INCOSTITUZIONALE LA PERDITA DEL GRADO PER INTERDIZIONE TEMPORANEA PUBBLICI UFFICI

  1. Con la sentenza della Corte costituzionale, 15 dicembre 2016, n. 268, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non prevedevano l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Le norme suddette permettevano, infatti, la cessazione dal servizio “senza giudizio disciplinare” (art. 866, comma 1) e con decorrenza dal “passaggio in giudicato” della sentenza penale di condanna (art. 867, comma 3) attestando inequivocabilmente il carattere automatico della misura destitutoria.
I Giudici della Corte Costituzionale hanno, infatti, ritenuto che detto assetto normativo fosse lesivo del disposto degli artt. 3, 24 e 97 Cost.

La Corte ha, infatti, chiarito che la sanzione disciplinare va graduata, di regola, nell’ambito dell’autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto, e non può pertanto costituire l’effetto automatico e incondizionato di una condanna penale, neppure quando si tratti di rapporto di servizio del personale militare.

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