giudice Amministrativo torna a escludere la sussistenza dell’inerzia dell’Amministrazione, essendovi stati, sia pure tempo addietro, incontri fra le parti, sebbene infruttuosi, finalizzati all’avvio della previdenza complementare.

Ma qual è il punto debilitato?

C’è un passaggio della nuova sentenza in cui è asserito che “Non rileva, poi, l’eccepita mancata notifica ai controinteressati COCER ed Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in quanto tali organismi non paiono rivestire la posizione di controinteressati in relazione alla domanda oggetto di giudizio ed inoltre il primo di tali organismi è organico al plesso amministrativo evocato in giudizio”.

Come a dire la notifica a Cocer e OO.SS. non sono contro interessati ma è da chiedersi cosa siano. Limitandosi alla definizione che dà la stessa sentenza è da chiedersi come potevano i Cocer, che sono parte organica della stessa Amministrazione, contestarne l’inerzia?.

Il difetto dei ricorrenti

Come rilevato nella sentenza, la convocazione delle parti, senza riuscire a raggiungere un accordo, si  sarebbe conclusa nel 2009 con l’impegno del Governo ad accelerare la realizzazione e individuare soluzioni idonee ad assicurare ai lavoratori il giusto grado di tutela previdenziale.

Ciò che i giudici eccepiscono, ai fini dell’inammissibilità del ricorso, è che tale impegno non sia stato oggetto di specifica contestazione da parte dei ricorrenti.

Il risarcimento del danno

Occorre chiarire che il risarcimento del danno, concerne un danno di natura patrimoniale che deriva dalla mancata attivazione della previdenza complementare.

Il danno non può essere che la conseguenza di un inadempimento, ragion per cui proporre un ricorso solo ai fini del risarcimento, senza la richiesta di attuazione della previdenza complementare e quindi senza il presupposto dell’inadempienza, presenta evidenti forme di incompatibilità giuridica.

Né sembra corretto rappresentare la percorribilità in tal senso alla luce della recente sentenza del Tar Lazio.

Ciò non toglie, una volta che sia stata avviata la previdenza complementare, la possibilità di aderire o meno al sistema  contributivo o di restare in quello misto, prediligendo se più conveniente il Tfs al Tfr, per coloro che si sono arruolati prima del 01/01/1996.

Conclusioni

Il ricorso per la mancata attuazione della previdenza è ancora praticabile, la pronuncia del Tar ha fornito solo un nuovo orientamento.

Il Tribunale adito, oltre a contraddire la propria più recente posizione, si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso in relazione alla dedotta inerzia da parte delle Amministrazioni resistenti.

Nulla di più, non è stato negato il diritto all’attivazione della previdenza complementare né al risarcimento del danno.

Nulla di sostanziale è cambiato. Di certezze con i ricorsi non ce ne sono e non ce ne possono essere. I diversi Tribunali Amministrativi Regionali potrebbero addivenire a differenti conclusioni.

Anzi, ciò che emerge dalla Sentenza, è la compensazione delle spese, decisione che preclude la remota possibilità di eventuali spese di soccombenza paventate.

Il ricorso del S.A.F.

Per queste ragioni il S.A.F. continua a ritenere proponibile il ricorso per il mancato avvio della previdenza complementare accompagnato dalla richiesta di risarcimento del danno “futuro”.

Clicca QUI per maggiori informazioni e QUI per iscriverti 

Il ricorso è gratuito per tutti gli iscritti al S.A.F. (€. 10,00 quota d’iscrizione) salvo un contributo una tantum di € 10,00, poiché l’onorario al legale incaricato è stato già corrisposto dal nostro sindacato.

E’ per questo che il ricorso proposto è il medesimo di quello di altri sindacati, i quali chiedono però quote di adesione al ricorso maggiori e, in aggiunta, una quota percentuale del risarcimento e vincolano le tariffe concordate al rinnovo dell’iscrizione.

Né riteniamo proponibile un ricorso limitato ai fini del risarcimento del danno, senza la richiesta di attuazione della previdenza complementare

Al riguardo precisiamo che, oltre al contributo una tantum di €.10,00, nient’altro è dovuto per il ricorso(nessun patto di quota lite da corrispondere al legale) e non sussistono vincoli di rinnovo per un ricorso le cui tempistiche possono essere molto lunghe (non è raro che le cause pendenti davanti al TAR possano durare anche anni).

E’ bene ribadire che non si richiede il riconoscimento di un diritto, che è incontestabile, ma si richiede la condanna dell’Amministrazione a ottemperare a quanto previsto dalle norme in vigore e ai risarcimenti danni dovuti.

                Fabio Perrotta

(Segretario Generale Aggiunto)


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