Cessione di ferie tra colleghi e proroga scadenza della licenza ordinaria. Ecco la direttiva

Anche nel comparto Difesa si potrà cedere o ricevere dei giorni di ferie dai colleghi. La norma, stilata per l’emergenza Covid-19 e già applicata nella Pubblica Amministrazione, non era ancora stata adottata dal Comparto Difesa.

Noi di NSM avevamo già discusso di questo ingiusto diniego lo scorso 19 maggio 2020 ( leggi QUI) Oggi finalmente lo Stato Maggiore della Difesa ha reso nota la circolare che disciplina la cessione delle ferie tra colleghi, ma non solo. e’ STATA Prorogata di 12 mesi la scadenza della licenza ordinaria 2018 e 2019,   fruibile rispettivamente entro i mesi di giugno 2020 e giugno 2021.

1.PREMESSA



La Circolare contiene le disposizioni applicative dell’art. 87, comma 4-bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di
cessione di licenze e riposi maturati fino al 31 dicembre 2019. La pubblichiamo di seguito:

La Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto un istituto di natura speciale rispetto a quelli attualmente contemplati dall’ordinamento militare. In particolare, l’articolo 87, comma 4-bis ha stabilito che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (al momento, 31 luglio 2020), e comunque, non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono cedere in tutto o in parte i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o tra i diversi profili posseduti.

Pertanto, risulta necessario fornire prime disposizioni applicative al personale militare, che potrebbero essere successivamente integrate/modificate a seguito di eventuali indirizzi interpretativi forniti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione.

2. PERSONALE DESTINATARIO

Ciascun militare può cedere, in tutto o in parte, i giorni di licenza ordinaria e di riposo, maturati fino al 31 dicembre 2019, ad altro militare appartenente alla medesima Forza Armata/Arma dei Carabinieri. Non rileva la circostanza che il militare ricevente abbia, a sua volta, la disponibilità di giorni di licenza/riposo pregressi.

Detta disposizione: – si applica a tutto il personale militare in servizio, indipendentemente dal ruolo, dal grado e dalla categoria di appartenenza; – non pone alcun limite di natura organizzativa. Sono comunque fatte salve specifiche esigenze funzionali derivanti dai peculiari compiti assegnati a ciascuna Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

3. OGGETTO DELL’ISTITUTO

Possono essere oggetto di cessione: – i giorni di licenza ordinaria (articolo 26 del D.P.R. n. 39/2018 per le Forze di Polizia e articolo 12 del D.P.R. n. 40/2018 per le Forze Armate e successive disposizioni applicative) riferita agli anni 2018 e 2019. Essi potranno essere fruiti entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2020 e del 2021.

Al riguardo, si precisa che, secondo la recente previsione normativa di cui all’art. 259, comma 6 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica non abbiano reso possibile la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, comunque spettante, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. In tale ambito, si evidenzia che la licenza ordinaria “comunque spettante” è quella che rientra a qualsiasi titolo nella sfera giuridica del militare, e quindi sia la licenza “pregressa” che quella “ricevuta”.

Pertanto, in tale ipotesi, la licenza ordinaria riferita al 2018 e al 2019 potrà essere fruita entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021 e 2022; – i giorni di riposo settimanale e di riposo per recupero dei festivi (articolo 27, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 39/2018 per le Forze di Polizia e articolo 13, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 40/2018 per le Forze Armate e successive disposizioni applicative), che potranno essere fruiti nei termini di cui al primo periodo del precedente alinea (ovvero giugno 2020, giugno 2021).

Per i volontari in ferma prefissata si applicano le specifiche disposizioni in materia di licenza ordinaria di cui all’art. 1502 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché la suddetta previsione di cui all’art. 259, comma 6 del Decreto-Legge n. 34/2020 nei limiti della ferma contratta. La cessione avviene a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Inoltre i giorni di licenza acquisiti non possono essere in alcun caso monetizzati.

4. PROCEDURA

L’istituto impone obblighi di comunicazione verso i dirigenti del personale cedente e ricevente, pertanto: – il militare cedente dovrà comunicare, entro il 30 settembre 2020, al proprio Comando la volontà di cedere giorni di licenza o riposo ad altro militare, indicandone l’Ente/Reparto di appartenenza (modello in allegato B); – il Comando del militare cedente, dopo aver verificato la disponibilità dei giorni ceduti, invierà tempestivamente detta comunicazione al Comando del militare ricevente; – il Comando del militare ricevente procederà a notificare al militare interessato i giorni di licenza/riposo a lui ceduti, dandone sollecita comunicazione al Comando del militare cedente.

Ferma restando la ratio dell’istituto in argomento, connessa allo stato di emergenza in atto, rimane immutata la competenza dell’autorità preposta presso ciascun Comando/Ente/Reparto circa le modalità di fruizione dei giorni di licenza/riposo ceduti: a tal riguardo detta autorità dovrà contemperare le esigenze del personale con quelle correlate alla funzionalità dei servizi.

CIRCOLARE CESSIONE LICENZA


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