Inseguì e arrestò extracomunitario – Assistente Capo della Polizia processato e assolto, ma…





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Ci sono voluti 20 anni , tra udienze processi ,sanzioni e ricorsi , ma alla fine un Assistente Capo della Polizia è riuscito ad ottenere giustizia.  La storia che vi proponiamo ha del surreale, specie in considerazione del fatto che è l’amministrazione stessa ad accanirsi nei confronti di un suo dipendente questa volta. L’agente fortunatamente riuscirà a dimostrare di aver agito consapevolmente ottemperando al proprio dovere.

Nell’ ottobre 1998 il poliziotto arrestò un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, perchè mentre si trovava fuori servizio ed in borghese in un locale alle quattro di notte notò due persone litigare e una delle due ( lo straniero), poi identificata ed arrestata, diede una testata al volto dell’antagonista, ed in seguito si allontanò  di corsa fuori del locale dopo aver mostrato ai presenti un coltello. Venne immediatamente inseguito dal gestore del locale e dall’ Assistente Capo della Polizia. L’aggressore una volta raggiunto non si fece disarmare, ne nacque una colluttazione e fu arrestato.

In relazione a tale accadimento fu processato lo straniero che aveva colpito il cittadino italiano durante il diverbio, ma anche il poliziotto fu imputato di lesioni dolose gravi commesse in concorso ai danni dello straniero aggressore nel momento in cui lo raggiunse e arrestò dopo l’inseguimento.

Con sentenza del Tribunale di Modena, depositata in cancelleria il 17 dicembre 2007 e divenuta irrevocabile in data 9 novembre 2008, il poliziotto venne assolto e, sulla base degli atti acquisiti dal Tribunale, il 6/2/2010, la propria amministrazione gli contestò di non aver avvertito la sala operativa attraverso il 113 per far intervenire una pattuglia se non dopo l’arresto tanto che il mancato, tempestivo, intervento di una volante non aveva consentito, inoltre, agli inquirenti di individuare gli autori materiali delle lesioni riportate dallo stesso straniero. La sanzione proposta era dapprima la pena pecuniaria, quella inflitta è stata più lieve e cioè il richiamo scritto.

Allo “sfortunato” poliziotto non restò che rivolgersi  al Tar . Dopo 8 anni, in una sentenza, le motivazioni  del Tar Emilia Romagna emessa lo scorso febbraio che annullano il provvedimento nei suoi confronti, ve la proponiamo di seguito:

Secondo quanto previsto dall’art.9, comma 6, D.P.R. 737/1981, dopo la definizione di un procedimento penale, laddove emergano fatti o circostanze che rendano il poliziotto passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.

Si tratta di un termine perentorio, non rispettato nel caso di specie, che decorre dal deposito in cancelleria della motivazione, della sentenza di assoluzione, non avendo alcun rilievo il momento in cui l’amministrazione acquisisce effettiva conoscenza del provvedimento.Il secondo motivo censura la mancata valutazione autonoma in ambito disciplinare dei fatti emersi nel processo penale.

Il convincimento, da parte dell’autorità proponente si è basato esclusivamente sull’interpretazione del verbale di arresto e non sulla intervenuta sentenza di assoluzione.

Il provvedimento sanzionatorio non contiene una ricostruzione dei fatti oggetto dell’azione disciplinare se non con un richiamo alla contestazione degli addebiti che non coincidono con i fatti oggetto del procedimento penale laddove si dice che “gli aggressori non sono stati identificati” mentre dal verbale di arresto risulta che tutti i presenti alla lite sono stati prontamente identificati.

Non viene poi individuato il danno subito dall’amministrazione per effetto del comportamento del ricorrente e manca la motivazione in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza della sanzione in relazione al comportamento dell’incolpato.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.

Il primo motivo si fonda su una lettura dell’art. 9, comma 6, D.P.R. 737/1981 che è stata smentita dalla giurisprudenza amministrativa.

Alla luce dei precedenti del Consiglio di Stato con le sentenze 4495/2006 e 6521/2008, la norma suindicata deve essere interpretata nel senso che il termine di decadenza per la sottoposizione a procedimento disciplinare del dipendente della Polizia di Stato nei cui confronti siano emersi, nel corso di un procedimento penale, comunque definito, fatti e circostanze che lo rendono passibile di sanzioni disciplinari, decorre dalla data in cui la relativa sentenza sia stata portata a conoscenza dell’amministrazione.

Opinare diversamente, vorrebbe dire costringere l’Amministrazione a doversi preoccupare dell’esito dei processi penali in cui sono coinvolti i suoi dipendenti in tempo reale stante il breve termine per esercitare l’azione disciplinare che sarebbe vanificato laddove si dovesse accedere all’interpretazione del ricorrente.




L’azione disciplinare è, quindi, tempestiva.

Nel merito le censure del ricorrente sono fondate.

La vicenda come ricostruita nel processo a carico tra gli altri del ricorrente ha avuto uno svolgimento concitato soprattutto dopo che lo straniero, arrestato successivamente dal poliziotto, si era allontanato dal locale; la necessità di un inseguimento immediato di un uomo che aveva mostrato il possesso di un coltello non ha consentito al ricorrente di fare altro; l’avviso alla centrale operativa della Polizia è avvenuta non appena possibile. Non va dimenticato che all’epoca dei fatti il telefono cellulare non era così diffuso come adesso e non è stato verificato che il ricorrente in quel frangente disponesse di un tale strumento. Diversamente si sarebbe dovuto preoccupar di reperire un telefono frustrando la possibilità di raggiungere il fuggitivo.

Il fatto non è stato valutato in modo corretto è la condotta contestata come negligente non può essere in tal modo qualificata poiché il comportamento alternativo che avrebbe evitato la valutazione disciplinare dell’azione del ricorrente era in concreto inesigibile.

La sanzione va annullata, mentre deve essere respinta la richiesta di danni che è stata genericamente proposta ma non provata in alcun modo.

Il parziale accoglimento del ricorso induce il Collegio alla compensazione delle spese di giudizio.




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