Idoneo per fare il Soldato, non idoneo per fare il Carabiniere

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Sono molti i VFP che tentano il passaggio dalla Forza Armata all’Arma dei Carabinieri tramite concorso, purtroppo però non è cosi semplice come sembra e malgrado un militare abbia tutte le carte in regola per superare tutti i test, potrebbe essere comunque giudicato “non idoneo” per la vita da Carabiniere. La sentenza del Tar lazio pubblicata lo scorso  19 gennaio 2018 rigetta il ricorso di un VFP1 che si è visto negare l’arruolamento nell’Arma dopo aver superato tutte le prove, tranne quella finale, nella quale, lo psicologo prima e la  Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali poi,  lo ha giudicato inidoneo sul piano attitudinale.

Il Consiglio di Stato tra l’altro, con la sentenza 1703/2013 , ha ribadito che:

Le selezioni attitudinali per l’arruolamento non attengono alla verifica del profilo sanitario dei candidati, ma sono dirette all’accertamento del possesso da parte dei concorrenti dell’attitudine all’espletamento degli specifici e peculiari molteplici compiti degli appartenenti dell’Arma.In tale prospettiva acquistano particolare rilievo i valori della personalità come il controllo dei propri impulsi, l’equilibrio, la fermezza, l’autostima; la capacità di esprimere in modo sereno, chiaro ed efficace le proprie opinioni; la percezione esatta del proprio ruolo e dei propri doveri.

 

N. 00687/2018 REG.PROV.COLL.

N. 11318/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11318 del 2017, proposto da:
Omissis , rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Nicolini, con domicilio eletto presso la Segreteria TAR in Roma, via Flaminia 189;

contro

Ministero della Difesa non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento datato 13 settembre 2017, con il quale la Commissione del concorso per n. 1598 allievi carabinieri ha giudicato INIDONEO l’odierno ricorrente, con conseguente esclusione dello stesso dalla procedura concorsuale in parola, a conclusione del colloquio collegiale di verifica;

delle valutazioni contenute nella Relazione psicologica del 12 settembre 2017 nonché nella Scheda di valutazione per l’intervista attitudinale di selezione, datata 13 settembre 2017;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il dott. Ugo De Carlo e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è un militare dell’Esercito Italiano in posizione di V.F.P.1 raffermato dal 15 settembre 2015 e dal 10 febbraio 2016 di stanza presso il Raggruppamento Unità Difesa –Distaccamento di Oristano-, ove svolge le mansioni di conduttore di automezzi con il grado di soldato semplice.

Ha conseguito le seguenti abilitazioni ed attestati: 1) patente militare Categoria B; 2) corso di primo soccorso; 3) corso antincendio; 4) sessioni di tiro al poligono con carabina.

Il ricorrente ha partecipato al concorso riservato, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale e allievi carabinieri in ferma quadriennale per l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Dopo aver superato la prova scritta di selezione, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell’idoneità psicofisica, è stato giudicato inidoneo dalla Commissione sul piano attitudinale.

Il ricorso contesta il provvedimento di esclusione dal concorso sulla base di due motivi.

Il primo lamenta l’eccesso di potere per contraddittorietà poiché, essendovi la sostanziale sovrapponibilità delle mansioni, compiti e funzioni proprie del soldato semplice e dell’Allievo Carabiniere, non è dato comprendere perché sia stato ritenuto idoneo come soldato e non come carabiniere.

Il secondo motivo rileva l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Si sottolinea il carattere generico ed astratto della valutazione del ricorrente, poichè la Commissione si è limitata ad una mera descrizione del colloquio effettuato, utilizzando formule di stile valide per qualsivoglia candidato, omettendo di valutare o considerare il comportamento attitudinale del ricorrente espresso nel corso del servizio militare. La giurisprudenza più recente ha considerato illegittima una valutazione eccessivamente standardizzata.

Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.

Il ricorso non può essere accolto poiché la valutazione attitudinale in precedenza effettuata positivamente anche da altra amministrazione militare non può essere utilizzata per confutare il giudizio negativo espresso in relazione ad una nuova procedura di arruolamento.

Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che non potevano essere valorizzati gli esiti positivi di altri accertamenti attitudinali anteriori o successivi a quello in contestazione, ancorché eseguiti con la stessa metodologia e anch’essi in ambito di accesso a, seppur diverso, settore militare ( vedasi ex multis sentenza 719/2004 ).

In altra circostanza ( sentenza 1703/2013 ) ha ribadito che: “Le selezioni attitudinali per l’arruolamento non attengono alla verifica del profilo sanitario dei candidati, ma sono dirette all’accertamento del possesso da parte dei concorrenti dell’attitudine all’espletamento degli specifici e peculiari molteplici compiti degli appartenenti dell’Arma. In tale prospettiva acquistano particolare rilievo i valori della personalità come il controllo dei propri impulsi, l’equilibrio, la fermezza, l’autostima; la capacità di esprimere in modo sereno, chiaro ed efficace le proprie opinioni; la percezione esatta del proprio ruolo e dei propri doveri. In detto quadro le predette operazioni ed indagini attitudinali afferiscono al merito dell’azione amministrativa in quanto sono tipica espressione di discrezionalità — alla stregua delle cognizioni tecniche di settore- relativa alla valutazione della sussistenza, o meno, dell’idoneità a ricoprire un certo ruolo, che è richiesta dalla legge quale presupposto per l’arruolamento. In tali ipotesi l’indagine del Giudice Amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psicoattitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate è dunque limitata alla verifica della sussistenza degli elementi, della congruenza dei presupposti oggetto di valutazione, e soprattutto della logicità e dell’imparzialità delle conclusioni (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 16 dicembre 2011 n. 6627; Consiglio di Stato sez. IV; 14 ottobre 2011 n. 5540). Il Giudice deve verificare che l’accertamento vocazionale — proprio per la sua amplissima discrezionalità — nella realtà delle cose non finisca per essere arbitrariamente utilizzato per far luogo ad esclusioni conseguenti a illegittime ragioni discriminatorie o comunque del tutto estranee allo stretto aspetto attitudinale “.

In ogni caso il giudizio sia dello psicologo che della Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali non è affatto convenzionale ed espresso attraverso espressioni generiche, ma appare sufficientemente personalizzato.

Il ricorso va respinto e non vi è da provvedere quanto alle spese per la mancata costituzione del Ministero della Difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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