https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/TOSCANA/SENTENZA/106/2020

Militari arruolati anni 80 e aliquota pensionabile del 44% : quali sono i criteri?

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Nei mesi scorsi la questione sull’applicazione dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 sulle pensioni dei militari è stata al centro delle discussioni tra i giudici amministrativi delle varie regioni italiane. Nelle differenti sedi regionali infatti, i giudici   della Corte dei Conti hanno partecipato, talvolta,  differente interpretazione circa l’applicazione dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 .

Malgrado la stragrande maggioranza delle sentenze in questione propenda a riconoscere il diritto di applicazione di quanto disposto dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 ai militari che rientrano in determinati parametri, ovvero un ricalcolo dell’ aliquota del 44% previsto per i militari che al 31/12/1995 non avessero meno di 15  e non più di 20 anni di servizio, rispetto all’aliquota applicata dall’INPS del 36,95% ,secondo quanto previsto dall’art. 44 del D.P.R. 1092/1973 per gli impiegati civili dello Stato .

Per quanto sopra esposto ,  è di facile deduzione che la materia interessi tutti quei militari arruolati negli anni 80 e che, una volta posti in quiescenza per problemi di salute, non avessero maturato non meno di 15 anni e non più di 20 anni contributivi di servizio. Fin qui tutto chiaro direte voi,  ma a questo punto la questione si complica.



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Se a queste interpretazioni accludiamo la sentenza n.12 del 30 gennaio 2018, analizzandola , si evince che un  Maresciallo Aiutante della GDF arruolato il 01.10.1986, dopo essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017,  (quindi  dopo ben 31 anni di servizio) a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica, ha chiesto ed ottenuto parzialmente l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.



Il Tar Calabria infatti,  ha accolto in parte il ricorso, riconoscendo al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.
Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la
rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun
rateo e sino al pagamento. Vi  proponiamo di seguito la sentenza integrale, vai a pagina 2 oppure clicca QUI

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