https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201207142&nomeFile=202100903_11.html&subDir=Provvedimenti

No alla rimozione dal grado e alla destituzione per il finanziere corrotto se la somma è modestissima

Un Vice brigadiere della Guardia di Finanza in servizio dal 1978, era stato condannato alla rimozione del grado con destituzione.

Il provvedimento era stato adottato a seguito di condanna penale definitiva del militare, per aver accettato denaro in un esercizio commerciale in occasione dello svolgimento di attività di controllo.

Secondo il Tar però, la controversa sanzione non era proporzionata al fatto in quanto la somma di denaro in questione era modestissima e doveva escludersi che il comportamento del Brigadiere fosse strumentale alla non menzione di fatti illeciti, in quanto nessun illecito fiscale era stato riscontrato nell’esercizio commerciale.

Di altro parere l’Amministrazione secondo la quale il Tar avrebbe trascurato la circostanza che il fatto delittuoso era stato posto in essere proprio nel corso di un accertamento fiscale, cioè di attività istituzionale della Guardia di Finanza.

L’irrilevanza economica dell’oggetto del reato non avrebbe sminuito, ma, anzi accentuato, “la gravità della condotta, avuto riguardo anche alla sintomaticità dell’avvenimento al rischio di reiterazione” e la circostanza che l’interessato non avesse sollecitato la dazione di denaro avrebbe evidenziato l’assenza di remore ad accettare il denaro.

Stralcio della sentenza del Consiglio di Stato:

Va rilevato che l’Amministrazione, nel novembre 2012, ha reintegrato l’interessato nel grado di vice brigadiere in esecuzione della sentenza in epigrafe e alla luce dell’ordinanza di questo Consiglio n.-OMISSIS-, che non ne aveva sospeso l’efficacia.

E’ indubbio che l’Amministrazione non possa in sede disciplinare procedere ad una ricostruzione dei fatti in difformità da quanto accertato dal giudice penale; tuttavia, come la stessa Amministrazione riconosce, in tale sede essa è tenuta “ad un autonomo accertamento dei fatti” ai fini del provvedimento disciplinare.

Dunque, nella fattispecie non viene in questione la ricostruzione dei fatti cui si riferisce la sanzione disciplinare controversa, bensì quanto rilevato dal Tar in merito alla ritenuta mancanza di proporzionalità della sanzione rispetto alle circostanze del fatto per il quale era stata adottata.

In proposito, il Collegio osserva che la parte appellante si limita ad affermare che il principio di proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione irrogata “è inapplicabile”, in quanto la particolare gravità della condotta era meritevole della sanzione non graduabile della rimozione del grado con destituzione.

Tale tesi non pare adeguatamente argomentata in relazione agli aspetti evidenziati dal primo giudice della mancanza sia di illeciti fiscali da parte di terzi sia di un sollecito del ricorrente alla dazione di denaro, di importo obiettivamente contenuto: sicché essa non sembra sufficiente al fine di ritenere affetta dai vizi dedotti dall’appellante la sentenza impugnata, che, pertanto, ad avviso del Collegio, deve essere confermata.

Dunque l’appello deve essere considerato infondato e deve essere respinto.

Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Loading…






Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento