Moltiplicatore concesso a due Marescialli dell’ Aeronautica “esclusi” dall’ Ausiliaria




Continuano i ricorsi dei militari sullo scottante ed attualissimo tema previdenziale. Negli ultimi anni la materia è divenuta oggetto di continue interpretazioni “errate” da parte dell’ INPS ed il  personale in divisa si è visto più volte costretto ad adire i giudici amministrativi.

Lo scorso 11 ottobre NSM aveva pubblicato in anteprima una sentenza relativa alla concessione del 44% prevista dall ‘art. 54 comma 1 del D.P.R. 192/1973, sempre a favore di un Maresciallo dell’ Aeronautica militare, nella sentenza che  vi proponiamo oggi invece, attori della vicenda sono ancora due Marescialli dell’ Aeronautica militare, entrambi in cerca di giustizia presso la Corte dei Conti, in quanto l’INPS gli aveva negato il riconoscimento di quanto disposto dell’art. 1865 del codice dell’ordinamento militare, rubricato “trattamento di quiescenza del personale escluso dall’ausiliaria”, per cui “per il personale militare escluso dall’ausiliaria di cui all’art. 992, si applica l’art. 3 comma 7 del d.lgs. 20.04.1997 n. 165”,  essendo stati  esclusi dall’ Istituto dell’ Ausiliaria. Continua ↓

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Ebbene,  la Corte dei Conti  Piemonte , con la sentenza emessa lo scorso 2 ottobre,valida per tutti i militari, qualsiasi sia l’Arma di appartenenza,  ha riconosciuto ad entrambi il diritto alla rideterminazione del trattamento previdenziale, con applicazione del beneficio del montante individuale dei contributi ,  determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione, ed ottenendo la corresponsione degli arretrati, con tanto di interessi. Di seguito la sentenza della Corte dei Conti Piemonte:

REPUBBLICA ITALIANA        SENT. N. 100/18

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Primo Referendario dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio in materia di pensioni civili, iscritto al n. 20451 del Registro di Segreteria, promosso da

M. D. (Omissis), nato a Omissis (Omissis), il Omissis e ivi residente e V. D. L. (Omissis), nato il Omissis a Omissis (Omissis) e residente in Omissis, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Carlo Conti e Alberto Cassano con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Asti, Corso Dante n. 97

contro

l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (C.F. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., Prof. Tito Michele Boeri, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giorgio Ruta (c.f.: RTU GRG 55C09 H501X) e Patrizia Sanguineti (c.f.: SNG PRZ 69A66 D969D), giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a Ministero del Notaio Paolo Castellini rep 80974/21569 del 21.7.2015 e con loro elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all’udienza del 20 giugno 2018, l’avv. Carlo Conti in rappresentanza e difesa dei ricorrenti e l’avv. Simona Beccaria per l’INPS.

Rilevato in

FATTO

Con ricorso depositato presso la Sezione giurisdizionale in data 20 marzo 2018 e ritualmente notificato i signori M. D. e V. D. L. hanno adito questa Sezione per sentire “1) accertare e dichiarare il diritto…al riconoscimento dell’incremento della pensione ex art. 3, comma 7 del D.Lgs. 165/1997 ed al calcolo della pensione quanto al primo a decorrere dal 14.11.2016; quanto al secondo a decorrere dal 19.05.2017 oltre interessi (ex art. 1283 c.c.) e rivalutazione monetaria come per legge; 2) ordinare all’Inps…di dare esecuzione al calcolo del montante riconosciuto nella misura di 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio in favore degli odierni ricorrenti”.

I ricorrenti, già dipendenti con la qualifica rispettivamente di Maresciallo di 1^ Classe e Maresciallo in spe dell’Aeronautica Militare, sono titolari del trattamento pensionistico ordinario diretto di inabilità: quanto a M. D. iscrizione n. 17794657, con decorrenza dal 14 novembre 2016 e quanto a V. D. L. n. 17794762, con decorrenza dal 20 maggio 2017.

Nell’atto introduttivo del giudizio deducono che, il M. D., a seguito di visita medica presso la Commissione Medica di 2^ istanza di Roma, in data 14 novembre 2016, veniva giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato da collocare in congedo assoluto a far data dal giorno stesso; analogamente, la commissione medica interforze di 2^ istanza di Roma, in data 19 maggio 2017 valutava il V. D. L., con collocamento in congedo assoluto dallo stesso giorno.

Con missive inviate all’INPS in data 21/24 novembre 2017 e, successivamente, in data 12 febbraio 2018 e rimaste prive di riscontro, gli attuali ricorrenti richiedevano il riconoscimento del diritto all’incremento di cui all’art. 3, comma 7 d.lgs. n. 165/1997.

I signori M. D. e V. D. L. hanno quindi adito questo Giudice rilevando, in punto di diritto, che, pur non avendo raggiunto il limite di età per il transito in ausiliaria, dovrebbero comunque beneficiare dell’incremento normativamente previsto.

La posizione dei ricorrenti dovrebbe comunque ritenersi ricadere nell’ipotesi legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, perda il beneficio del periodo dell’ausiliaria, si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno potuto raggiungere tale limite.

Richiamano a tal fine il disposto dell’art. 1865 del codice dell’ordinamento militare, rubricato “trattamento di quiescenza del personale escluso dall’ausiliaria”, per cui “per il personale militare escluso dall’ausiliaria di cui all’art. 992, si applica l’art. 3 comma 7 del d.lgs. 20.04.1997 n. 165”.

Secondo tale prospettazione la predetta disposizione opererebbe come clausola di salvaguardia facendo sì che tutto il personale militare escluso dall’ausiliaria, indipendentemente dai motivi di tale esclusione, possa godere dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997. La modifica intervenuta alla disposizione con il d.lgs. n. 94/2017 in alcun modo inciderebbe sulla posizione dei ricorrenti che sarebbero stati posti in congedo anteriormente al 7 luglio 2017. A supporto della propria pretesa richiamano una serie di precedenti giurisprudenziali ritenuti pertinenti alla fattispecie, tra i quali la pronuncia di questa Sezione (n. 3/2018).

Con memoria depositata in data 6 giugno 2018 si è costituito in giudizio l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa dell’Istituto, dopo aver fornito una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, afferma che il comma 7 dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/1997 dovrebbe ritenersi disciplinare esclusivamente la posizione dei soggetti che, benchè abbiano raggiunto il limite di età e quindi astrattamente abbiano diritto all’ausiliaria, tuttavia non possano usufruirne in concreto o in quanto ne sono esclusi dal campo di applicazione o in quanto, pur rientrando nel campo di applicazione, non abbiano i requisiti psicofisici per accedervi.

Proprio in ragione della concreta impossibilità per alcuni di usufruire dell’ausiliaria alla quale avrebbero astrattamente diritto, la norma introdurrebbe, quale compensazione, il beneficio in esame. La norma non servirebbe invece a conferire un beneficio, sempre e comunque, a chi sia inidoneo al servizio militare, anche quando nemmeno in astratto ha diritto all’ausiliaria.

L’unica opzione ermeneutica atta ad evitare tale disparità sarebbe quella di ritenere che il beneficio si applichi solo a chi abbia maturato i requisiti per l’ausiliaria (in termini di età) e non possa accedervi a causa della carenza dei requisiti psico-fisici indispensabili all’ausiliaria.

Viceversa, tale bonus non potrebbe ritenersi compatibile con chi abbia cessato prima di essere nelle condizioni per accedere all’ausiliaria, il quale godrà, eventualmente, dei bonus previsti dalla normativa, ossia quelli della legge 335/95, della pensione privilegiata, o, comunque, della pensione anticipata rispetto ai requisiti di legge o ordinamentali.

La difesa dell’Istituto richiama altresì l’ultimo periodo del comma 7, dell’art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 165 secondo il quale – in forza di tale lettura- il riconoscimento, al personale militare, del beneficio pensionistico dell’aumento del montante contribuivo in alternativa all’indennità di ausiliaria, consoliderebbe la regola generale secondo la quale l’uno o l’altro beneficio economico (retributivo o previdenziale) dovrebbe ritenersi dovuto solo al raggiungimento del “limite di età”.

All’udienza in data 20 giugno 2018 l’Avv. Carlo Conti, per i ricorrenti, ha richiamato i contenuti del ricorso e le conclusioni, insistendo per l’accoglimento. L’Avv. Simona Beccaria, in rappresentanza dell’INPS, ha richiamato la memoria costitutiva, chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuto in

DIRITTO

Il thema decidendum del presente giudizio è costituito dall’accertamento richiesto dai ricorrenti in ordine alla spettanza del diritto al beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 30 aprile 1997.





La disposizione stabilisce che “Per il personale di cui all’articolo 1  (Personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Con l’art. 10, comma 2 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94, nell’ambito dell’ultimo periodo dell’art.3, comma 7, dopo le parole “Forze di polizia ad ordinamento militare”, è stato inserito il seguente periodo: “e per il personale delle Forze armate”.

Va peraltro rilevato che quest’ultimo inciso, che pare qualificare il predetto incremento quale alternativa al collocamento in ausiliaria, è stato esteso al personale delle Forze armate con disposizione (d.lgs. n. 94/2017) entrata in vigore in epoca successiva all’avvenuto congedo dei ricorrenti.

In ordine all’ambito applicativo della disposizione la giurisprudenza contabile ha osservato che “il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Sardegna, 11 dicembre 2017, n. 156; Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 3/2018; id. n. 18/2018). Categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientrano i ricorrenti, dichiarati non idonei permanentemente al servizio d’Istituto.

E’ del resto pacifica l’attuale vigenza della predetta disposizione, anche successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che il d.lgs. n. 66/2010 espressamente prevede, all’art. 2268, c. 1, n. 930, l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’art. 3 d.lgs. n 165/1997 (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Molise, n. 53/2017).

A fronte del descritto quadro normativo, i ricorrenti, collocati in congedo assoluto per infermità certificata, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, devono comunque ritenersi rientrare nell’ipotesi legislativa di favore sopra richiamata, posto che la norma citata, come evidenziato da parte della giurisprudenza, mira proprio a consentire l’estensione del beneficio al “personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (con certificazione della mancanza “dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”) perderebbe il beneficio del periodo di ausiliaria venendosi a trovare in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi che hanno potuto raggiungere tale limite” (in tal senso espressamente, Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia Romagna, n. 29/2018).

Contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa dell’INPS, la differenziazione rinvenibile nella previsione normativa tra le condizioni per l’accesso al beneficio per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento “civile” rispetto al personale militare si giustifica con il diverso campo di applicazione del regime di ausiliaria. La norma in esame, che mira all’armonizzazione delle discipline riguardanti il regime previdenziale del personale militare e delle Forze di polizia, pur non giungendo ad una vera e propria equiparazione, ha posto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, quale unica condizione per accedere al beneficio, quella della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età; condizione che, nel settore militare condurrebbe “de plano” al transito nello status di ausiliaria.

Diverso è il presupposto normativamente previsto per il personale militare per l’accesso al predetto incremento figurativo: si tratta della sola carenza dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria, essendo in tale ipotesi precluso l’accesso alla predetta condizione per mancato raggiungimento del limite di età, in esclusiva conseguenza del ricorrere di cause non dipendenti dalla volontà dei potenziali beneficiari.

In tal senso si è espressa ampia parte della contabile evidenziando che  “detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che “il raggiungimento dei limiti di età” è previsto, in modo espresso, solo per i civili e non per i militari; sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al conseguimento dei limiti di età; sicchè, la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà” (Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia Romagna, n. 29/2918; Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 94/2018).

La domanda di applicazione del beneficio di cui al citato art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, risulta dunque fondata e va accolta.

Stante l’accoglimento della domanda, in conformità all’indirizzo di questa Corte (Sezioni Riunite n. 6/2008/QM; n. 10/2002/QM), sulle somme dovute in forza della presente pronuncia, va riconosciuto ai ricorrenti il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione, ex art. 429, c. 3 c.p.c., da computarsi a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura e complessità delle questioni interpretative dedotte. Continua ↓

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P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti D. L. V. e D. M. alla rideterminazione del trattamento previdenziale, con applicazione del beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997 e corresponsione dei conseguenti arretrati, oltre interessi e rivalutazione, secondo quanto indicato in parte motiva.

Spese compensate.

Così deciso in Torino il 20 giugno 2018.

Il Giudice

F.to Ilaria Annamaria Chesta

 

Depositata in Segreteria il 2 Ottobre 2018

 

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonio Cinque

 

 

 

 

 

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 2 Ottobre 2018

Il Giudice Unico

F.to Ilaria Annamaria Chesta

 

 

In esecuzione del Provvedimento del Giudice ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.

Torino, 2 Ottobre 2018

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