Forze Armate e Carabinieri Riscatto ai fini pensionistici Circolare n. 119 del 18 dicembre 2018

Personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri. Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165



Con la circolare diramata dall’INPS,vengono fornite le modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell’interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Il citato comma 3 dell’articolo 5, del D.lgs n. 165/1997, prevede la possibilità di riconoscimento di aumenti (riscatto), sempre nel rispetto del limite quinquennale delle maggiorazioni, del periodo di servizio comunque prestato a prescindere dal fatto che il personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo.



Per servizio comunque prestato dal personale militare,  si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso.

La facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari, in quanto gli allievi contraggono un vero e proprio arruolamento volontario, dal momento in cui iniziano il loro periodo di servizio, nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio Permanente Effettivo (SPE).

Tale facoltà può essere esercitata, inoltre, dal personale volontario in ferma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997.

Per visualizzare e/o scaricare la circolare, clicca QUI



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