https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LIGURIA/SENTENZA/102/2020

L’ Art.54. si applica solo ai militari. Rigettati sistematicamente i ricorsi dei poliziotti. Entro la fine dell’anno sentenza Sezioni Riunite su militari

La Corte dei Conti continua a rigettare i ricorsi del personale della Polizia Italiana e della Polizia Penitenziaria che tentano di ottenere il ricalcolo dei contributi previdenziali.

Tutte le Sezioni  regionali  concordano sulla NON applicazione  dell’art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973.

L’ultima sentenza in odine cronologico ( 18 novembre 2020) riguarda una poliziotta penitenziaria. Secondo i giudici, i compiti della Polizia penitenziaria sono diversi da quelli delle Forze Armate, la cui disciplina trae fondamento anche dal compito istituzionale di difesa della Patria, nell’ambito della copertura costituzionale dell’art. 52 della Costituzione.↓

Alla luce del quadro che precede, appare chiaro che la Polizia penitenziaria e le Forze Armate hanno caratteristiche e finalità istituzionali diverse. Lo status civile della Polizia penitenziaria, pertanto, non è semplicemente formale, ma corrisponde alla diversa organizzazione e al diverso regime sostanziale.

LE SEZIONI RIUNITE SI PRONUNCERANNO SU RICALCOLO PER I MILITARI.

Paradossalmente, malgrado le innumerevoli sentenze a favore dei militari, anche questi rischiano di veder svanire il tanto ambito riconoscimento economico.

L’Inps oltre ad aver continuato ad ignorare sistematicamente il ricalcolo dei contributi, lo scorso 25 novembre ha adito le Sezioni Riunite della Corte dei Conti. Dette Sezioni hanno ascoltato sia la parte legale dell’Inps, sia quella di alcuni studi legali della controparte.

Entro il 31 dicembre 2020 è atteso il pronunciamento per rimuovere ogni dubbio interpretativo. Il mondo militare attende fiducioso. 

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