CORRETTIVI RIORDINO LUOGOTENENTI E PRIMI MARESCIALLI: TABELLA ESPLICATIVA. L’ARCANO DELL’ L’A.R.Q.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei correttivi al Riordino delle Carriere del 2017, in molti ci hanno chiesto uno schema da cui si potesse evincere l’ avanzamento nel grado e nella qualifica.



Dopo un analisi di quanto pubblicato, abbiamo creato una tabella, e data la complessità del decreto, ci scusiamo per eventuali errori/omissioni. Da sottolineare che i Luogotenenti aventi un’ anzianità da Primo Maresciallo non successiva al 31.12.2008 potranno fruire di una “una tantum” di euro 450,00. Stessa sorte per tutti i Primi Luogotenenti promossi in data non successiva al 31.12.2019.



Lo schema che abbiamo elaborato riporta la promozione prevista per i PM , i LGT ed i 1° LGT delle tre ffaa,  comprese le tre aliquote straordinarie del 2017. I decreti diventano legge a tutti gli effetti dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ( 05.02.2020). Successivamente le commissioni di avanzamento di Forza Armata dovranno redigere le opportune classifiche per Grado, Qualifica e Decorrenza Effettiva. La procedura richiederà un po di tempo, probabilmente mesi. 

In ultimo, ma non meno importante,  segnaliamo la modifica dell’ Art. 2209 septies che riguarda l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri per il personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare (escluso il Corpo delle capitanerie di porto). La norma era già in vigore, ma non è mia stata applicata al personale “non direttivo”. Nel testo del Decreto Legislativo 173 sono state apportate alcune modifiche che reputiamo d’interesse.Le pubblichiamo integralmente di seguito. 

Sino all’anno  2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all’articolo 2210, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , f) e g) , non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all’articolo 2209 -quinquies , qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa
per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

2. Omissis ;
3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
a) (soppressa);
b) omissis ;
c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l’eventuale promozione o conferimento della qualifica di primo luogotenente o della qualifica speciale con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

NSM aveva già affrontato in più occasioni la questione “A.R.Q. ( Aspettativa Riduzione Quadri). Alla luce delle ultime modifiche, la norma potrebbe essere applicata ai militari anagraficamente più anziani, ma quali siano le reali intenzioni del governo e degli Stati Maggiori non è dato sapere.

Possiamo soltanto ipotizzare che la continua riduzione delle aliquote previste per il collocamento in “Ausiliaria” potrebbe essere “tamponato” fino al 2024 con l’apertura di posizioni  in A.R.Q.. Ma queste sono solo nostre teorie che non trovano, almeno per ora, riscontri effettivi, anche perché gli Stati Maggiori non sembrano essere particolarmente propensi ad applicare detto Istituto al di sotto del grado di  “Colonnello”.

L’arcano potrebbe essere risolto direttamente dal Governo, poiché l’invecchiamento anagrafico delle ffaa potrebbe costringere la compagine politica a chiederne l’applicazione, magari tramite un programma di arruolamento alternativo che preveda,  in concomitanza all’applicazione dell’ A.R.Q., la pubblicazione contemporanea di bandi di assunzione di nuove leve. 




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