LICENZA STRAORDINARIA SPECIALE PER TRASFERIMENTO – ACCERTAMENTO DEL DIRITTO –

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE, SEZIONE 1
SENTENZA 28 FEBBRAIO 2017, N. 74
DATA UDIENZA 22 FEBBRAIO 2017

INTEGRALE

PUBBLICO IMPIEGO – MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E LO SVILUPPO – LICENZA STRAORDINARIA SPECIALE PER TRASFERIMENTO – ACCERTAMENTO DEL DIRITTO – BENEFICIO DELL’INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO – PIENA DISCREZIONALITÀ NON SINDACABILE DEL LEGISLATORE – SOPPRESSIONE DI SEDI GIUDIZIARIE – CONSIDERAZIONE – ESCLUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 377 del 2013, proposto da:

Bo. Gi., rappresentato e difeso dall’avv. Lu. De. Pa., elettivamente domiciliato presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;

contro

Ministero della Difesa – Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– della nota prot. 2574/60-2-1989-T di prot. dd. 13.9.2013 del Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, SM Ufficio Personale, ad oggetto “Legge 148/2011, concernente Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”;

– di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quello come sopra indicato.

per l’accertamento del diritto del ricorrente:

1) a poter usufruire del periodo di giorni 20 di licenza straordinaria speciale per trasferimento;

2) a poter usufruire dei benefici previsti dall’articolo 1 L. 29 marzo 2001, n. 86 (indennità di trasferimento), nella misura e per la durata che sarà ritenuta di giustizia, con interessi dal dì del dovuto al saldo;

e con condanna

dell’Amministrazione di appartenenza al pagamento delle somme di cui sarà accertato essere debitrice;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Il signor Gi. Bo. con il ricorso introduttivo del presente giudizio chiede, in uno con l’annullamento dell’atto del Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, in epigrafe compiutamente indicato, l’accertamento del proprio diritto a usufruire del periodo di congedo retribuito di cui all’articolo 48 D.P.R. n. 395/1995 e dell’indennità di trasferimento di cui all’articolo 1 L. n. 86/2001, maggiorata da rivalutazione e interessi, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di quanto a tale titolo dovuto.

In punto di fatto, il ricorrente fa presente di aver operato presso la sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Tolmezzo, e di essere stato trasferito – a seguito della soppressione della predetta sede giudiziaria – al medesimo ufficio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, che ha assorbito le funzioni della sede soppressa.

L’Amministrazione della Difesa, negando che si tratti di un trasferimento d’ufficio, non gli riconosce i benefici sopra indicati. Di qui l’impugnativa svolta avanti a questo Tribunale.

A sostegno del ricorso il signor Gi. Bo. deduce i seguenti motivi:

1. “Violazione di legge (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86 – art. 48 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 – art. 56 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 – art. 39 D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 – art. 7 d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155) – Illogicità – Ingiustizia grave e manifesta”.

Assume il ricorrente che l’assegnazione alla sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine deve essere considerato a tutti gli effetti (ivi compresi i benefici spettanti al personale traferito) un trasferimento d’autorità, in quanto finalizzata a perseguire, in via immediata ed esclusiva, l’interesse dell’Amministrazione alla migliore funzionalità delle proprie articolazioni sul territorio.

2. “Illegittimità del provvedimento impugnato per incostituzionalità dell’art. 1 l. 14 settembre 2011, n. 148 (legge delega) e dell’art. 7, comma 2 d.lgs. 7 settembre 2012 n. 155 (decreto delegato), nella parte in cui non riconosce i benefici di cui agli artt. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86 e art. 48 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395) – Violazione degli artt. 1, 3, 35, 36, 77 e 97 Cost.“.

In subordine, ritiene il ricorrente che, qualora si interpreti l’articolo 7 D.Lgs. n. 155/2012 nel senso che il personale delle sezioni di polizia giudiziaria appartenenti alle Procure soppresse non posano beneficiare dell’indennità di trasferimento, sia necessario sollevare questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto ai magistrati trasferiti dalla sede soppressa, per irrazionalità e per eccesso di delega.

Resiste in giudizio l’Amministrazione della Difesa con memoria di stile, cui viene allegata la relazione degli uffici.

Replica con memoria il ricorrente, ribadendo le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2017 la causa è stata introitata a per la decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente ricorso è l’atto del Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, in epigrafe compiutamente indicato, di assegnazione del ricorrente, già in forza alla soppressa sede di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, al medesimo ufficio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.

La nuova assegnazione è stata disposta senza riconoscere al destinatario i benefici di legge per il caso dei trasferimenti d’autorità.

2. Al riguardo, va innanzitutto osservato come l’articolo 7, comma 2, D.lgs. n. 155/2012, di cui si fa applicazione nel caso di specie, stabilisca testualmente che le assegnazioni e le applicazioni conseguenti alla soppressione delle sedi giudiziarie «non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti».

La norma risulta talmente chiara nei suoi contenuti, in particolare nel negare il riconoscimento ai destinatari della stessa dei benefici di cui all’articolo 1 L. n. 86/2001 e all’articolo 48 D.P.R. n. 395/1995, dal non necessitare di alcuna interpretazione, in applicazione del canone per cui “in claris non fit interpretatio”.

3. Conseguentemente, non essendo la norma in esame suscettibile di diversa interpretazione, non rimane che vagliarne la rispondenza alla Costituzione.

4.1. Orbene, il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa di parte ricorrente si appalesi manifestamente infondata.

4.2. In particolare, non si configura la lamentata disparità di trattamento rispetto ai magistrati che dalle medesime sedi giudiziarie soppresse sono stati assegnati ad altra sede, trattandosi di posizioni soggettive non confrontabili.

4.3. Parimenti, non è ravvisabile la prospettata irrazionalità della norma, in considerazione delle recenti modifiche della Carta costituzionale, che all’articolo 97 hanno introdotto vincoli di bilancio e obblighi di contenimento della spesa pubblica.

Invero, il beneficio dell’indennità di trasferimento non può assurgere a valore costituzionalmente garantito e soprattutto prevalente rispetto alla necessità di contenimento della spesa pubblica e di pareggio del bilancio. Rientra, anzi, nella piena discrezionalità non sindacabile del legislatore decidere, come nel caso, di non considerare ai fini dei benefici usuali per i trasferimenti la soppressione di sedi giudiziarie.

4.4. Da ultimo, non pare sussistere nemmeno la denunciata violazione dei principi contenuti nella L. n. 148/2011.

Vero è, infatti, che l’articolo 1 della precitata legge delega, nel dettare i principi e i criteri cui doveva attenersi il legislatore delegato nel riordino delle sedi soppresse, indica espressamente che le assegnazioni conseguenti alle disposte soppressione non debbono costituire trasferimento agli altri effetti (cfr. lettera h).

5. In definitiva, il ricorso è infondato.

6. Peraltro, essendosi limitata l’Avvocatura di Stato a una difesa di mera forma, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi – Presidente

Manuela Sinigoi – Consigliere

Alessandra Tagliasacchi – Referendario, Estensore

Da: Pubblica Amministrazione 24

FONTE

 

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