La relazione scritta del militare al Ministro della Difesa – I risvolti e le conseguenze – Sentenza del Tar

La sentenza che vogliamo proporvi oggi, per alcuni versi suffraga le funzioni del nuovo ufficio che a breve permetterà di segnalare eventuali illeciti nella pubblica amministrazione ( clicca QUI) , per altri invece pone seri dubbi sul corretto uso dell’art. 39 del d.P.R. n. 545/1986  : “Qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale siano trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio”

Orbene, l’invito è quello di fruire dei mezzi forniti  dal governo con parsimonia , poichè non sempre le cose sono come sembrano e a volte potrebbero rivelarsi un’ arma a doppio taglio . Nel caso di specie,  dopo l’invio di una relazione redatta da un sottufficiale dell’ Esercito, i cui contenuti erano relativi a presunti consistenti sprechi di danaro, ne è conseguita una ispezione ad opera dell’Ufficio centrale per le Ispezioni amministrative del Ministero della Difesa, da cui sono emerse piccole irregolarità, quali indebito compenso di lavoro straordinario ed indennità di missione non dovuta per un importo complessivo di circa 143 €, irregolare liquidazione di foglio di viaggio per € 8,66, ed illegittima distribuzione di 19 pacchi dono a personale non appartenente all’Amministrazione per un importo di € 715,68. dimostrando una gestione del “danaro” non prorpio corretta.

Intendiamoci, nessuna azione disciplinare è stata intrapresa nei confronti del militare, ma nella redazione delle Rapportino informativo,  il 2° Revisone, nonchè direttore dell’Ente, pur concordando con i precedenti compilatori relativamente alle qualità professionali del militare,  ha  dichiarato: “tuttavia, per una eccessiva sicurezza in se stesso, unita ad uno spirito critico talvolta più  polemico che obiettivo viene trascinato a prendere giudizi avventati verso persone e situazioni”;  concludendo: “Lo ritengo pertanto collaboratore di sicuro affidamento per il solo aspetto tecnico professionale”.

Il Maresciallo ovviamnete si è rivolto al Tar, non trovando però il desiderato riscontro che avrebbe definitivamente consacrato la sua azione. Il Tar si è pronunciato a favore del Direttore, bacchettando  il ricorrente poichè non aveva minimamente interpellato i suoi superiori, trasmettendo direttamente al Ministro della Difesa una relazione, ai sensi dell’art. 39, comma 5, del d.P.R. n. 545/1986, nella quale, con un tono acceso ed accusatorio, aveva dichiarato la sussistenza di molte pesanti criticità che minavano il Reparto di sua appartenenza, denunciando anche e soprattutto consistenti sperperi e costi del tutto ingiustificati. 

Alla luce dell’ispezione ministeriale che ne è seguita, le irregolarità accertate sono state davvero minime, specie se confrontate con quelle invece oggetto di denuncia, da parte del ricorrente. Il Tar ha osservato quindi Il comportamento del tutto irriguardoso nei confronti del proprio superiore ed irrispettoso del rapporto gerarchico, quest’ultimo avente invece una grande valenza nelle strutture lavorative militari, ben può denotare qualità morali e caratteriali non elevate. Di seguito la sentenza integrale ↓ Da alcuni giorni NonSoloMarescialli è su canale Telegram. Per poter fruire delle notizie in tempo reale sul tuo smartphone, non devi fare altro che scaricare l’ App “Telegram”  completamente gratuita dal tuo Store (clicca QUI per Android – clicca QUI per Ios) cerca nonsolomarescialli ed aggiungiti. Se hai già Telegram, clicca  QUI    

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9727 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro n. 266;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;
lo Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l’annullamento

del rapporto informativo relativo ai periodi 4.1.2002 – 29.09.2002 e 26.10.2002 – 31.10.2002, nella parte relativa al giudizio reso dal secondo revisore.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza del giorno 17 novembre 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Il Sig. OMISSIS è un sottufficiale dell’Esercito italiano, al momento della proposizione del ricorso con la qualifica di maresciallo capo ed addetto alla gestione del denaro presso il Centro logistico Interforze N.B.C. di OMISSIS.

In data 10.4.2001 lo stesso ha trasmesso una relazione al Ministro della Difesa, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 545/1986, informandolo direttamente di una serie di presunti consistenti sprechi – per acquisto ingiustificato di due macchinari asseritamente inutili, per una spesa di otto e sei milioni di lire, per il pagamento di lavoro straordinario non effettivamente svolto, per un esborso superiore a diciassette milioni e settecentomila lire, per il pagamento non dovuto a titolo di indennità di missione e per la distribuzione di pacchi natalizi ingiustificati, per una spesa superiore a diciassette milioni e settecentomila lire – che si sarebbero verificati presso il Reparto di appartenenza, nonché della nomina di un sottufficiale a Capo Servizio Supporto Generale, nonostante la presenza in reparto di almeno tre colonnelli.

Ha quindi avuto luogo un’ispezione, ad opera dell’Ufficio centrale per le Ispezioni amministrative del Ministero della Difesa, da cui sono emerse piccole irregolarità, quali indebito compenso di lavoro straordinario ed indennità di missione non dovuta per un importo complessivo di circa 143 €, irregolare liquidazione di foglio di viaggio per € 8,66, ed illegittima distribuzione di 19 pacchi dono a personale non appartenente all’Amministrazione per un importo di € 715,68.

Nel rapporto informativo relativo ai periodi 4.1.2002-29.9.2002 e 26.10.2002-31.10.2002 il compilatore, avente l’incarico di Capo Gestione del denaro, ha espresso il seguente giudizio: “il OMISSIS, con mansioni di addetto alla gestione del danaro, ha confermato impegno serietà ed attaccamento al lavoro. Ha eseguito con estrema cura e diligenza le direttive impartite dal Capo Gestione, è stato un fedele e fidato collaboratore non privo di iniziative. Con la sua lunga esperienza, il possesso di un’ottima preparazione professionale, la sua spiccata capacità organizzativa e senso del dovere, ha dato al lavoro snellezza e praticità. Il rapporto con i superiori e collaboratori diretti è sempre stato corretto, leale e con la dovuta riservatezza. É irreprensibile sotto ogni aspetto, dà pieno e sicuro affidamento. Ha mantenuto i requisiti fisici richiesti.”.

Il primo revisore, ricoprente l’incarico di capo Servizio Amministrativo, ha, a sua volta, espresso il seguente giudizio: “Concordo con il compilatore. Nel periodo indicato il OMISSIS ha confermato le notevoli capacità professionali, dando apporti notevoli alla sezione. Forte delle sua esperienza, utilizza il suo spirito critico essenzialmente ai fini del miglioramento del lavoro e della organizzazione. Ha ottime qualità culturali, senso del dovere e notevole capacità di impegno. È un collaboratore di pieno affidamento.”.

Il secondo revisore, che era il direttore, pur concordando relativamente alle qualità professionali del Signor OMISSIS, ha dichiarato: “tuttavia, per una eccessiva sicurezza in se stesso, unita ad uno spirito critico talvolta più polemico che obiettivo viene trascinato a prendere giudizi avventati verso persone e situazioni”; ha concluso: “Lo ritengo pertanto collaboratore di sicuro affidamento per il solo aspetto tecnico professionale”.

Il predetto rapporto informativo è stato impugnato col presente ricorso, che ne ha, in particolare, contestato la parte relativa al giudizio del secondo revisore.

Sono stati dedotti i seguenti vizi:

1) Illegittimità e/o eccesso di potere della variazione in pejus del giudizio reso con rapporto informativo 2001-2002 per il periodo 1.1.2001-3.1.2002, per carenza e/o insufficienza della motivazione con contestuale violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

Il ricorrente vanterebbe una brillante carriera, di cui in ricorso vengono ripercorsi i momenti salienti.

Lo stesso avrebbe sempre riscosso la stima ed il rispetto dei propri colleghi e dei propri superiori.

I giudizi espressi negli anni dai superiori gerarchici, richiamati testualmente in ricorso, sono molto lusinghieri.

Solo con il rapporto informativo gravato, il secondo revisore gli ha riconosciuto qualità morali e di carattere insufficienti.

Al contrario, il ricorrente sarebbe sempre stato un militare affidabile ed irreprensibile sotto ogni aspetto, secondo quanto desumibile dai giudizi espressi negli anni dai suoi superiori.

Il giudizio negativo censurato è stato espresso subito dopo l’ispezione ministeriale originata dalla denuncia diretta al Ministro della Difesa, datata 10.4.2001 ed allo stesso trasmessa con nota dell’11.4.2001.

A seguito dell’ispezione ministeriale, il Ministero della Difesa avrebbe richiesto il rimborso delle somme oggetto di denuncia da parte del ricorrente.

Per tale ragione questi sarebbe stato giudicato negativamente.

2) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erronea valutazione della situazione di fatto e di diritto, omessa e/o insufficiente valutazione delle circostanze di fatto, contraddittorietà dell’azione amministrativa – illegittimità per inosservanza delle fonti di diritto di tipo indiretto – incompetenza nella redazione del giudizio finale – eccesso di potere per sviamento, carenza del presupposto, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta.

Il secondo revisore non avrebbe fornito alcun elemento sul quale poter formulare un giudizio diverso rispetto agli anni precedenti.

Esso non avrebbe potuto essere espresso se non in presenza di fattori nuovi, modificativi della situazione preesistente, da motivare congruamente, mentre nulla sarebbe stato addebitato al ricorrente.

Il direttore, quale responsabile del reparto sottoposto ad ispezione, sarebbe stato soggetto incompetente ad esprimere il giudizio nei confronti del ricorrente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con decreto n. 1855 del 27.2.2015, il ricorso in esame è stato dichiarato perento.

Successivamente, a seguito della dichiarazione di interesse al ricorso prodotta dal ricorrente con atto recante la firma congiunta dello stesso e del suo difensore, con decreto decisorio n. 266 del 12.2.2016, il suindicato decreto di perenzione è stato revocato ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso stesso sul ruolo di merito.

Il Ministero della Difesa ha depositato documentazione, in vista della pubblica udienza del 17.11.2017, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 – Con il gravame in esame il Sig. OMISSIS sottufficiale dell’Esercito italiano, al momento della sua proposizione con la qualifica di maresciallo capo ed addetto alla gestione del denaro presso il Centro logistico Interforze N.B.C. OMISSIS, impugna il rapporto informativo relativo ai periodi 4.1.2002 – 29.09.2002 e 26.10.2002 – 31.10.2002, nella parte contenente il giudizio espresso dal secondo revisore.

1.1 – Detto rapporto informativo, lusinghiero per ogni aspetto considerato, nelle parti stilate dal compilatore e dal primo revisore, è altrettanto lusinghiero con riferimento al giudizio sulle qualità professionali, ma negativo in relazione alle qualità morali, nella parte compilata dal secondo revisore, che le ha ritenute insufficienti, in quanto il ricorrente, “per una eccessiva sicurezza in sé stesso, unita ad uno spirito critico talvolta più polemico che obiettivo”, sarebbe “trascinato a prendere giudizi avventati verso persone e situazioni”.

2 – La contradditttorietà rispetto ai giudizi espressi negli anni dai superiori del ricorrente nei suoi confronti e rispetto alla sua brillante carriera è solo apparente.

In primo luogo deve ribadirsi che le qualità professionali non sono mai state messe in discussione, secondo il filo conduttore dei giudizi sul ricorrente espressi nel tempo.

Quanto alle qualità morali e di carattere, l’evidente “rottura” rispetto al passato non è imprevista né priva di idonea giustificazione.

2.1 – Si rammenta che il ricorrente, senza prima minimamente interpellare i suoi superiori, ha trasmesso direttamente al Ministro della Difesa una relazione, ai sensi dell’art. 39, comma 5, del d.P.R. n. 545/1986, nella quale, con un tono acceso ed accusatorio, ha dichiarato la sussistenza di molte pesanti criticità che minerebbero il Reparto di sua appartenenza, denunciando anche e soprattutto consistenti sperperi e costi del tutto ingiustificati.

Secondo quanto disposto dalla menzionata disposizione: “Qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale siano trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio”.

Lo stesso ha invece utilizzato questo strumento, messo a disposizione dalla legge per consentire ai militari di avere un canale diretto con il Ministro della Difesa per rappresentare questioni personali di particolare gravità e delicatezza, seppure necessariamente attinenti al rapporto di impiego o di servizio, per porre i riflettori sulla gestione del Reparto di appartenenza, denunciando presunti sprechi e mancanze.

Alla luce dell’ispezione ministeriale che ne è seguita, le irregolarità accertate sono state davvero minime, specie se confrontate con quelle invece oggetto di denuncia, da parte del ricorrente.

Il comportamento tenuto dal medesimo, del tutto irriguardoso nei confronti del proprio superiore ed irrispettoso del rapporto gerarchico, quest’ultimo avente invece una grande valenza nelle strutture lavorative militari, ben può denotare qualità morali e caratteriali non elevate.

Il ricorrente, forte della sicurezza in sé stesso, unita ad uno spirito critico talvolta fortemente polemico, anziché confrontarsi col proprio superiore, ha preferito sfruttare lo strumento offerto dal citato art. 39, comma 5, del d.P.R. n. 545/1986, in modo non proprio conforme alla finalità per la quale tale norma lo ha previsto.

3 – Nel giudizio espresso dal secondo revisore non si rinviene alcun travisamento dei fatti ed alcuna carenza dei presupposti e meno che mai uno sviamento di potere, apparendo piuttosto lo stesso dettato dal canone dell’obiettività.

4 – Deve quindi concludersi che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

5 – In considerazione della peculiarità della questione esaminata, si ravvisano, tuttavia, i giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando:

– rigetta il ricorso, come in epigrafe proposto;

– compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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