Limiti di altezza nel reclutamento delle Forze Armate: dura sentenza del TAR Lazio

Il TAR Lazio – Roma, Sez. I-bis, con la sentenza n. 3632 del 17 marzo 2017, si è pronunciato sulla legittimità, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 207 del 2015, attuativo della disciplina di cui alla L. n. 2/2015 (vedi articolo dedicato) della previsione nei bandi di concorso di limiti di altezza, dichiarando illegittima l’esclusione da un concorso per posti di Vigile del Fuoco di una candidata alta 158 cm.

Il Collegio ha affermato che “Il divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, peraltro, è esplicitamente esteso anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia. Queste ultime possono certamente effettuare selezioni, purché non siano basate sul mero dato numerico, quanto su prove realmente selettive, come ad esempio quelle ginniche, dal momento che l’altezza non è parametro adeguato a rispecchiare le effettive capacità fisiche di un soggetto”.

Ai sensi del D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, attuativo della disciplina di cui alla L. n. 2/2015, l’altezza non è più un parametro per l’ammissione ai concorsi nelle Forze di Polizia e tale disciplina trova applicazione, pertanto, alle ammissioni successive alla data del 16.1.2016.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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