http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190305/snpen@s60@a2019@n09743@tS.clean.pdf

Marinai insultano carabinieri durante un controllo. La Cassazione: processo da rivedere

La sentenza della Corte di Cassazione che vi proponiamo oggi, narra di una vicenda avvenuta tra due ufficiali della Marina Militare e due carabinieri. Una storia che, per certi versi, rammenta quella che pubblicammo lo scorso 3 agosto Parole grosse al posto di blocco tra militari (clicca QUI), anche se in questo caso l’ esito dei processi è stato diverso.

In questo caso, come nel precedente, la vicenda è finita in tribunale, poi in Corte di Appello ed infine in Cassazione,  ma è tutt’altro che conclusa. I giudici di Cassazione dopo aver annullato una delle accuse per avvenuta prescrizione, hanno rinviato la sentenza ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze per un nuovo giudizio.



I fatti risalgono al lontano 2012, quando i due ufficiali vennero fermati da una pattuglia di carabinieri in una zona “particolare”. I carabinieri durante dei controlli raggiunsero un’autovettura e chiesero ai due occupanti  di fornire i documenti di identificazione.

Dopo aver ricevuto una prima risposta evasiva, i carabinieri reiterarono la richiesta e i due ufficiali reagirono in malomodo, qualificandosi come militari e proferendo alcune frasi offensive :  noi andiamo via, siamo due ufficiali  e voi siete due appuntati! Cosa volete? Siamo colleghi e rompete il cazzo a noi, siamo ufficiali e voi appuntati, presentatevi e dateci i vostri nomi, rompete il cazzo a questi omissis invece che a noi” , poi rivolgendosi ad altri due carabinieri presenti: uno dei due ufficiali usò la seguente espressione “i suoi due colleghi invece di pensare alle cose serie stanno rompendo il cazzo a noi, qui c’è il reato di prostituzione minorile e voi state rompendo il cazzo a noi” .

Solo in seguito ad una successiva ulteriore richiesta, i due militari scesero finalmente dall’auto e consegnarono i documenti, continuando tuttavia a proferire frasi irriguardose. ( tratto da stralcio di sentenza di Cassazione)

La vicenda finì in procura ed arrivò al Tribunale di Pisa che comminò le seguenti condanne:



Ufficiale n.1 condannato per i reati previsti dagli artt. 186, commi
2- 2 sexies – 7 Codice della Strada – e 341 bis cod. pen.; b)

Ufficiale n.2 condannato per concorso con ufficiale n.1 nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale ed anche per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen.

La Corte di Appello di Firenze si limitò a confermare la sentenza del Tribunale di Pisa.

Stralcio della sentenza della Corte di Cassazione

I giudici di Cassazione non hanno particolarmente gradito il lavoro svolto dalla Corte di  Appello.

Nel caso di specie – si apprende dalla sentenza – il ragionamento probatorio della Corte di appello è gravemente carente e, dunque, viziato. A fronte di una sentenza di primo grado sostanzialmente muta sul tema – sostengono i giudici – gli imputati avevano specificamente dedotto con l’atto di appello la genericità della motivazione della sentenza di primo grado in ordine al requisito della necessaria presenza di più persone al momento della condotta ed al tema delle percepibilità dell’offesa.

La motivazione della sentenza impugnata su tali decisivi snodi probatori è, tuttavia, fortemente carente, essendosi limitata la Corte ad affermare che “erano presenti anche i “omissis” quando i due hanno iniziato ad offendere i carabinieri ed anche in presenza di altri carabinieri -.

Si tratta – continuano i giudici – di un ragionamento probatorio monco, del tutto sbrigativo, non essendo stato chiarito: a) sulla base di quali elementi la Corte abbia ritenuto che “i omissis” rimasero nei pressi della macchina, al cui interno erano gli imputati, anche dopo che sopraggiunsero i militari; b) a quale distanza, eventualmente, si trovassero i transessuali dai militari; c) perché dovrebbe avere rilievo, ai fini della integrazione del reato, ciò che accadde successivamente in caserma, a fronte di una imputazione chiaramente polarizzata sugli accadimenti verificatisi prima, cioè durante il controllo dei militari per strada.

Si tratta di profili che attengono a snodi argomentativi fondamentali – sottolineano i giudici – , atteso che. ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen., è necessaria la prova della presenza di più persone e, solo ove risulti accertata tale circostanza, la prova della percepibilità dell’offesa da parte dei presenti . Ne consegue che la sentenza, quanto al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame, all’esito del quale, eventualmente, la Corte chiarirà se ed in che termini sia configurabile una responsabilità concorsuale da parte degli odierni imputati.



A conclusioni uguali simili deve giungersi  anche per quel che concerne il reato di resistenza a pubblico ufficiale . Anche in questo caso , la Corte di Appello si è limitata ad affermare, con una motivazione obiettivamente pigra,  che “invocare l’esimente ex art. 4 perché i carabinieri sono stati eccessivamente formali appare del tutto fuori luogo, poiché si riconosce anzi la legittimità dell’operato dei CC” (cosi la sentenza impugnata, sub paragrafo 10). Si tratta di una motivazione che non risponde allo specifico motivo di appello e dunque la sentenza anche sul punto deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

In conclusione, la Cassazione annulla la sentenza impugnata in ordine ai reati di oltraggio e di resistenza di cui ai capi B) e C) della rubrica e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze per nuovo giudizio. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato contravvenzionale di cui al capo A, ovvero aver guidato in stato di ebbrezza un’autovettura e di aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcoometrici perché lo stesso è estinto per prescrizione.

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