I correttivi al Riordino delle Carriere delle ffaa. Analisi di tutti i ruoli dopo l’approvazione del C.D.M.

I Correttivi al riordino delle carriere del 2017 sono finalmente legge.  Le misure adottate dal governo riguardano tutti i ruoli del personale militare. Nel testo sono contenute anche delle disposizioni che incidono sul reclutamento, l’avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici del personale militare.

Il testo ora attende l’ufficializzazione in G.U. e salvo imprevisti, dovrebbe attenersi a quanto pubblicato di seguito.

RUOLO GRADUATI 

Per il Ruolo graduati è stato previsto un anticipo negli avanzamenti al grado superiore  , oltre ad una “una tantum” per il grado apicale del Ruolo stesso.

Per il conferimento delle qualifiche speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, sotto elencati:
a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
c) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
d) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

2-quinquies. Per l’anno 2020, la decorrenza dell’attribuzione della qualifica speciale è cosi disciplinata:
a) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera a);
c) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera b);
d) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera c).”;

Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2013 – 30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e per il grado di sergente.”;

Dal 2021 al 2023, è stato previsto lo svolgimento di concorsi straordinari per titoli ed esami, per un numero complessivo di 1000 posti riservati ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti delle Forze armate, per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare.

Per i caporalmaggiori capo scelti QS è stato proposto l’aumento del parametro a 123

ASSEGNO PENSIONABILE

ll Governo preveda che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, sia rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:

c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale.

UNA TANTUM

Per i Caporal Maggiori Capo QS prevista una ” Una tantum di € 350.

 

RUOLO SERGENTI

Per il Ruolo Sergenti è stato previsto un anticipo negli avanzamenti al grado superiore , oltre ad una “una tantum” per il grado apicale del Ruolo stesso.

Nelle more del Decreto è altresì previsto che la durata del corso, legittimamente denominato « di aggiornamento e formazione professionale » per sergenti non deve superare i 75 giorni.



Promozione al grado di sergente maggiore per il 2020

Per l’anno 2020, la decorrenza dell’attribuzione della promozione a ser-
gente maggiore e gradi corrispondenti è così disciplinata:

a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;

b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2017 e 30 marzo 2017;

c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1 aprile 2017 e il 30 giugno 2017;

d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1 luglio 2017 e il 30 settembre;

e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1 ottobre
2017 e il 31 dicembre 2017;

f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;

g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;

h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);

i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);

l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c).

m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024.

n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all’articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a).

o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all’articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b). »;

Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi dell’articolo 1273, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all’entrata in vigore del presente comma è corrisposto un assegno una tantum pari a euro 400,00.”;

Per i sergenti maggiori capo QS è stato proposto l’aumento del parametro a 132,5;

ASSEGNO PENSIONABILE

Il Governo preveda che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, sia rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:

b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;

UNA TANTUM

Per i Sergenti maggiori Capo+4 è prevista una “una tantum” di € 400 . Tale importo dovrebbe aumentare ad euro 1200 tramite la corresponsione di  ulteriori 800€ nel  FESI

Per i Sergenti maggiori Capo QS prevista una ” Una tantum di € 350.

Questo importo paradossalmente potrebbe essere assegnato ai vincitori del concorso 958 che dovranno restituirlo non appena transiteranno nel ruolo superiore.

RUOLO MARESCIALLI

Per il Ruolo marescialli è stato previsto un anticipo negli avanzamenti al grado superiore , oltre ad una “una tantum” per il grado apicale del Ruolo stesso.

E’ stata prevista la riduzione di un anno della permanenza nei gradi di maresciallo ordinario
(da 7 a 6 anni) e maresciallo capo (da 8 a 7 anni).

L’apicalità del ruolo potrà pertanto essere raggiunta, “a regime”, in 27 anni complessivi dalla nomina a maresciallo in luogo degli attuali 29 .

Promozioni al grado di primo maresciallo negli anni dal 2020 al 2022.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al  rado di primo maresciallo e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1 o luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l’ali-
quota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

b) 2 luglio 2020, prima metà dei Marescialli capi non promossi in prima
valutazione con l’aliquota 2019;

c) 3 luglio 2020, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima
valutazione con l’aliquota 2018;

d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l’ali-
quota di cui al comma 7-ter, lettera b);

e) 1 o luglio 2021, prima metà deI marescialli capi non promossi in prima
valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

f) 2 luglio 2021, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima
valutazione con l’aliquota 2019;

g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l’ali-
quota 2021;

h) 4 luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima
valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b);

i) 1 o luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima
valutazione con l’aliquota 2020 di cu al comma 7-ter, lettera a);

l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l’ali-
quota 2022;

m) 3 luglio 2022, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima
valutazione con l’aliquota 2021;

n) 4 luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima
valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b). »;

Inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente:



a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;

b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

e) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

f) 3 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell’aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

g) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8 /(sacca);

h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 luglio 2017 e
il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251-bis, comma 6;

i) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2018
e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianità nel grado di maresciallo capo tra il 1 o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;

l) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 o gennaio 2020
e il 31 dicembre 2022 di cui all’articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);

m) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all’articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);

n) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capo con l’aliquota fino al 31 dicembre 2019.

o) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capo con l’aliquota 2020 di cui all’articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).

p) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capo con l’aliquota 2020 di cui all’articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b).

Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020,  sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;d) con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

e) con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

f) con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l’aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

Per l’anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente
e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8;

b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8;

c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1 luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8. »;

AVANZAMENTO A PRIMO  LUOGOTENENTE

Dal 2020 al 2026 i luogotenente da valutare per l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell’anno  solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2 fino  all’anno 2024 e dall’articolo 1323, comma I lettera a, a decorrere dall’anno 2025.

Per l’anno 2020 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2008;

b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2009;

c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianità 2010;

d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianità 2011;

Per l’anno 2027 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo
luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017;

b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2017;

c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017;

d) 1 luglio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023. »;

Per la qualifica di primo luogotenente è stato proposto  il  parametro 150;
Per il  grado si luogotenente è stato proposto il parametro 145;

ASSEGNO PENSIONABILE

Il Governo preveda che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, sia rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:

a) euro 327,03 per primo luogotenente;

UNA TANTUM

E’ stato previsto un assegno una tantum di 540 euro lordi ai luogotenenti C.S

E’ stata estesa la corresponsione dell’assegno una tantum per gli apicali del ruolo, previsto dal decreto di riordino, anche a coloro che abbiano conseguito la prescritta anzianità di grado di luogotenente (4 o 8 anni) nel periodo compreso tra il 2.1.2017 e il 30.9.2017.
L’entità dell’emolumento sarà, rispettivamente, pari a 1.300 euro lordi (per i “Lgt. + 4 anni”) e a 200 euro lordi per i Lgt. + 8 (atteso che questi ultimi hanno già percepito nel 2017 l’assegno una tantum di 1.300 euro previsto per i “Lgt. + 4 anni” e, pertanto, dovranno beneficiare della differenza tra tale importo e quello – più elevato – stabilito al maturare di 8 anni, pari a 1.500 euro lordi).

Prevista una misura perequativa per i marescialli  posti in quiescenza nel 2017 senza poter ambire al grado superiore .

Per il Ruolo Marescialli la Guardia di Finanza ha reso disponibile un quadro dettagliato di cosa accadrà. Puoi visualizzarlo o scaricarlo,  cliccando QUI




RUOLO UFFICIALI

Per il Ruolo ufficiali non è stato previsto un anticipo negli avanzamenti al grado superiore come negli altri ruoli, cosa che tra l’altro avviene da decenni.

Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all’inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all’articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Previsione, all’interno del rapporto di impiego esclusivo del personale militare, del rimborso da parte dell’Amministrazione della difesa delle spese per l’iscrizione all’albo professionale sostenute dagli ingegneri militari, allo scopo di prestare il loro servizio ad esclusivo beneficio dell’Amministrazione militare presso le strutture del genio militare diEsercito, Marina e Aeronautica sia in Patria che all’estero.

Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, è corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 52 del 2009,ma è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo.

NORME COMUNI

CONDUTTORI DI CANI

Inserimento di un articolo nel c.o.m , inteso a prevedere che il personale militare conduttore di cani, i quali, dopo aver prestato servizio per anni nelle
Forze armate, vengano riformati giacché non più idonei al servizio, possa ottenerne l’assegnazione a titolo gratuito, in via prioritaria, continuando a usufruire dell’assistenza veterinaria entro il limite di
spesa annuale di euro 1.200,00.

PROFESSIONI  SANITARIE INFERMIERISTICHE

Prevista disposizione volta a inserire, all’articolo 212 del Codice dell’ordinamento militare, un comma aggiuntivo che preveda il rimborso da parte dell’Amministrazione della difesa delle spese per l’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale, prevista ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 1 o febbraio 2006, n. 43, sostenute dal perso-
nale delle professioni sanitarie infermieristiche anche al fine di consentire la libera professione, ostetriche, riabilitative e tecnico-sanitarie nonché dagli psicologi militari, i quali prestano servizio a beneficio esclusivo dell’Amministrazione militare presso le strutture di cura e presso le altre
strutture del servizio sanitario militare in Patria e all’estero.
Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell’ambito di ciascuna specialità, con l’attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio della proporzionalità e assicurando almeno una promozione per ciascuna specialità.

Al personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter ( APICALI) è corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:

a) personale di cui alle lettere a) euro 65,00 nell’anno 2020;

b) personale di cui alle lettere b) euro 80,00 nell’anno 2020;

c) personale di cui alle lettere c) euro 90,00 nell’anno 2020

FESI
Sono state ulteriormente incrementate, a decorrere dal 2023, le dotazioni finanziarie del Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali. Tali risorse si aggiungono a quelle già destinate a tale finalità dall’ultimo provvedimento di concertazione (d.P.R. n. 39/2018) e dal d.P.C.M. 21 marzo 2018, di ripartizione delle risorse stanziate per il riconoscimento della specificità del Comparto “Sicurezza-Difesa”.

CONCLUSIONI

Nel complesso, salvo imprevisti ( clausole dell’ultimo minuto) , questi correttivi rappresentano un primo vero passo verso una necessaria ristrutturazione di tutte le categorie delle forze armate italiane e dei corpi militarmente organizzati.

Il lavoro che dovranno affrontare le commissioni parlamentari ed i vertici militari è ancora arduo, poiché le sperequazioni causate dal riordino del 1995 sono state risolte soltanto in parte.

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