Il Finanziere sospeso dal servizio non può essere trasferito – Lo ha deciso il Tar

Nulla da fare per un Appuntato della finanza che si è visto negare il trasferimento durante la sospensione dall’impiego . Inutile e dispendioso il ricorso al Tar Friuli che gli ha dato torto e lo ha condannato a 2.000,00€ di spese processuali. Continua ↓

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmine Perruolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Pellico n.8;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

nei confronti di

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– della nota prot. n. 0152739/2016/1241 del 13.05.2016, notificata in data 26.05.2015, nella parte in cui il Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, determinava la mancata ammissione del ricorrente alla fase “regionale/periferica” della procedura di trasferimento da lui richiesta;

– della nota/graduatoria prot. 0156532/2016/1241 del 17.05.2016, notificata in data 13.06.2016, del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, avente ad oggetto “Piano unico degli impieghi – Fase Nazionale, anno 2016”, nella parte in cui il ricorrente viene escluso dalla procedura di trasferimento presso il Comando Generale Emilia Romagna;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il TU sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri – (circolare n. 379389/09) nella parte in cui non rispetta le norme procedurali di cui alla L. n. 241/1990, ed ivi compresi i pareri, le note e tutti gli atti indicati nel provvedimento n. 0152739/2016/1241 del 13.05.2016 – allo stato non cogniti – sulla base dei quali è stata determinata l’esclusione del ricorrente;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente di essere trasferito presso la sede di servizio prescelta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è Appuntato della Guardia di Finanza.

In tale qualità ha partecipato al “Piano unico degli impieghi per l’anno 2016” al fine di essere trasferito dal Comando Regionale Friuli Venezia Giulia – provincia di Trieste al Comando Regionale Emilia Romagna – provincia di Ravenna.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio impugna gli atti, in epigrafe compiutamente individuati, di mancata ammissione alla procedura di trasferimento e di approvazione della graduatoria finale, nella parte in cui viene escluso dal trasferimento presso il Comando Regionale Emilia Romagna – provincia di Ravenna, chiedendone l’annullamento, oltre all’accertamento del diritto a essere trasferito nella sede di servizio prescelta.

Avverso gli atti gravati l’esponente deduce quale vizio di legittimità “Eccesso di potere per vizio di ragionevolezza e logicità e per errore nei presupposti; Disparità di trattamento; Carenza, difetto di motivazione e/o motivazione solo apparente; Carenza di istruttoria; Violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990; Violazione degli artt. 3,24 e 97 della Costituzione; Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa”.

In sintesi, il deducente si duole, da un lato, del fatto che – in assenza di motivazione – la sede di servizio prescelta sia stata assegnata a colleghi che avevano conseguito un con punteggio inferiore al proprio, dall’altro lato, di non essere stato preavvisato in corso di procedimento delle ragioni ostative al richiesto trasferimento, con conseguente compromissione delle proprie prerogative partecipative.

Si è costituito in giudizio il Comando Generale della Guardia di Finanza a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, dapprima con atto di mera forma, e poi con memoria difensiva, concludendo per la reiezione del ricorso avversario.

Rappresenta in particolare la difesa erariale come la mancata ammissione del ricorrente alla procedura di trasferimento sia dipesa dalla circostanza che il medesimo era in quel momento sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei.

Replica con memoria il ricorrente.

Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati (in epigrafe individuati), pure evocati.

Alla pubblica udienza del 21 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

In primo luogo va considerato che, per espressa previsione normativa (segnatamente, articolo 10 bis L. n. 241/1990) il cd. preavviso di rigetto non trova ingresso –tra l’altro – nelle procedure concorsuali.

Ora, pur essendo la suddetta previsione, siccome derogatoria alla regola generale, di stretta interpretazione (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII^, sentenza n. 5164/2016), è indubbio che essa ricomprenda qualsivoglia procedura finalizzata all’attribuzione di un bene della vita per sua natura limitato a una potenziale pluralità di richiedenti da graduarsi secondo criteri predeterminati (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. III^, sentenza n. 1267/2014).

Caratteri questi ravvisabili nella procedura in esame, in cui potenzialmente una medesima sede di servizio potrebbe essere ambita da più soggetti e essere conseguentemente attribuita a colui che ha conseguito, all’esito di una fase comparativa, un punteggio superiore.

Per altro verso, l’esclusione del ricorrente dalla procedura di movimentazione del personale perché sospeso disciplinarmente appare ragionevole e non discriminatoria.

Invero, nell’articolazione della propria struttura interna, in quanto funzionale al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico assegnatigli, la Guardia di Finanza (al pari delle altre Amministrazioni) esercita un potere ampiamente discrezionale, come tale sindacabile solo in ipotesi di gravi incongruenze o illegittimità (cfr., T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. I^, sentenza n. 95/2017; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI^, sentenza n. 4919/2016).

Orbene, la scelta del Comando Generale della Guardia di Finanza, esplicitata, tra l’altro, nella circolare del 21.01.2008 prodotta in atti, di escludere dal Piano annuale per l’impiego i dipendenti che versano in una situazione di sospensione dal servizio (ivi compresa quella per ragioni disciplinari) risulta funzionale all’esigenza di garantire la piena e immediata operatività dei trasferimenti: come tale essa è sottratta al sindacato di questo Giudice.

Così come non può essere sindacata da questo Giudice, proprio perché non manifestamente irragionevole, la scelta dell’Amministrazione di far discendere dalla sospensione dal servizio l’inammissibilità della domanda di trasferimento, anziché una penalizzazione nel punteggio utile ai fini del conseguimento della sede di servizio ambita.

D’altro canto, l’esistenza della suvvista circostanza ostativa alla partecipazione alla procedura era – ovviamente – ben nota al ricorrente, anche se non resa pubblica (in sede di approvazione della graduatoria finale) per ragioni di tutela della sua riservatezza.

E, ancora una volta, non appare irragionevole la scelta dell’Amministrazione di privilegiare la riservatezza dell’interessato a scapito della trasparenza.

Infine, nessuna disparità di trattamento si è verificata nel caso di specie, posto che i controinteressati che hanno ottenuto il trasferimento presso il Comando Regionale Emilia Romagna – provincia di Ravenna non erano sospesi disciplinarmente.

In conclusione il ricorso è infondato e per questo viene respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

La Segreteria provvederà agli oscuramenti pure in dispositivo specificati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

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