Legge 104/92 IL MILITARE PUO’ ESSERE TRASFERITO PER ASSISTERE I GENITORI DISABILI?

Il beneficio accordato dalla Legge 104/92 per il trasferimento del militare ad una sede che meglio gli consenta di prestare assistenza a un familiare portatore di “handicap” è considerato un “diritto all’assistenza familiare” o intesa come un “interesse legittimo”?

  • La disciplina di cui all’art. 33 comma 5, della L. 104/92 non configura un diritto soggettivo di precedenza al trasferimento del familiare lavoratore (che effettivamente assiste con continuità un parente portatore di handicap), bensì un interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio, ove possibile, con l’ineludibile conseguenza che la pretesa del lavoratore, impegnato effettivamente ad assistere con continuità un parente portatore di handicap, alla scelta della sede di lavoro deve trovare accoglimento solo se risulta compatibile con le specifiche esigenze funzionali dell’Amministrazione di appartenenza(Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 923 Ministero dell’Economia e delle Finanze C.De.Re.Au.).

La legge n. 104/92 ai sensi dell’art. 3 comma 3, richiede ai fini della concessione dei benefici in esame che il parente sia stato dichiarato “portatore di handicap in condizione di gravità”.

A chi si applica la legge?

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