https://responsabilecivile.it/sinistro-stradale-risarcimento-ridotto-al-carabiniere-senza-cinture/

Consiglio di Stato: giustificabile il trasferimento per incompatibilità ambientale del carabiniere imparentato con esponenti della criminalità

Nulla da fare per un maresciallo dei  carabinieri, trasferito per incompatibilità ambientale a causa di alcuni parenti collegati alla criminalità organizzata.

Il trasferimento per incompatibilità – hanno sottolineato i giudici – non costituisce un arbitrario atto d’imperio, non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, poiché esso si basa sulla valutazione del suo presupposto essenziale, tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dell’ufficio di provenienza e l’immagine dello stesso militare, che potrebbero subire un vulnus dalla presenza sul territorio di riferimento di soggetti a lui legati da vincoli di parentela e/o affinità rispetto ai quali sono state pronunciate condanne per reati associativi.

Di seguito uno stralcio della sentenza del Consiglio di Stato:

Il presente contenzioso ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Ministero della Difesa, Comando Generale dei Carabinieri, ha disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale di un maresciallo.

In relazione al provvedimento sopra indicato , il militare aveva presentato un ulteriore ricorso al T.A.R. , che lo aveva accolto , motivando l’accoglimento del gravame nel modo seguente:

“l’impugnato provvedimento di trasferimento d’autorità del ricorrente, sottufficiale dei Carabinieri, dalla sede di -OMISSIS-a quella di -OMISSIS-è motivato da ragioni di (incolpevole) incompatibilità ambientale; in particolare, si tratta della relazione parentale con esponenti della criminalità organizzata Omissis e, precisamente, del fatto che gli zii di una cognata della madre del ricorrente sarebbero legati ad una cosca della Omissis;

il ricorrente ha dedotto contro tale provvedimento più censure di violazione di legge e di eccesso di potere, in particolare rilevando la violazione dei principi di proporzionalità e di logicità, nonché la contraddittorietà; la difesa dell’Amministrazione ha opposto che i provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari, qual è quello impugnato, essendo qualificabili come “ordini” sono ampiamente discrezionali e si sottraggono a critiche, come quelle ad esso rivolte dal ricorrente; a giudizio del Collegio, il ricorso è fondato per l’evidente violazione del principio di proporzionalità e per contraddittorietà; invero, l’indiretto rapporto parentale con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata (zii di una cognata della madre) che costituisce, secondo l’Amministrazione, causa di incompatibilità ambientale è assai esile e quasi inconsistente e comunque, per tale ragione, era già stato recentemente disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente, dalla sede di servizio di -OMISSIS-a quella di -OMISSIS-; ora, l’allontanamento del ricorrente in una Regione posta all’altro capo del Paese appare inutilmente eccessivo, gravoso e penalizzante, oltreché incoerente con il trasferimento già precauzionalmente disposto in altra provincia Omissis, senza che siano nel frattempo emersi fatti o accadimenti che abbiano condizionato il corretto svolgimento del servizio da parte del sottufficiale, talché tale pregresso trasferimento appare già interamente satisfattivo dell’interesse sotteso al provvedimento impugnato;”.

Il   Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando un unico motivo di ricorso , con il quale deduce che la decisione avrebbe invaso la sfera delle valutazioni discrezionali rimesse all’Amministrazione e riguardanti il perimetro delle cause di incompatibilità, ponendosi, tra l’altro, in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia.

Secondo la difesa dell’Amministrazione  “Il trasferimento del Sottufficiale, lungi dal costituire un arbitrario atto d’imperio, scaturiva dalle risultanze delle informazioni del Comando Provinciale di  -OMISSIS-, che evidenziavano parentele controindicate esistenti nell’ambito della famiglia di origine dello stesso.

Stralcio di sentenza del Consiglio di Stato

L’appello dell’Amministrazione è fondato. Il Collegio intende premettere che è costante la giurisprudenza di questo Consiglio nell’affermare che, nel disporre il trasferimento d’autorità, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, proprio per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione.

Ne consegue che il giudice – chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono questa misura – può verificare l’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché esaminare la proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2019, n. 7088; Sez. IV, 22 marzo 2019, n. 1533; per quanto riguarda i militari Sez. IV, n. 239 del 2018).

Quanto al primo degli aspetti menzionati, si rileva che gli elementi posti a fondamento del trasferimento in esame sono – quanto meno potenzialmente – idonei a determinate una grave compromissione all’immagine dell’Amministrazione, a quella del militare stesso, nonché all’ottimale e sereno adempimento delle delicate funzioni di pubblica sicurezza rimesse dall’ordinamento all’Arma dei Carabinieri, anche in relazione al territorio nel quale l’appellato è assegnato.

Il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale oggetto di impugnazione risulta pertanto correttamente disposto al fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dell’ufficio di provenienza e l’immagine dello stesso militare, che potrebbero subire un vulnus dalla presenza sul territorio di riferimento di soggetti a lui legati da vincoli di parentela e/o affinità rispetto ai quali sono state pronunciate condanne per reati associativi.

A tal proposito, risulta irrilevante il grado di parentela o di affinità, in considerazione della tipologia dei legami sussistenti nel particolare tipo di associazione a cui appartengono i soggetti richiamati dalla relazione istruttoria dell’Amministrazione .

Neppure incide sulla tenuta in termini di legittimità del provvedimento il rilevato (nella memoria dell’appellato) travisamento nella ricostruzione di uno dei rapporti di parentela/affinità, giacchè i precedenti penali degli ulteriori congiunti indicati nella relazione istruttoria sono più che bastevoli, per la loro gravità, a sorreggere in punto di legittimità sostanziale la determinazione dell’Amministrazione.

Invero, tale tipologia di trasferimento non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, poiché esso si basa sulla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’amministrazione, che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede.

Ciò posto, proprio per tale ragione e quindi in considerazione della intrinseca ratio dell’istituto, il Collegio rileva che la scelta dell’amministrazione resiste anche alla prova della proporzionalità nella individuazione della sede di destinazione.

Infatti, la decisione di trasferire il Militare in una sede molto distante dalla sede di assegnazione (che è anche la sua sede di origine, nella quale quindi più vicini sono i legami di parentela e affinità), è giustificabile in relazione alle caratteristiche di ampia penetrazione e pervasività che alcuni fenomeni criminosi – quali quelli riconosciuti sussistenti in capo a taluni congiunti del militare indicati nella già citata relazione istruttoria dell’Amministrazione – assumono in molte parti del territorio nazionale.

Il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale “non deve esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici dell’incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente, né può essere condizionato dalle condizioni personali e familiari dello stesso, le quali recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione” (Cons. Stato, Sez. III n. 1073 del 2014).

In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere accolto, con la riforma della sentenza impugnata e il respingimento del ricorso di primo grado.


Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Loading…






Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento