Il S.A.F. Sindacato dei Finanzieri stipula una convenzione per la “Tutela Legale” degli iscritti

Il S.A.F. Sindacato Autonomo dei Finanzieri ha stipulato una Polizza per la Tutela Legale in convenzione con la Unipol Sai  per l’attività svolta durante il servizio.

La polizza di base con il massimale pari a €. 20.000,00 ha un valore di mercato pari a circa €. 150,00.

Le informazioni relative alla polizza di Tutela legale sono disponibili accedendo al link QUI 

PERCHE’ SERVE UNA POLIZZA PER LA TUTELA LEGALE?

Una polizza legale serve a tutelare l’appartenente al Corpo dalle responsabilità cui è soggetto nell’espletamento del servizio atteso che l’attuale tutela fornita dall’Amministrazione è limitata e circoscritta, sottoposta a un parere di congruità della Difesa Erariale e, di fatto, senza anticipo.

Inoltre non è prevista alcuna tutela qualora la parte avversa sia la stessa Amministrazione e nel caso di ricorso gerarchico o amministrativo.

Quali sono le responsabilità dell’appartenente al Corpo?

II militare della Guardia di Finanza può essere coinvolto in giudizi per responsabilità sia verso terzi che nei confronti dell’Amministrazione.

La Responsabilità verso terzi può essere penale, civile e amministrativa. La Responsabilità nei confronti dell’Amministrazione, deriva dall’inosservanza di alcuni obblighi e può determinare l’avvio di procedimenti disciplinare, penale, amministrativo-contabile, e contabile.

Gli appartenenti al Corpo hanno una tutela legale per lo svolgimento delle attività istituzionali?

Gli appartenenti al Corpo, in generale, hanno diritto al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato o al rimborso delle spese sostenute per la difesa da parte di avvocati del libero foro, nei seguenti casi:
a) giudizi civili e penali per fatti attinenti al servizio (gratuito patrocinio se richiesto dall’Amministrazione e riconosciuto dall’Avvocato Generale dello Stato se il comportamento del militare sia considerato legittimo);
b) fatti relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, in servizio di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria (solo rimborso spese di difesa dal Ministero dell’Interno e non altre spese come quelle di giudizio e limitato solo ai procedimenti penali che non siano in danno dell’Amministrazione);

c) giudizi di responsabilità penale (se il fatto non sussiste, non è stato commesso, non costituisce o non sia reato), civile (se infondata l’azione risarcitoria) amministrativo e contabile (per definitivo proscioglimento).

La tutela legale fornita dall’Amministrazione è sufficiente?

Non è sufficiente. In sostanza, la tutela legale fornita dall’Amministrazione non è ammessa quando il comportamento del militare sia ritenuto non legittimo, la condotta sia a danno dell’Amministrazione o dovuta a mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio.

La tutela legale, nel caso di difesa per fatti relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, in servizio di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, è limitata al solo rimborso spese di difesa e non altre spese di giudizio.

La tutela non opera nel caso di adozione di provvedimenti disciplinari e amministrativi per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio quale causa ostativa al riconoscimento del beneficio.

Infine, il militare deve anticipare le spese di difesa, con la possibilità di ottenere un anticipo solo parziale.

La circolare n. 318628/09 “tutela legale degli appartenenti al Corpo”, chiarisce che le istanze di rimborso possano essere presentate solo al termine della vicenda nella quale il militare è rimasto coinvolto, considerata nella sua interezza, ivi compresi gli esiti delle valutazioni disciplinari.

Nonostante sia stato ottenuto parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di tutela legale dalle Autorità competenti, il militare potrebbe essere successivamente sanzionato sotto il profilo disciplinare, oppure la scala gerarchica potrebbe fornire pareri contrari all’accoglimento delle istanze, fondati sul fatto che il militare, benché in servizio, abbia agito: per fini estranei all’Amministrazione, non identificandosi con essa; senza porre in essere una prestazione lavorativa corretta; ponendosi in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione, senza che siano rilevati illeciti disciplinari.

La definizione del contesto giudiziario penale, civile, amministrativo o contabile non presuppone necessariamente una valutazione circa la connessione dell’attività posta in essere “con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali”, per cui gli elementi di valutazione per il riconoscimento del presupposto oggettivo possono comunque essere tratti dall’esito dell’istruttoria disciplinare.

Gli appartenenti al Corpo hanno una tutela legale stipulata dal F.A.F.?

Il F.A.F. ha stipulato una convenzione che comprende, anche, una tutela legale limitata però alla difesa, civile e penale, per fatti di reati di violenza resistenza od oltraggio a Pubblico Ufficiale, ovvero altri reati punibili a querela di parte.

La condizione è che l’assicurato sia parte lesa o, quando non lo sia che venga poi assolto perché il fatto non costituisce reato o non sussiste, in caso di rimessione della querela o di sopraggiunta prescrizione del reato.

COME ISCRIVERSI?

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A TUTTI I NOSTRI ISCRITTI PROPONIAMO PER TUTTO IL 2021, AL PREZZO ESCLUSIVO DI € 20,00  ANNUI LA TUTELA LEGALE PER ATTIVITA’DI SERVIZIO CHE COMPRENDE:

Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni (compreso fatti relativi alla circolazione stradale alla guida di veicoli a motore di proprietà dell’Ente contraente)

Difesa penale per delitti dolosi (prosciolti o assolti o derubricazione del reato da doloso a colposo esclusi casi di estinzione del reato)

Recupero danni a persone e/o a cose per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell’attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compreso circolazione stradale in servizio)

Ricorso gerarchico e/o opposizione avverso una sanzione disciplinare

La Segreteria del S.A.F.

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