ANTICIPO DEL TFS. ESCLUSO IRRAGIONEVOLMENTE IL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA. È POLEMICA!

La Circolare dell’INPS pubblicata lo scorso martedì non lascia spazio ad interpretazioni. Tutti gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa sono stati esclusi dalla possibilità di richiedere il prestito, fino  a 45 mila euro, per l’anticipo del TFS.

L’istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nella Circolare, tra gli altri, richiama il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha introdotto l’accesso al finanziamento agevolato per coloro i quali, collocati a riposo con diritto a pensione c.d. quota 100 o aventi i requisiti pensionistici di cui all’articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, hanno visto differire nel tempo la decorrenza dei termini di pagamento dell’indennità di fine servizio (TFS).

Prima di questa circolare,  anche militari e poliziotti  avevano la possibilità di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderivano ad un apposito Accordo quadro, il finanziamento dell’indennità di fine servizio , per un importo non superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione di tale indennità.

Secondo l’Inps però, la norma è applicabile ai soli dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico di cui al comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100), nonché a quelli che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, al trattamento di pensione in base ai requisiti di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214.

Dall’interpretazione letterale della norma in esame – sostiene l’Istituto previdenziale – discende che sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate.

Pertanto, è escluso dall’applicazione della norma in argomento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco.

La Circolare dell’Inps ovviamente crea un ulteriore sperequazione a danno di chi indossa una divisa. Un’esclusione del comparto Sicurezza e Difesa che appare paradossale, specie se si considera che alcune banche avevano già sottoscritto l’accordo quadro per elargire il finanziamento ed in molti avevano chiesto ed ottenuto parte del TFS. Per scaricare la circolare Inps, scorri a fondo pagina.↓

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CLICCA QUI PER SCARICARE LA CIRCOLARE 130/2020 RILASCIATA DALL’INPS

 

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