Ecco i 15 articoli del disegno di legge sulla libertà di associazione sindacale dei militari.

Dopo uno stop lunghissimo del governo, si ritorna a discutere del disegno di legge che disciplinerà definitivamente le attività dei sindacalisti militari.

Il documento d’iniziativa dei senatori D’ARIENZO, VALENTE e VERDUCCI è stato depositato lo scorso 9 ottobre, ma solo oggi è stato reso reperibile.

Lo proponiamo di seguito:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)
1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi, di costituire edi aderire liberamente ad associazioni professionali a carattere sindacale, di seguito denominate «associazioni», per la tutela dei propri interessi economici e sociali, alle condizioni e con i limiti fissati dalla presente legge.

2. Le associazioni sono formate da militari in servizio e in ausiliaria.

3. Lo statuto delle associazioni garantisce un ordinamento interno a base democratica ed è trasmesso al Ministro della difesa, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 12. Per le associazioni formate da militari del Corpo della Guardia di finanza lo statuto è trasmesso al Ministro dell’economia e delle finanze. Per le associazioni costituite da militari di più Forze armate e Corpi di polizia ad ordinamento militare lo statuto è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Lo statuto è conformato ai princìpi stabiliti dalla presente legge e prevede le modalità di elezione dei direttivi sindacali. La partecipazione e l’adesione dei militari alle associazioni è libera e volontaria e non può essere impedita o limitata.

5. Le associazioni devono avere una denominazione idonea ad evidenziare la natura di associazione professionale del personale militare. Tali associazioni possono essere costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare.

6. Le associazioni osservano e rispettano i princìpi di neutralità e democraticità delle Forze armate.

7. Le associazioni non hanno finalità di lucro, sono finanziate esclusivamente con i proventi delle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati e rendicontano annualmente con il deposito dei bilanci presso il Ministero della difesa ovvero presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza.



8. Le associazioni tutelano gli interessi del personale militare. Alle associazioni rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

9. Le modalità di iscrizione alle associa&zioni sono definite con il regolamento di cui all’articolo 12.

10. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.

Art. 2.
(Autorità di riferimento delle associazioni)

1. A livello centrale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto il Ministro della difesa per le Forze armate e l’Arma dei carabinieri e il Ministro dell’economia e delle finanze per il Corpo dellaGuardia di finanza, nonché i capi di Stato Maggiore delle Forze armate e i comandanti generali per i Corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. A livello territoriale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto per l’Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato e, per le Forze armate, i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato di riferimento individuati con decreto dal Ministro della difesa.

Art. 3.
(Composizione delle associazioni)

1. Gli organi direttivi delle associazioni sono elettivi e composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare a livello nazionale. Nel caso di associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, gli organismi direttivi sono composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna amministrazione militare.

2. La composizione numerica degli organismi direttivi delle associazioni è stabilita con decreto del Ministro della difesa da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le associazioni del Corpo della Guardia di finanza è previsto il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 4.
(Rappresentatività delle associazioni)

1. La rappresentatività delle associazioni è determinata esclusivamente in base al numero degli iscritti rilevato al 31 dicembre di ogni biennio.

2. Alle associazioni è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 5 per cento della forza effettiva della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare.

3. Alle associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 3 per cento della forza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare.

4. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista è ridotta al 3 per cento perle associazioni di militari di ogni singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare ed è ridotta, per le associazioni costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, al 2 per cento di ciascunaForza o Corpo.

Art. 5.
(Cariche direttive)

1. Le cariche direttive delle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere assunte dai militari in servizio permanente effettivo e in ausiliaria.

2. Non è consentita la rielezione per piùdi due mandati consecutivi alla carica dipresidente o segretario generale della mede­sima associazione.

3. Non possono assumere cariche direttive delle associazioni i militari che:
a)hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, ameno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
b)sono sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;
c)sono in stato di sospensione dall’impiego.

4. Il delegato sindacale cessa anticipatamente dal mandato sindacale per una delle seguenti cause:
a)cessazione dal servizio;
b)sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 3, lettere a), b)e c);
c)dimissioni.

Art. 6.
(Facoltà e limiti del mandato)

1. Ai rappresentanti delle associazioni sono riconosciuti:
a)distacchi sindacali nel numero stabilito con il regolamento di cui all’articolo 12,assegnati sulla base dell’effettiva rappresentatività del personale;

b)permessi sindacali nel numero di giorni stabilito con il regolamento di cui all’articolo 12, assegnati sulla base dell’effettiva rappresentatività del personale.

2. Dal computo dei giorni di assenza riconosciuti ai componenti degli organismi direttivi delle associazioni sono escluse le riunioni ordinarie dell’associazione di appartenenza.

3. Le cariche direttive delle associazioni possono intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare per un migliore assolvimento delproprio incarico e partecipare a convegni eassemblee sulle materie di competenza.

4. I rappresentanti delle associazioni, concordando la presenza con i comandanti interessati, possono visitare le strutture e i reparti militari nell’ambito di riferimento e compatibilmente con le locali esigenze nonaltrimenti assolvibili.




5. Le associazioni possono organizzare assemblee del personale in orario di servizio concordandone l’organizzazione con i comandanti di riferimento e compatibilmente con le esigenze operative. I militari interessati possono partecipare nel limite di dieci ore annue individuali. Le assemblee si svolgono all’interno di locali militari messi a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza.

Art. 7.
(Tutela e diritti del delegato e delle associazioni)

1. I militari che ricoprono le cariche direttive delle associazioni non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni e gli atti compiuti nell’espletamento dei compiti connessi con lo specifico mandato di delegato.

2. Sono vietati tutti gli atti diretti a condizionare o limitare l’esercizio del mandato di componenti degli organismi delle associazioni. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

3. I militari che assumono cariche direttive delle associazioni non possono essere trasferiti ad altra sede se non a richiesta dei militari medesimi.

4. Le associazioni sono legittimate a promuovere il ricorso avanti agli organi giurisdizionali militari per la tutela dei diritti degli organismi sindacali.

Art. 8.
(Rapporti con il Parlamento, con il Governo e gli enti locali)

1. Nelle materie di rispettiva competenza le associazioni possono:
a)formulare pareri, proposte e richieste ai Ministeri;
b)chiedere di essere audite dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
c)avviare rapporti e collaborazioni con gli enti locali e pubblici.

Art. 9.
(Competenze delle associazioni)

1. Le associazioni possono:
a)chiedere alle autorità di riferimento riunioni informative in merito ai provvedimenti da adottare;
b)presentare osservazioni e proposte sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti sulle materie di competenza;
c)esercitare attività di vigilanza sull’attuazione del contratto e su tutte le materie oggetto di contrattazione e concertazione, mediante la presentazione di osservazioni direttamente all’autorità di riferimento;
d)esercitare attività di tutela e di conciliazione individuale e collettiva sulle materie di competenza;
e)avvalersi di consulenti esterni;
f)richiedere alle autorità di riferimento riunioni informative per l’approfondimento delle questioni per le quali è prevista l’espressione del parere;
g)attivare scambi di informazione nelle materie di propria competenza con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, nonché partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi e attivare rapporti con organismi similari degli Stati membri dell’Unione europea;
h) audire soggetti ritenuti idonei al finedi acquisire informazioni utili per la trattazione delle materie di interesse;
i)promuovere iniziative finalizzate al benessere dei militari nel tempo libero.

2. Le associazioni sono, inoltre, adeguatamente informate dall’autorità di riferimento in ordine agli intendimenti e agli orientamenti dell’amministrazione sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

3. In rappresentanza del personale militare alle associazioni sono riconosciute prerogative e competenze in materia di vigilanza sulla gestione degli enti previdenziali e assistenziali. A tal fine, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati ed aggiornatigli statuti di tutti gli enti previdenziali ed assistenziali del personale militare.

4. Sono oggetto di contrattazione per le Forze armate le materie stabilite dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995,n.195, e per i Corpi di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all’articolo4 del medesimo decreto legislativo. Formano, inoltre, oggetto di contrattazione:
a)l’articolazione dell’orario di lavoro;
b)le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
c)i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;
d)gli atti amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare, l’integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l’alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;
e)le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare;
f)la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

5. Forma oggetto di concertazione l’impiego del personale, nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative e ai permessi.

6. Allo scopo di favorire e rendere costruttivo il sistema delle relazioni sindacali, le rispettive amministrazioni militari informano le associazioni in merito alla determinazione dei criteri generali inerenti:
a)la definizione delle piante organiche;
b)l’introduzione di nuove tecnologie, l’organizzazione degli uffici e ogni provvedimento volto a migliorare l’efficienza dell’organizzazione del lavoro che abbiano effetti generali su di essa;
c)i criteri generali relativi ai trasferimenti a domanda del personale.

Art. 10.
(Esclusione)
1. Fatta salva la capacità propositiva e non vincolante in ordine ai criteri generali, in virtù dei riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, sono escluse dalle competenze dirette delle associazioni le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, il settore logistico-operativo, ladirezione dei servizi, il rapporto gerarchico-funzionale e le operazioni.

Art. 11.
(Funzionalità gestionale delle associazioni)

1. Le associazioni non possono stabilire la propria sede sociale presso le caserme né presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Le amministrazioni militari garantiscono la disponibilità di locali da adibire a ufficio sindacale per lo svolgimento di attvità a favore del personale, nonché per l’affissione e la divulgazione di materiale concernente notizie e comunicazioni di carattere sindacale, presso le sedi di ciascun comando generale o a livello regionale o equiparato.

3. Le associazioni possono riunirsi anche in luoghi diversi da strutture militari.

Art. 12.
(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n.400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge. Con il medesimo regolamento è effettuato il coordinamento con le disposizioni di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo2010, n.90.

2. Con il regolamento di cui al comma 1sono, inoltre, definiti:
a)gli strumenti di divulgazione de gli atti delle associazioni, ivi compreso l’utilizzo degli strumenti informatici gestiti dall’amministrazione di appartenenza;
b)le regole statutarie che le associazioni devono adottare per l’elezione delle cariche direttive e per assicurare la democraticità dell’organizzazione interna;
c)le modalità con le quali il Ministro competente accerta, entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta, la sussistenza nello statuto dell’associazione dei requisiti di cui alla presente legge; le modalità con le quali l’esito motivato dell’istruttoria è comunicato ai richiedenti, con l’indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i princìpi della presente legge e la previsione di un congruo termine alle associazioni per l’adeguamento dello statuto.

Art. 13.
(Raffreddamento dei conflitti)



1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a specifiche procedure di raffreddamento e di conciliazione da definire nell’ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all’articolo 2, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14.
(Delega al Governo per il coordinamento normativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n.66, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
b)aggiornamento del testo unico di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66,ai fini del coordinamento con le disposizioni della presente legge;
c)modificazioni e integrazioni necessarie per il coordinamento della normativa vigente con la presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 15.
(Disposizioni finali)


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1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1475 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66,sono sostituiti dai seguenti:

1. Fuori dai casi previsti dal comma 2, la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge;non possono aderire ad altre associazionisindacali ».

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 12, comma 1,sono sciolti gli organismi della rappresen­tanza militare in carica.legge si compone di 15 articoli.

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