CORRETTIVI FORZE DI POLIZIA: ECCO IL PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

 

27) sia integrato quanto già previsto dallo schema in esame circa la possibilità di attribuire la promozione ad anzianità al personale dell’Arma dei carabinieri che, dopo aver maturato i requisiti per l’avanzamento, è deceduto ovvero è stato congedato per limite di età o invalidità permanente, anche ai fini dell’attribuzione della qualifica speciale;

28) sia integrata, senza alcun effetto economico, la disciplina già prevista dallo schema in esame in materia di promozioni a titolo onorifico per il personale dell’Arma dei carabinieri, affinché il beneficio sia esteso anche al personale di tutti i ruoli che, fino al 2015, non ha potuto beneficiare di alcuna forma di promozione in occasione della cessazione dal servizio o vi ha rinunciato per ottenere benefici previdenziali;



29) sia previsto, nella prospettiva di poter impiegare per le attività di polizia economica e finanziaria, già nel breve periodo, un più elevato numero di ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria, un incremento del ruolo sovrintendenti della Guardia di finanza di ulteriori 250 unità soprannumerarie rispetto alle 1.500 unità previste dallo schema in esame, da colmare con concorsi straordinari per il ruolo degli appuntati e finanzieri;

30) siano previsti, allo scopo di valorizzare i sovrintendenti della Guardia di finanza con maggiore esperienza di servizio, e in special modo quelli in possesso della qualifica apicale, concorsi straordinari per l’accesso al ruolo ispettori per complessive 300 unità, anche in sovrannumero rispetto all’organico, riservati ai brigadieri capo qualifica speciale;

31) siano previsti concorsi straordinari per l’avanzamento a maresciallo aiutante della Guardia di finanza aperti ai Martedì 10 dicembre 2019 — 29 — Commissioni riunite I e IV marescialli capo aventi un minimo di tre anni di anzianità di grado, al fine di valorizzare il merito e le migliori professionalità;

32) sia precisato che le previsioni contenute nell’articolo 80-ter del decreto legislativo n. 199 del 1995 – introdotto con il decreto legislativo n. 126 del 2018 per riconoscere a tutti i frequentatori di un corso di formazione ripartito in più cicli addestrativi la medesima decorrenza giuridica ed economica del primo di tali cicli – trovano applicazione anche per i concorsi banditi prima della data di entrata in vigore di tale disposizione ma i cui periodi di formazione siano stati avviati successivamente a tale data;

33) sia individuato puntualmente il numero dei posti a concorso per la procedura selettiva straordinaria di accesso alla Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, riservata al personale in servizio presso il medesimo complesso bandistico in qualità di « aggregato »;

34) provveda il Governo a modificare il decreto legislativo n. 79 del 1991, al fine di riconoscere la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli ispettori esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza, in analogia a quanto già previsto per gli ispettori esecutori delle bande delle altre Forze di polizia;

35) sia eliminato il difetto di coordinamento tra le previsioni contenute nella Tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come sostituita dallo schema in esame, e quelle recate dall’articolo 21, comma 7-ter, del medesimo decreto legislativo n. 69, al fine di prevedere che le promozioni previste in quest’ultima disposizione al grado di generale di divisione del comparto aeronavale della Guardia di finanza siano effettuate nei limiti delle nuove dotazioni organiche previste per tale grado;

36) si preveda, al fine di assicurare un armonico sviluppo dei ruoli degli ufficiali e salvaguardare i livelli di funzionalità della Guardia di finanza, che per l’anno 2021 l’esito della valutazione degli ufficiali inclusi in aliquota al 30 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 69 del 2001, non produca effetti sulle promozioni attribuibili, prevedendo, altresì, che siano considerati i casi di aspettativa con riconoscimento dell’anzianità di servizio;

37) provveda il Governo a stabilire che gli ufficiali del ruolo aeronavale attualmente in formazione presso l’Accademia della Guardia di finanza i quali, successivamente alla nomina a ufficiale, siano stati avviati all’attività addestrativa di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota militare di cui all’articolo 2161 del decreto legislativo n. 66 del 2010, debbano contrarre ferma volontaria per la durata di 16 anni, decorrenti dalla data di avvio del predetto corso, senza possibilità di ottenere prima di tale termine il proscioglimento dagli obblighi di servizio;

38) provveda il Governo ad aggiornare la disciplina istitutiva della Scuola di polizia economico-finanziaria, considerato che detto polo di alta formazione svolge anche formazione e aggiornamento per appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, italiane e straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché attività di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie;

39) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull’impiego dell’armamento, provveda il Governo a sopprimere l’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1), lettera e) e numero 2); l’articolo 30, comma 1, lettera f), l’articolo 31, comma 1, lettera a), l’articolo 32 e l’articolo 39, comma 1, lettera b), capoverso 14-octies; provveda conseguentemente il Governo a espungere altresì dal testo dello schema di decreto le modifiche apportate all’attuale assetto ordinamentale per i proMartedì 10 dicembre 2019 — 30 — Commissioni riunite I e IV fili che, anche indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando integralmente le competenze dei dirigenti penitenziari;



40) provveda il Governo a disporre un incremento di 200 unità, o comunque un incremento significativo, rispetto a quanto previsto dallo schema in esame, delle posizioni sovrannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia penitenziaria per il quadriennio 2020-2024, con riassorbimento complessivo al 2029;

41) sia consentita al personale del disciolto Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia a ordinamento militare la possibilità di ottenere la cancellazione agli effetti matricolari, con effetti ex nunc, della sanzione della riduzione dello stipendio, al pari di quanto già previsto per la censura; e con le seguenti osservazioni:

a) si preveda, con riferimento al personale delle Forze di polizia il quale, per lo svolgimento – in via esclusiva – delle proprie specifiche funzioni nell’ambito dell’Istituzione di appartenenza, necessita di essere iscritto a un albo o elenco professionale, che le pertinenti spese siano sostenute dalle rispettive Amministrazioni;

b) al fine di assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico ai fini pensionistici riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, valuti il Governo l’opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la computabilità dei relativi anni del corso di laurea senza riscatto;

c) al fine di assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, valuti il Governo l’opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la corresponsione ai medesimi funzionari delle Forze di polizia delle classi stipendiali al compimento del ventitreesimo anno di servizio nel ruolo anziché al compimento del venticinquesimo anno nel ruolo;

d) valuti il Governo l’opportunità di mantenere il corso dei periti selettori a livello interforze, organizzato dal Nucleo di psicologia applicata, onde garantire uniformità alla delicata materia della selezione e assicurare il soddisfacimento delle esigenze di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento ad ordinamento militare;

e) valuti il Governo l’opportunità di istituire un elenco nazionale di odontoiatri con specifica qualificazione nella odontoiatria forense e nelle procedure D.V.I. (Disaster Victim Identification), dal quale si possa attingere a supporto delle investigazioni scientifiche in caso di disastro di massa;

f) valuti il Governo la possibilità di istituire un unico tavolo tecnico, al fine unificare i Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) e le sezioni investigazioni scientifiche (SIS) in un unico Comparto Investigazioni Scientifiche, istituendo idonei ruoli ufficiali e tecnici, nonché idonee e correlate indennità commisurate all’incarico;

g) valuti il Governo l’opportunità di adottare, in via del tutto eccezionale, misure, anche di carattere normativo, al fine di superare le criticità evidenziate in premessa e di considerare le aspettative dei partecipanti al concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data del 31 dicembre Martedì 10 dicembre 2019 — 31 — Commissioni riunite I e IV 2018, nonché al fine di accelerare l’immissione in ruolo del personale, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;

h) al fine di riconoscere adeguato valore al percorso di studi effettuato per l’accesso alla qualifica di commissario capo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e qualifiche e gradi corrispondenti valuti il Governo l’opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la dirigenzializzazione della medesima qualifica e delle corrispondenti, eliminando eventuali disparità – anche funzionali – tra il ruolo ordinario e quello « speciale »;

i) valuti il Governo l’opportunità, nel provvedimento correttivo in esame, di ripristinare un congruo numero di posti di funzione da Primo Dirigente della Polizia di Stato, fino ad un massimo di 51 unità, per assicurare ai funzionari di Polizia un’armonica progressione di carriera e non privare gli uffici territoriali delle competenze di dirigenti esperti necessari per assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica in una realtà in continua evoluzione come quella nazionale;

l) valuti il Governo l’opportunità di incrementare di un congruo numero i posti di funzione da Primo Dirigente tecnico della Polizia di Stato, per assicurare ai funzionari di Polizia tecnici un’armonica progressione di carriera nei settori altamente tecnologici e scientifici;

m) valuti il Governo l’opportunità di introdurre modifiche rispetto ai nomi delle neo qualifiche dirigenziali dei ruoli tecnici scientifici e medici, rispettivamente da direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore a vice questore aggiunto tecnico e vice questore tecnico, nonché da medico capo e medico superiore a vice questore aggiunto medico e vice questore medico, per rafforzare il sentimento identitario della Polizia di Stato e consolidare le varie componenti interne della medesima;

n) valuti il Governo l’opportunità di prevedere che i commissari capo e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici scientifici e medici della Polizia di Stato di cui agli articoli 1, 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, conseguano la prima qualifica dirigenziale a ruolo aperto;

o) valuti il Governo l’opportunità di prevedere che, ai funzionari della Polizia di Stato i quali rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sia assicurato un percorso di carriera specifico in uffici prodromici a quelli cui saranno assegnati allorquando conseguiranno la prima qualifica dirigenziale;

p) valuti il Governo l’opportunità di prevedere che i funzionari della Polizia di Stato che rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, possano dirigere in via di supplenza o reggenza uffici per i quali sia prevista la direzione in capo a funzionari con qualifica di vice questore aggiunto;

q) valuti il Governo di stabilire la decorrenza giuridica della qualifica dei Vice Ispettori di tre corsi, il 9o , il 10o e l’11o , in particolare, quanto al 9o corso, al 23 settembre 2013 o al 1o gennaio 2014; quanto al 10o corso, alla data del 27 luglio 2019; e quanto all’11o corso, al 28 luglio 2019;

r) al fine di evitare disparità di trattamento previdenziale, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che, dal 1o gennaio 2021, anche il personale del Corpo forestale dello Stato, transitato ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella Polizia di Stato e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, ai sensi dell’articolo 18, comma 11, del decreto medesimo, ha conservato il regime di quiescenza di provenienza, possa a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 2020, optare per i limiti ordinamentali di collocamento a riposo per vecchiaia previsti per il personale del Ruolo forestale iniziale dell’Arma dei caMartedì 10 dicembre 2019 — 32 — Commissioni riunite I e IV rabinieri, ossia 61 anni di età fino alla qualifica di primo dirigente o qualifica equiparata di dirigente di II fascia, 63 anni di età per la qualifica di dirigente superiore e 65 anni di età per la qualifica di dirigente generale e qualifica equiparata di dirigente di I fascia;

s) valuti il Governo l’opportunità di sopprimere la previsione di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), dello schema;

t) valuti il Governo di prevedere che, nei concorsi pubblici e interni per l’accesso al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, le modalità di svolgimento della prova facoltativa di lingua estera siano stabilite nei relativi bandi di concorso, superando l’attuale vincolo che impone sempre sia la prova scritta, sia quella orale e conferendo maggiore elasticità nella definizione delle diverse procedure concorsuali;

u) valuti il Governo l’opportunità di sostituire le denominazioni dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria di « intendente » e « intendente aggiunto » con altre più appropriate a un Corpo di polizia, evitando peraltro assonanze con altre qualifiche gerarchicamente inferiori;




v) al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, valuti il Governo l’opportunità che le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza possano essere effettuate, in deroga all’articolo 2199 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e fino a esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso per 380 allievi finanzieri bandito per l’anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all’articolo 1, comma 384, della legge n. 145 del 2018, come rideterminato dall’articolo 1, comma 6, del DPCM 4 settembre 2019;

z) valuti il Governo l’opportunità di intervenire, anche con correttivi normativi, al fine di garantire a tutto il personale del comparto l’applicazione dei diritti di cui all’articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, fatte salve le peculiarità determinate dallo stato rivestito;

aa) provveda il Governo ad eliminare ogni eventuale refuso, svista o imperfezione di coordinamento tecnico-normativo in cui sia dovesse essere incorso in occasione della formulazione dello schema in esame;

bb) provveda il Governo a sanare ogni eventuale inesattezza o errore di calcolo finanziario in cui dovesse essere incorso in occasione della formulazione dello schema in esame.

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