Kosovo: la mensa è chiusa e il militare fa colazione al bar. Punito!

Il militare voleva soltanto fare colazione. Purtroppo per lui e probabilmente anche per gli altri che erano con lui, qualche superiore dopo aver visionato i filmati ha deciso di punirlo con due giorni di consegna, malgrado la mensa militare fosse chiusa.Il TAR Lazio peró non è dello stesso avviso.

IL caso di specie riguarda un sottufficiale dell’Arma dei carabinieri che è stato sanzionato con due giorni di consegna perché durante il servizio cui era stato comandato in Pristina ( Kossovo) è stato ripreso dalle telecamere, unitamente ad altri militari, seduto in bar del luogo.



Avverso tale sanzione disciplinare il militare ha avanzato ricorso gerarchico, ma l’amministrazione lo ha respinto. Il carabiniere ha reagito con il ricorso giurisdizionale (Tar), contestando il provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo.

A detta dell’’amministrazione,  il ricorso gerarchico era stato dichiarato inammissibilile perché l’atto era stato proposto dal difensore del militare. 

Tale eccezione – secondo i giudici del Tar –  se fosse stata accolta , avrebbe comportato la conseguente inammissibilità del ricorso presso il Tar a mente del secondo comma dell’art. 1363 del Codice dell’ordinamento Militare, perché la presentazione del ricorso gerarchico, nelle evenienze di irrogazione di sanzioni di corpo, è prevista quale obbligatorio e dici del Tar – prodromico presupposto dell’azione giudiziaria.

La tesi espressa dall’ amministrazione quindi non  può essere condivisa.

Ora, a prescindere dalla mancanza della firma del diretto interessato sul ricorso , apposta dal difensore munito di delega – sostengono i giudici – ,l’amministrazione ha provveduto, in ogni caso, allo scrutinio del ricorso amministrativo, ritenendolo così meritevole di valutazione nel momento stesso in cui lo aveva respinto, confermando la originaria sanzione irrogata.



Il ricorrente ha segnalato e giustificato il comportamento tenuto quale conseguenza del fatto che il predetto non aveva potuto consumare la prima colazione prima di intraprendere, alle ore 06.00, il servizio cui era comandato, perché la mensa in quei giorni era stata chiusa ed il personale non aveva preparato le colazioni per i militari che dovevano prendere servizio nell’ora sopra indicata.

Tale aspetto risulta oggettivamente provato dal ricorrente proprio dai documenti versati agli atti del ricorso gerarchico e trasposti nel presente ricorso giurisdizionale.

Sul punto l’ amministrazione, costituitasi solo in via formale, non ha fornito una diversa e contraria prova fattuale circa la somministrazione della prima colazione.

Ne consegue che il comportamento assunto dal militare , deve essere scriminato per l’evidente stato di necessità ed annullato il provvedimento in epigrafe censurato.

Deve, invece, essere respinto il chiesto risarcimento del danno non avendo la parte ricorrente dimostrato, né la sussistenza, né l’entità dello stesso, costituendo la richiesta in atti una generica e sommaria pretesa assolutamente non provata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento censurato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55 del 2014, complessivamente quantifica in euro 1000,00, oltre IVA, CPA e spse generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.





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