Maresciallo A.M. non idoneo all’avanzamento per un errore del superiore. La sentenza del Consiglio di Stato

La sentenza che vi proponiamo oggi pone in netta evidenza il caso del ” paradosso valutativo” . Nel caso di specie, l’ errore macroscopico commesso da un ufficiale nel compilare i giudizi valutativi del proprio sottoposto, ha causato il protrarsi , per oltre 19 anni, di un inutile ed evitabile contenzioso  tra un maresciallo ed il Ministero della Difesa.

Il Mistero è stato condannato sia dal Tar che dal Consiglio di Stato. In questi casi viene da pensare che un eventuale tentativo di rivalsa dello Stesso Ministero nei confronti di chi ha sbagliato, parrebbe quantomeno auspicabile, ma evidentemente i certi casi sbagliare è lecito.

I FATTI



Un Maresciallo dell’Aeronautica nel febbraio del 2000 venne edotto dal  Ministero della Difesa, tramite apposita documentazione,  di non essere stato inserito nelle aliquote di avanzamento al grado superiore poiché “la sanzione disciplinare di rigore, comminatagli nel periodo in esame, denotante carenti qualità militari, non consentiva di ritenerlo idoneo all’avanzamento al grado superiore”.

Il maresciallo impugnò il provvedimento presso il Tar Calabria ed il giudice di primo grado, dopo oltre 12 anni,  accolse il ricorso . La sentenza venne emessa nel 2012. Il giudice di primo grado affermava che dalle aliquote venivano esclusi soltanto quei Sottufficiali che risultavano sottoposti a procedimenti disciplinari riferiti agli ultimi due anni  e su questi doveva basarsi il giudizio, mentre invece la punizione contestata risaliva al 1996.

In sostanza, il giudizio di non idoneità all’avanzamento venne ritenuto illegittimo in quanto basato sull’irrogazione di una sanzione che la Commissione di Avanzamento non avrebbe dovuto tenere in considerazione poiché comminata nel 1996 e, quindi, prima del biennio da prendere in considerazione (1.1.1997-31.12.1998).



Inoltre, il giudice di primo grado ossrevò che l’impugnato giudizio di non idoneità, oltre ad essere basato su una sanzione disciplinare di 15 giorni di consegna che non avrebbe dovuto essere presa in considerazione, fu viziato sotto il profilo del difetto di motivazione, non essendo state indicate le ragioni per le quali una sanzione di tal genere, non grave o, almeno, implicitamente giudicata tale in sede di redazione delle note caratteristiche, era da ritenersi determinante in sede di giudizio di idoneità all’avanzamento al grado superiore, a fronte del progressivo miglioramento delle qualità professionali e militari dell’interessato registrato nelle schede valutative relative agli anni successivi.

In sostanza, secondo il giudice di primo grado, una circostanza negativa isolata non avrebbe potuto sorreggere un giudizio di inidoneità in presenza di precedenti di carriera costantemente positivi, considerando che dalla documentazione personale del valutando non emergevano ulteriori dati di insufficienza morali e di carattere, professionali e culturali.

Il Ministero della Difesa , impugnò la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, affermato che il r.d.l. 3 febbraio 1938, n. 744 ,era stato abrogato dalla normativa successiva . Il Maresciallo dell’ Aeronautica non si costituì nel giudizio di secondo grado.

Stralcio della Sentenza del Consiglio di Stato




Il Collegio nella sentenza dello  scorso 22 novembre, osserva che effettivamente, nel provvedimento contestato dall’interessato, veniva richiamato l’articolo 33 che l’articolo 34 della legge n. 212/1983. Tale articolo prevedeva di basare il giudizio di avanzamento al grado superiore sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale dell’interessato (senza, limitarsi, quindi, all’ultimo biennio) ma, tali disposizioni – osservano i giudici – attenevano all’avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza e, quindi, non potevano ritenersi applicabili al caso di specie (attinente all’avanzamento di un militare dell’aeronautica), perché l’articolo 18 del d.lgs. n. 196/1995 (recante norme relative all’avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), al fine di individuare le ‘modalità’ di avanzamento dei militari interessati, richiama soltanto l’articolo 34 della citata legge 10 maggio 1983, n. 212.

L’altra disposizione che veniva richiamata nel provvedimento impugnato era l’art. 32 del R.D.L. 03/02/1938, n. 744 (recante Norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della regia aeronautica).

Tale disposizione non reca indicazioni circa la documentazione personale dell’interessato da valutare al fine di esprimere un giudizio sull’avanzamento. Tuttavia, poiché il R.D.L. n. 744/1938 reca norme inerenti all’avanzamento dei militari appartenenti all’aeronautica, alla fattispecie deve ritenersi applicabile anche l’articolo 33 del richiamato regio decreto, poiché ilmilitare è un Maresciallo dell’Aeronautica. Tale norma stabilisce, tra l’altro, che: “… L’ufficiale dal quale dipende direttamente il militare da scrutinare, tenute presenti le di lui condizioni fisiche, le qualità intellettuali, di capacità tecnico-professionale, di cultura generale, di carattere e di condotta, nonché i precedenti disciplinari, compila la proposta di avanzamento al grado superiore . Tale proposta, corredata dalla copia dei documenti caratteristici degli ultimi due anni, dal foglio matricolare e dallo stralcio disciplinare, viene trasmessa al Ministero, nel tempo e con le condizioni da quest’ultimo determinati . Le autorità gerarchiche esprimono singolarmente il proprio parere sulla proposta stessa.”.

Quindi, nel caso di specie, la documentazione da valutare ai fini dell’avanzamento è limitata all’ultimo biennio.

Pertanto, il primo motivo d’appello risulta infondato.Le censure avanzate dall’Amministrazione sono irrilevanti. Malgrado fosse vero che al maresciallo fosse stata applicata (nel 1996) la sanzione di 10 giorni di consegna di rigore e non, come rilevato dal giudice di primo grado, la sanzione disciplinare di corpo di 15 giorni di consegna ,tale sanzione era stata irrogata nel 1996 e, quindi, ai sensi dell’art. 33 del r.d.l. n. 744 del 1938, non avrebbe dovuta essere presa in considerazione, sicché, disquisire della sua natura e della motivazione contenuta sul punto nel provvedimento impugnato è irrilevante.

Le spese seguono la soccombenza, ma non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado in considerazione della mancata costituzione dell’appellato.


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