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Congedato per patologia non compatibile con lo status Militare – Il Tar lo reintegra , ecco perchè




La sentenza N. 09065/2018 emessa dal Tar Lazio, non lascia spazio a dubbi e sicuramente farà discutere.  Il ricorrente , un Militare, fu congedato il 30 maggio 2008 perché riscontrato affetto da una patologia che secondo l’Istituto Medico Legale non gli avrebbe permesso di espletare il servizio”.

Il Militare, non contestando la patologia ha però rilevato che la stessa, invero, non era, al tempo dei fatti, prevista quale causa di congedo. Dopo 10 lunghi anni,  lo scorso 10 gennaio 2018 il Tar ha disposto una verificazione affidata al  Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa,proprio al fine di appurare se l’indicata patologia era, al tempo dell’accertamento, causa escludente del ricorrente dalla compagine militare.

Con relazione depositata in data 10 maggio 2018 il predetto organo, previo accertamento sanitario, ha riscontrato la patologia in questione, ma ha confermato che sino al 2014 la stessa non costituiva causa di esclusione, cosi come disposto dalla direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 .




Nel caso in esame, quindi, avrebbero dovuto trovare applicazione i diversi requisiti contenuti nel previgente DM del 2005, che non contemplano, tuttavia, tra le cause di non idoneità, la patologia cui è affetto il ricorrente.

Tale rilievo infatti è confermato proprio dal fatto che l’amministrazione ha dovuto inserite tale malattia con il successivo D.M. del 2014, mentre se la stessa era, in ogni caso, ricompresa nella previsione del 2005 non vi era motivo per tale integrazione.

Il Tar ha quindi annullato il provvedimento di esclusione e condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dell’ ex militare, che complessivamente ed a mente del D.M. n. 55/2014, liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori per legge.




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