IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI LECCE: ALLA VITTIMA DI “FUOCO AMICO” DEVE ESSERE RICONOSCIUTO LO STATUS DI EQUIPARATO A VITTIMA DEL DOVERE

Lecce, 22 maggio 2018 – La peculiare vicenda di cui si espone sinteticamente riguarda un maresciallo dell’Esercito, ferito per errore da un collega, in servizio nella missione internazionale di pace a Mogadiscio (Somalia) nel lontano 1994 a cui era stato negato lo status di “vittima del dovere”.

In particolare nella sentenza è riportato:  “La notte del 23 febbraio 1994 alle ore 02,00 mentre entrava nella palazzina adibita a dormitorio posta all’interno della base militare, il ricorrente veniva scambiato per un potenziale intruso e fatto oggetto di spari da arma da fuoco da altro sottufficiale. Sussiste pertanto in capo al ricorrente lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere atteso che lo stesso ha contratto infermità permanentemente invalidanti (riconosciute dipendenti da causa di servizio) in occasione della missione effettuata in Somalia (e per la quale era stato comandato) ove nel corso dello svolgimento di funzioni o compiti anche logistici ha operato in condizioni ambientali implicanti l’esistenza e il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. La presunta mancanza dell’elemento dell’altruità non appare ostativo al riconoscimento del beneficio in quanto non espressamente previsto dalla legge. Va pertanto riconosciuto all’odierno ricorrente lo status di equiparato a vittima del dovere”.

Orbene, per le suddette motivazioni il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, dott.ssa Francesca Costa, ha riconosciuto in data 09.05.2018, al caparbio maresciallo dell’Esercito, il diritto alla speciale elargizione (pari a circa 84.000 mila euro), all’assegno vitalizio (pari a circa 500 euro mensili) e allo speciale assegno vitalizio (pari a circa 1.000 euro mensili).

L’avv. Danilo Lorenzo del foro di Lecce, che ha seguito il caso, ha così commentato la pronuncia: “Sulla peculiare questione dei benefici alle vittime del cosiddetto “fuoco amico” in ambito missioni internazionali credo sia la prima pronuncia in assoluto (…) per divulgare il verbo vi consegno la copia della sentenza – senza i dati sensibili – con l’auspicio di rendere un precedente da tenere a mente”.

Che dire? Chi la dura la vince e …… buona lettura!

Clicca quì per prelevare la sentenza del Tribunale di Lecce.

Antonio De Muro

 

 

 

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